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Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente alla richiesta di modifica della Doc «Colli Lanuvini»...  - (fonte GU n.261 del 9-11-2005 05/12/2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini
relativo alla richiesta di modifica dell'articolo 5 del disciplinare
di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli
Lanuvini».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992,
n. 164;
Esaminata, nel corso della riunione del 13 ottobre 2005, la
domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela vino D.O.C.
Colli Lanuvini» - riconosciuto con decreto ministeriale 28 dicembre
2004 - intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli
Lanuvini» - riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1971 e successive modifiche - riguardo specificatamente
all'inserimento del comma che prevede la deroga che consente di poter
vinificare il vino di che trattasi fuori della zona di produzione;
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla regione
Lazio;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo,
in Genzano di Roma (Roma) il 28 settembre 2005 esprime parere
favorevole accogliendo l'istanza in discorso proponendo, ai fini
dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che
trattasi come da testo appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
Allegato
Proposta di modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione
del vino a denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini»

Art. 5.
«Le operazioni di vinificazione per il vino di cui all'art. 1
devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
delimitata nel precedente art. 3.
E' tuttavia facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei
vini, consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle
operazioni di cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro
mt 100 dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3, siano
conduttrici di vigneti iscritti all'albo dei vigneti della
denominazione di origine controllata Colli Lanuvini e dimostrino la
preesistenza della cantina di almeno due anni alla data di entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata «Colli Lanuvini» un titolo
alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5 % vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «Colli Lanuvini»
superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo dell'11 % vol e devono essere oggetto di denuncia separata».