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Il "disciplinare di produzione" č l'elemento che caratterizza le categorie IGT, DOC e DOCG: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino. Come orientarsi? Leggiamo assieme un'etichetta.
[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo č quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito
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15 gennaio, 2012
GU n. 10 del 13-1-2012
Integrazione art.2 DM 19-4-2011 concernente disposizioni, caratteristiche, diciture, modalitŕ fabbricazione, uso, dsistribuzione controllo e costo Contrassegni di Stato...

GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266
Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione

GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orcia».

GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sovana».

GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Pitigliano».

GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

GU n. 287 del 10-12-2011
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Capalbio».

GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl.Ordinario n.252
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro».

GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna».

GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
Riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Siciliane» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione


Integrazione art.2 DM 19-4-2011 concernente disposizioni, caratteristiche, diciture, modalitŕ fabbricazione, uso, dsistribuzione controllo e costo Contrassegni di Stato...
GU n. 10 del 13-1-2012    (19:20:50   15 gennaio, 2012) inizio pagina

   IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la
«tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio
2009, n. 88», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 96 del 26 aprile 2010;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le
disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita'
per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il
costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine
controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 106 del 9 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2011 recante integrazione al
decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le
caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei
contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine
controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 195 del 23 agosto 2011;
Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2011 recante la deroga
alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto
ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le
caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la
fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei
contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine
controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 261 del 9 novembre 2011;
Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2011 recante la
sostituzione degli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile
2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture
nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione,
il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a
denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a
denominazione di origine controllata;
Considerate le istanze presentate dalle associazioni di categoria e
dalla organizzazioni interprofessionali operanti nel settore
vitivinicolo, con le quali sono state evidenziate le difficolta'
operative circa l'applicazione del contrassegno di Stato previsto per
i vini DOC sulle confezioni di vetro di ridotte dimensioni, ovvero
non superiori a 200 ml;
Vista l'informativa inoltrata alla Commissione politiche agricole
per il tramite della Regione Puglia con la nota prot. n. 27233 del 18
novembre 2011;

Decreta:


Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 indicato nelle
premesse e' integrato con il seguente comma: 3-bis. Fermo restando
quanto stabilito dai singoli disciplinari di produzione, le
disposizioni di cui al comma 3 sono applicabili anche nel caso di
confezionamento di vini a D.O.C. in contenitori di vetro la cui
capacita' non sia superiore a 200 ml.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di emanazione.
Roma, 27 dicembre 2011

Il Ministro: Catania


Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione
GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266   (19:18:28   15 gennaio, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2011

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini
«Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e approvazione del relativo
disciplinare di produzione. (11A15790)




IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972,
con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine
Controllata dei vini «Bianco Vergine della Valdichiana» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i
successivi decreti con i quali sono state apportate modifiche al
relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1999, con il quale la
Denominazione di Origine Controllata «Bianco Vergine della
Valdichiana» e' stata modificata in «Valdichiana» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Valdichiana, intesa ad
ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata
«Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e del relativo disciplinare di
produzione;
Visto il parere della Regione Toscana sulla citata domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 208 del 7 settembre 2011;
Vista l'istanza e controdeduzione avverso il citato parere
presentata, nei modi e nei termini previsti dall'Ente Tutela Vini di
Toscana;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la
Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 15 novembre
2011, con il quale, la suddetta istanza e' stata respinta dal
Comitato medesimo confermando, in merito, il proprio parere e la
proposta di disciplinare di produzione della DOC in questione cosi'
come pubblicati nella sopra citata Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 208 del 7 settembre 2010;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica
Denominazione di Origine Controllata dei vini «Valdichiana» in
«Valdichiana toscana» ed all'approvazione del relativo disciplinare
di produzione, in conformita' ai pareri espressi ed alla proposta di
disciplinare formulata dal sopra citato Comitato Nazionale Vini DO ed
IGT;

Decreta:

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata «Valdichiana»,
modificata da ultimo con decreto ministeriale 9 marzo 1999,
richiamato in premessa, e' modificata in «Valdichiana toscana» ed e'
approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione
le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna
vendemmiale 2011/2012.



Art. 2

1. I vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della
denominazione di origine controllata «Valdichiana», aventi base
ampelografica rispondente a quanto previsto all'articolo 2
dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti
d'ufficio allo schedario viticolo della denominazione di origine
controllata «Valdichiana toscana».
2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia'
dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di
Origine Controllata «Valdichiana toscana», provenienti da vigneti non
ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la
DOC in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61.



Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata.



Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata
«Valdichiana toscana» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari



ANNESSO


Parte di provvedimento in formato grafico



Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orcia».
GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266   (19:17:48   15 gennaio, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2011

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Orcia». (11A15789)




IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante
disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15
legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, con il quale e'
stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Orcia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dall'Associazione Produttori
Vitivinicoli Toscani, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare
di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Orcia»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata
istanza;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011;
Vista l'istanza e controdeduzione avverso il citato parere
presentata entro i termini prescritti dagli interessati;
Visto il parere del citato Comitato nazionale espresso nella
riunione del 15 novembre 2011 sulla predette istanze e
controdeduzione;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Orcia»;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata «Orcia», approvato con D.M. 14 febbraio 2000 e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale
2011/2012.



Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di
Origine Controllata «Orcia», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare
l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in
questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile
2010 n. 61.



Art. 3

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'articolo 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010,
i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine
Controllata «Orcia» sono riportati nell'allegato A del presente
decreto.



Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata
«Orcia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari



ANNESSO


Parte di provvedimento in formato grafico





Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico



Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sovana».
GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266   (19:17:19   15 gennaio, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2011

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Sovana». (11A15788)




IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante
disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15
legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1999, con il quale e' stata
riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Sovana» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il D.M. 12 novembre 1999 con il quale sono state apportate
modificazioni al disciplinare di produzione della Denominazione di
Origine Controllata sopra citata;
Vista la domanda presentata dall'Associazione Produttori
Vitivinicoli Toscani, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare
di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Sovana»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata
istanza;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Sovana»;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata «Sovana», approvato con D.M. 20 maggio 1999 e
successivamente modificato con D.M. 12 novembre 1999, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.



Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di
Origine Controllata «Sovana», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare
l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in
questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61.



Art. 3

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'articolo 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010,
i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine
Controllata «Sovana» sono riportati nell'allegato A del presente
decreto.



Art. 4

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata
«Sovana» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni
e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari



ANNESSO


Parte di provvedimento in formato grafico





Allegato


Parte di provvedimento in formato grafico





Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico


Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Pitigliano».
GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266   (19:16:53   15 gennaio, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2011

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Bianco di Pitigliano». (11A15787)



IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante
disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15
legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1966,
con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine
Controllata dei vini «Bianco di Pitigliano» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visti i successivi decreti del Presidente della Repubblica 17
aprile 1990 e D.M. 30 dicembre 2010 con i quali sono state apportate
modificazioni al disciplinare di produzione della Denominazione di
Origine Controllata sopra citata;
Vista la domanda presentata dall' Associazione Produttori
Vitivinicoli Toscani, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare
di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Bianco di Pitigliano»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata
istanza;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Bianco di Pitigliano»;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata «Bianco di Pitigliano», approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1966 e successive modifiche di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 e D.M.
30 dicembre 2010, e' sostituito per intero dal testo annesso al
presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla campagna vendemmiale 2011/2012.



Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di
Origine Controllata «Bianco di Pitigliano», provenienti da vigneti
non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la
D.O.C. in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61.



Art. 3

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'articolo 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010,
i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine
Controllata «Bianco di Pitigliano» sono riportati nell'allegato A del
presente decreto.



Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata
«Bianco di Pitigliano» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare
di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari



ANNESSO


Parte di provvedimento in formato grafico





Allegato 1


Parte di provvedimento in formato grafico





Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico



Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266   (19:16:22   15 gennaio, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2011

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Vigneti della Serenissima» o «Serenissima» ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione. (11A15792)




IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in
via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n.
88;
Vista la domanda della Regione Veneto, intesa ad ottenere il
riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Vigneti della Serenissima» o «Serenissima» ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi a Conegliano (Treviso), presso l'Istituto
Statale «G.B. Cerletti» il 12 settembre 2011, con la partecipazione
di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011 - supplemento ordinario n. 217;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della
Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vigneti della
Serenissima» o «Serenissima», in conformita' al parere espresso dal
sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Vigneti della Serenissima» o «Serenissima», ed e' approvato, nel
testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di
produzione.
2. La Denominazione di Origine Controllata «Vigneti della
Serenissima» o «Serenissima», e' riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di
produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale
2011 - 2012.



Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna
vendemmiale 2011/2012, vini a Denominazione di Origine Controllata
«Vigneti della Serenissima» o «Serenissima», provenienti da vigneti
aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti
Organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario
viticolo per la DOC in questione - ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle
disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 20 settembre
2010, n. 17897, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle
produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale
2011/2012.



Art. 3

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, previsti dall'articolo
18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, delle tipologie
dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vigneti della
Serenissima» o «Serenissima».



Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata
«Vigneti della Serenissima» o «Serenissima», e' tenuto, a norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.



Art. 5

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari



ANNESSO


Parte di provvedimento in formato grafico





Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico



Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Capalbio».
GU n. 287 del 10-12-2011    (19:15:57   15 gennaio, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 novembre 2011

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Capalbio». (11A15729)




IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante
disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, legge 7
luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 21
maggio 1999, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di
origine controllata dei vini "Capalbio" ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata da A.PRO.VI.TO - Produttori
vitivinicoli toscani Societa' cooperativa agricola, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a
Denominazione di origine controllata "Capalbio";
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata
istanza;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della
Denominazione di origine controllata "Capalbio" e del relativo
disciplinare di produzione;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di
origine controllata "Capalbio", approvato con decreto del Ministero
delle politiche agricole del 21 maggio 1999, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.



Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di
origine controllata "Capalbio", provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare
l'iscrizione dei medesimi allo Schedario viticolo per la D.O.C. in
questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61.



Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata
"Capalbio" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari



Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "CAPALBIO"

Articolo 1
Denominazione e vini

La Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso
(anche nella tipologia riserva);

bianco;
rosato;
Vermentino;
Sangiovese;
Cabernet sauvignon;
Vin Santo.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:

«Capalbio» rosso, rosato e rosso riserva:
Sangiovese minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo
del 50%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri
vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana iscritti nel
registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato
con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con
decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

«Capalbio» bianco e Vin Santo:
Trebbiano toscano minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo
del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri
vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana iscritti nel
registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato
con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con
decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

«Capalbio» Vermentino:
il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal
vitigno Vermentino per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo
del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri
vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

«Capalbio» Sangiovese:
il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal
vitigno Sangiovese per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo
del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri
vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

«Capalbio» Cabernet sauvignon:
il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal
vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo
del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri
vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata «Capalbio», ricade nella zona
collinare e pedecollinare dell'area sud della provincia di Grosseto e
comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Capalbio,
Manciano, Magliano e Orbetello.
La linea di delimitazione inizia a Sud dal punto d'incontro del
confine comunale del comune di Capalbio con la ferrovia Grosseto-Roma
e risale (in senso anti orario) ad Est e quindi a Nord lungo detto
confine comunale, entra poi nel comune di Manciano seguendo la strada
di bonifica n. 28 fino ad immettersi, in localita' Sgrillozzo, sulla
strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di casa Poggio
Lepraio; prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per
Casalnuovo e casa Pinzuto e quindi con la strada di bonifica n. 17,
passante per casa del Lasco fino al fiume Albegna. Da qui il confine
segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Marianaccia,
deviando ad Ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre
la strada di Colle Lupo fino al Molino Vecchio, risale a Nord-Est per
la strada di S. Andrea al Civilesco, discende verso Sud lungo la
strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi, devia ad Ovest per la
strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in
Toscana fino ad incontrare la ferrovia Grosseto-Roma in prossimita'
della Fattoria del Collecchio, segue detta ferrovia verso Sud fino ad
incontrare la SP 81 in prossimita' del fiume Osa e la percorre sino
ad oltrepassare il podere n. 39 e devia a Sud-Est lungo la strada che
porta a S. Donato centro. Aggira parte del centro in senso antiorario
e prosegue in direzione Sud-Ovest lungo la strada che costeggia i
poderi n. 23, n. 24 e n. 20 e si immette sulla SP 56 in prossimita'
del podere n. 26 passando per S. Donato e la percorre sino al ponte
sul fiume Albegna in prossimita' della Barca del Grazi; segue quindi
il corso del fiume risalendolo fino al centro agricolo dell'Alberone,
scende verso Sud lungo la strada interpoderale che conduce alla SS 74
maremmana, si immette su di essa dirigendosi verso la costa tirrenica
fino ad incrociare la linea ferroviaria Grosseto-Roma che percorre
sino al punto di partenza.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio»
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque tali da
conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita'.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' media dei ceppi non
puo' essere inferiore a 3.300 piante per ettaro.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della Denominazione
di Origine Controllata «Capalbio» possono essere destinate alla
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio»
Vin Santo, qualora i produttori interessati optino per tale
rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla
competente camera di commercio.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di
impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La regione puo' consentire altre forme di allevamento qualora siano
tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti
negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di
soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico
volumico minimo naturale sono le seguenti:


Parte di provvedimento in formato grafico


A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Fermi restando i limiti di cui sopra, la resa per ettaro di vigneto a
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite. La Regione Toscana, con proprio Decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di
coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione
rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione
al competente Organismo di controllo.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di
invecchiamento obbligatorio dei vini a Denominazione di Origine
Controllata «Capalbio» devono essere effettuate nell'ambito della
zona di produzione di cui all'art. 3.
L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito del territorio
amministrativo della Provincia di Grosseto.
Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata «Capalbio» devono essere seguiti i criteri
tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche locali,
leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari
caratteristiche.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1,
fatta eccezione per la tipologia "Vin Santo", nei limiti e condizioni
stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato,
mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie
consentite.
La tipologia «Capalbio» rosato deve essere ottenuta con la
vinificazione «in rosato» delle uve a bacca rossa.
La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al
consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione
massima di vino per ettaro sono le seguenti:


Parte di provvedimento in formato grafico


Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il
75% (40% per la tipologia "Vin Santo"), anche se la produzione ad
ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l'eccedenza
non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il
75% (40% per la tipologia "Vin Santo"), decade il diritto alla
Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» rosso,
sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a 24 mesi,
di cui almeno 6 in botti di legno, ha diritto alla qualificazione
"riserva".
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a
partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:


Parte di provvedimento in formato grafico


Per la produzione della tipologia «Capalbio» Vin Santo il
tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad appassimento naturale;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei;
e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva
deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non
inferiore al 26,6 %;
la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di
legno di capacita' non superiore a 300 litri per un periodo minimo di
24 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta;
l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1° novembre del
terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:

«Capalbio» rosso:

- colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
- odore: vinoso caratteristico;
- sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Capalbio» Sangiovese:

- colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
- odore: ampio, vinoso;
- sapore: pieno, secco, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Capalbio» rosato:

- colore: rosa piu' o meno intenso;
- odore: vinoso, fruttato, fresco;
- sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Capalbio» Cabernet sauvignon:

- colore: rosso talvolta con riflessi violacei;
- odore: vinoso con note speziate tipiche;
- sapore: corposo, asciutto, sapido, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Capalbio» rosso riserva:

- colore: rosso rubino piu' o meno intenso tendente al granato con
l'invecchiamento;
- odore: ampio, vinoso;
- sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

«Capalbio» bianco:

- colore: giallo paglierino scarico;
- odore: delicato, fresco, fruttato;
- sapore: asciutto;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Capalbio» Vermentino:

- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta con
riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico e fruttato;
- sapore: asciutto, sapido;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Capalbio» Vin Santo:

- colore: dal giallo dorato fino all'ambrato intenso;
- profumo: etereo, intenso e caratteristico;
- sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per il
tipo amabile;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui
almeno il 12,00 % vol svolto;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
- acidita' volatile massima: 30 meq/l.

E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, modificare con proprio Decreto, i limiti minimi sopra
menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore
minimo.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il
sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e "similari".
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Nella
designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
«Capalbio» di cui all'art.1 puo' essere utilizzata la menzione
"vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella
denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi
dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le
tipologie di vino.

Articolo 8
Confezionamento

Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine
Controllata «Capalbio» sono ammessi tutti i recipienti di volume
nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale
plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un
involucro di cartone o di altro materiale rigido.
Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in
bottiglie di vetro, puo' essere utilizzata qualsiasi tipo di
chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacita'
nominale superiore a 375 ml.
Tuttavia, per le tipologie «Capalbio» Vin Santo e «Capalbio» rosso
riserva, e per quelle recanti la menzione "vigna" sono consentite
soltanto bottiglie di vetro di volume nominale fino a 3 litri e con
chiusura a tappo di sughero raso bocca.




Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro».
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl.Ordinario n.252   (19:15:33   15 gennaio, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2011

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro».
(11A15539)




IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983,
con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine
Controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la valorizzazione dei
vini DOC del Molise per il tramite della Regione Molise, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro»;
Visto il parere favorevole della Regione Molise sulla citata
domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2011,
supplemento ordinario n. 217;
Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte
della Ditta Azienda Agricola e vitivinicola «Colle Sereno» srl ed
altri, con sede in Campobasso, in merito alla citata proposta di
disciplinare, intesa ad ottenere l'adeguamento della base
ampelografica della tipologia bianco e la modifica del periodo di
invecchiamento per le tipologie regolamentate;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 15 novembre
2011, favorevole all'accoglimento delle suddette istanze;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della
Denominazione di Origine Controllata dei vini «Pentro di Isernia» o
«Pentro» ed all'approvazione del relativo disciplinare in conformita'
ai pareri ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine
Controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro», approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012;



Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna
vendemmiale 2011/2012 i vini con la Denominazione di Origine
Controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro», proveniente da vigneti
aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso
disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti
Organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario
viticolo per la DOC in questione - ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61.



Art. 3

1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente
alle tipologie rosso e rosato, possono essere iscritti allo schedario
viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Pentro di
Isernia» o «Pentro» anche i vigneti gia' iscritti allo schedario
viticolo per la corrispondente DOC di cui al decreto ministeriale 17
maggio 1983, e successive modifiche, purche' adeguino la base
ampelografica entro la decima vendemmia successiva alla data di
entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione.



Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i
codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine
Controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» sono riportati
nell'allegato A del presente decreto.



Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata dei
vini «Pentro di Isernia» o «Pentro» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari



Annesso


Parte di provvedimento in formato grafico





Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico



Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna».
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252   (19:12:35   15 gennaio, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2011

Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di
Origine Controllata dei vini «Scavigna». (11A15538)




IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1994, con il quale e'
stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini
«Scavigna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate
modifiche al citato disciplinare;
Vista la domanda presentata della Regione Calabria, intesa ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata «Scavigna»;
Visto il parere favorevole della Regione Calabria sulla citata
domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2011,
supplemento ordinario n. 217;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata
dei vini «Scavigna» in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine
Controllata dei vini «Scavigna», approvato con decreto ministeriale
17 ottobre 1994, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012;



Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna
vendemmiale 2011/2012 i vini con la Denominazione di Origine
Controllata «Scavigna», proveniente da vigneti aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti Organismi
territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la
DOC in questione - ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 possono essere
iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine
Controllata «Scavigna» anche i vigneti gia' iscritti allo schedario
viticolo per la corrispondente DOC di cui al decreto ministeriale 17
ottobre 1994, purche' adeguino la base ampelografica entro la quinta
vendemmia successiva alla data di entrata in vigore dell'annesso
disciplinare di produzione.



Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine.



Art. 4

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata dei
vini «Scavigna» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari



Annesso


Parte di provvedimento in formato grafico



Riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Siciliane» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252   (19:12:11   15 gennaio, 2012) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 novembre 2011

Riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione
geografica tipica dei vini «Terre Siciliane» ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione. (11A15536)




IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista la domanda presentata dalla Coldiretti Sicilia,
Confagricoltura Sicilia, CIA Sicilia, Legacoop Sicilia,
Confcooperative Sicilia, AGCI Sicilia e dall'Associazione
Vitivinicoltori della Sicilia, intesa ad ottenere il riconoscimento
della Indicazione Geografica Tipica «Terre Siciliane»;
Visto il parere favorevole della Regione Sicilia sulla citata
domanda;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della
Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» ed
all'approvazione del relativo disciplinare in conformita' ai pareri
ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. E' riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre
Siciliane» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
2. La Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del
presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
campagna vendemmiale 2012/2013.



Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna
vendemmiale 2012/2013 i vini con la Indicazione Geografica Tipica dei
vini «Terre Siciliane», proveniente da vigneti aventi base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti Organismi
territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la
IGT in questione - ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61.



Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
indicazione geografica tipica.



Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i
codici di tutte le tipologie di vini ad Denominazione Indicazione
Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» sono riportati
nell'allegato A del presente decreto.



Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei vini
«Terre Siciliane» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari



Annesso


Parte di provvedimento in formato grafico





Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico


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