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Il "disciplinare di produzione" è l'elemento che caratterizza le categorie IGT, DOC e DOCG: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino. Come orientarsi? Leggiamo assieme un'etichetta.
[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito
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22 febbraio, 2010
GU n. 39 del 17-2-2010
Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»

GU n. 33 del 10-2-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina»

GU n. 33 del 10-2-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»

GU n. 29 del 5-2-2010
Disposizioni integrative al decreto 19 giugno 2009 di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»

GU n. 39 del 17-2-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna»


Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»
GU n. 39 del 17-2-2010   (10:43:32   22 febbraio, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2010

Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo -
Prosecco». (10A01872)




IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 28 luglio 2009,
concernente il riconoscimento della denominazione di origine
controllata dei vini «Prosecco», il riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco» e il riconoscimento della denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o
«Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e l'approvazione dei
relativi disciplinari di produzione;
Vista le istanze presentate dal Consorzio tutela vini Montello e
Colli Asolani e dalla Regione Veneto, rispettivamente in data 2
febbraio 2010 e 4 febbraio 2010, con le quali e' stato segnalato che
all'art. 3 del disciplinare di produzione della DOCG «Colli Asolani -
Prosecco» o «Asolo - Prosecco», approvato con il richiamato decreto,
e' stato erroneamente riportato il nome del Comune di Possagno del
Grappa, anziche' Possagno, e che all'art. 8, comma 3, dello stesso
disciplinare e' stato omesso il riferimento alla possibilita' di
utilizzare il tappo «a fungo», per il confezionamento della tipologia
frizzante della citata DOCG, e con le quali hanno richiesto di
provvedere alla rettifica di cui trattasi;
Considerato che le predette imprecisioni siano da attribuire ad un
mero errore materiale verificatosi nella definitiva stesura del
disciplinare in questione e che in ogni caso la possibilita' di
utilizzare il tappo «a fungo» per la tipologia frizzante della DOCG
«Colli Asolani» o «Asolo» era gia' consentita dalla vigente normativa
nazionale e comunitaria per la medesima tipologia della preesistente
DOC;
Ritenuto pertanto di dover apportare la conseguente rettifica
all'art. 3, comma 1, lett. A, e all'art. 8, comma 3, del disciplinare
di produzione della citata DOCG;

Decreta:


Articolo unico

1. All'art. 3, comma 1, lett. A, del disciplinare di produzione
della DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», approvato
con il decreto ministeriale 17 luglio 2009 richiamato nelle premesse,
il nome del Comune di «Possagno del Grappa» e' sostituito con
«Possagno».
2. L'art. 8, comma 3, secondo capoverso, del citato disciplinare di
produzione e' sostituito dal seguente testo: «Per la tipologia
frizzante e' consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del
tappo a fungo in sughero, inoltre e' consentito che il tappo
cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in
spago.»
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2010

Il capo dipartimento: Nezzo


Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina»
GU n. 33 del 10-2-2010   (10:41:55   22 febbraio, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 gennaio 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina».
(10A01708)


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto
1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive
modifiche;
Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini di Valtellina,
presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina»;
Visto sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Lombardia;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina»
espresso in data 15 settembre 2009 e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 247 del 23
ottobre 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata
dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina» in conformita' al
parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina»,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto
1968 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.



Art. 2

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
Denominazione di origine.



Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con Denominazione di origine controllata dei vini
«Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina» e' tenuto, a norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2010


Il capo Dipartimento: Nezzo


Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»
GU n. 33 del 10-2-2010   (10:41:16   22 febbraio, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 gennaio 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat
di Valtellina». (10A01707)


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto
1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di
Valtellina» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione e successive modifiche;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 19
marzo 2003, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o
«Sfursat di Valtellina» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini di Valtellina,
presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Sforzato di Valtellina » o «Sfursat di
Valtellina»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della regione Lombardia;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat
di Valtellina» espresso in data 15 settembre 2009 e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
247 del 23 ottobre 2009;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in
relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di
Valtellina» in conformita' al parere espresso dal sopra citato
Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat
di Valtellina», approvato con decreto del Ministero delle politiche
agricole del 19 marzo 2003 e successive modifiche, e' sostituito per
intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il tenore dell'acidita'
totale minima di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare, e'
applicabile alle partite di vino provenienti dalla vendemmia 2006 e
precedenti, che allo stato attuale si trovano pronte per l'immissione
al consumo.



Art. 2

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
Denominazione di origine.



Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con Denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»
e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo


Disposizioni integrative al decreto 19 giugno 2009 di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»
GU n. 29 del 5-2-2010   (10:40:54   22 febbraio, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 gennaio 2010

Disposizioni integrative al decreto 19 giugno 2009 di modifica al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti». (10A01115)




IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27
marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per
lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle
superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi
delle vigne Igt e norme aggiuntive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con
il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione della citata D.o.c.;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996, concernente
modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei
disciplinari di produzione relativi ai vini a DOCG «Chianti» e
«Chianti Classico»;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003, concernente la
modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»;
Visto il Decreto ministeriale 19 giugno 2009, concernete la
modifica al disciplinare di produzione della Denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Chianti»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vino Chianti il 24
settembre 2009, con la quale e' stato richiesto, per il vino a DOCG
«Chianti» riportante la menzione riserva, proveniente dalla vendemmia
2008 e precedente, in deroga a quanto stabilito all'art. 1 del sopra
citato decreto ministeriale 19 giugno 2009, di consentire
l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5,
comma 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto
ministeriale 19 giugno 2009;
Visto il parere espresso dalla Regione Toscana con nota, n. 292041
del 12 novembre 2009, sulla predetta richiesta;

Decreta:


Articolo unico

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti» qualificato con la menzione riserva, proveniente dalle
vendemmie 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito all'art. 1
del decreto ministeriale 19 giugno 2009, concernente modifica al
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Chianti», e' consentito l'immissione al consumo
secondo le disposizioni previste all'art. 5, comma 5 del disciplinare
di produzione della DOCG «Chianti» annesso al sopra citato decreto
ministeriale 19 giugno 2009.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo


Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna»
GU n. 39 del 17-2-2010   (10:39:51   22 febbraio, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Trebbiano di Romagna». (10A01884)




IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento
per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle
superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi
delle vigne IGT e norme aggiuntive;
Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2008 concernente la
modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante
disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a
denominazione di origine;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1973
e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano di Romagna»
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna
intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del sopra citato
disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a
denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», in
contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni
previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla
citata domanda;
Visti il parere favorevole espresso nella riunione del 27 e 28
ottobre 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini sulla citata domanda;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8
del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Trebbiano di Romagna», in conformita' al parere espresso
dal citato Comitato;

Decreta:


Articolo unico

1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Trebbiano di
Romagna» e' integrato con l'aggiunta del seguente comma:
«E' consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro
costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di
altro materiale rigido non inferiore a due litri».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2010

Il capo dipartimento: Nezzo

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