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| 22 febbraio, 2010 |
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GU n. 39 del 17-2-2010 Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» |
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GU n. 33 del 10-2-2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina» |
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GU n. 33 del 10-2-2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» |
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GU n. 29 del 5-2-2010 Disposizioni integrative al decreto 19 giugno 2009 di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» |
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GU n. 39 del 17-2-2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna» |
Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 4 febbraio 2010 Rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco». (10A01872) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 28 luglio 2009, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» e il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione; Vista le istanze presentate dal Consorzio tutela vini Montello e Colli Asolani e dalla Regione Veneto, rispettivamente in data 2 febbraio 2010 e 4 febbraio 2010, con le quali e' stato segnalato che all'art. 3 del disciplinare di produzione della DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», approvato con il richiamato decreto, e' stato erroneamente riportato il nome del Comune di Possagno del Grappa, anziche' Possagno, e che all'art. 8, comma 3, dello stesso disciplinare e' stato omesso il riferimento alla possibilita' di utilizzare il tappo «a fungo», per il confezionamento della tipologia frizzante della citata DOCG, e con le quali hanno richiesto di provvedere alla rettifica di cui trattasi; Considerato che le predette imprecisioni siano da attribuire ad un mero errore materiale verificatosi nella definitiva stesura del disciplinare in questione e che in ogni caso la possibilita' di utilizzare il tappo «a fungo» per la tipologia frizzante della DOCG «Colli Asolani» o «Asolo» era gia' consentita dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per la medesima tipologia della preesistente DOC; Ritenuto pertanto di dover apportare la conseguente rettifica all'art. 3, comma 1, lett. A, e all'art. 8, comma 3, del disciplinare di produzione della citata DOCG; Decreta: Articolo unico 1. All'art. 3, comma 1, lett. A, del disciplinare di produzione della DOCG «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco», approvato con il decreto ministeriale 17 luglio 2009 richiamato nelle premesse, il nome del Comune di «Possagno del Grappa» e' sostituito con «Possagno». 2. L'art. 8, comma 3, secondo capoverso, del citato disciplinare di produzione e' sostituito dal seguente testo: «Per la tipologia frizzante e' consentito l'uso delle chiusure sopra menzionate o del tappo a fungo in sughero, inoltre e' consentito che il tappo cilindrico di sughero sia trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago.» Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 febbraio 2010 Il capo dipartimento: Nezzo |
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Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 25 gennaio 2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o rosso «di Valtellina». (10A01708) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini di Valtellina, presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina»; Visto sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Lombardia; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina» espresso in data 15 settembre 2009 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina», approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1968 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. Art. 2 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine. Art. 3 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata dei vini «Valtellina» rosso o Rosso «di Valtellina» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2010 Il capo Dipartimento: Nezzo |
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Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 25 gennaio 2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina». (10A01707) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 19 marzo 2003, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini di Valtellina, presentata in data 23 marzo 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Sforzato di Valtellina » o «Sfursat di Valtellina»; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Lombardia; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» espresso in data 15 settembre 2009 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 19 marzo 2003 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il tenore dell'acidita' totale minima di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare, e' applicabile alle partite di vino provenienti dalla vendemmia 2006 e precedenti, che allo stato attuale si trovano pronte per l'immissione al consumo. Art. 2 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di origine. Art. 3 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 gennaio 2010 Il capo Dipartimento: Nezzo |
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Disposizioni integrative al decreto 19 giugno 2009 di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 19 gennaio 2010 Disposizioni integrative al decreto 19 giugno 2009 di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti». (10A01115) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione della citata D.o.c.; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1996, concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a DOCG «Chianti» e «Chianti Classico»; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003, concernente la modifica al disciplinare di produzione dei vini a DOCG «Chianti»; Visto il Decreto ministeriale 19 giugno 2009, concernete la modifica al disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti»; Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vino Chianti il 24 settembre 2009, con la quale e' stato richiesto, per il vino a DOCG «Chianti» riportante la menzione riserva, proveniente dalla vendemmia 2008 e precedente, in deroga a quanto stabilito all'art. 1 del sopra citato decreto ministeriale 19 giugno 2009, di consentire l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5, comma 5 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 19 giugno 2009; Visto il parere espresso dalla Regione Toscana con nota, n. 292041 del 12 novembre 2009, sulla predetta richiesta; Decreta: Articolo unico Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» qualificato con la menzione riserva, proveniente dalle vendemmie 2008 e precedenti, in deroga a quanto stabilito all'art. 1 del decreto ministeriale 19 giugno 2009, concernente modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti», e' consentito l'immissione al consumo secondo le disposizioni previste all'art. 5, comma 5 del disciplinare di produzione della DOCG «Chianti» annesso al sopra citato decreto ministeriale 19 giugno 2009. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 dicembre 2010 Il capo Dipartimento: Nezzo |
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Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 2 febbraio 2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna». (10A01884) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive; Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2008 concernente la modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1973 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la richiesta presentata dall'Ente tutela vini di Romagna intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008; Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla citata domanda; Visti il parere favorevole espresso nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano di Romagna», in conformita' al parere espresso dal citato Comitato; Decreta: Articolo unico 1. L'art. 8 del disciplinare di produzione della DOC «Trebbiano di Romagna» e' integrato con l'aggiunta del seguente comma: «E' consentito inoltre l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2010 Il capo dipartimento: Nezzo |