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GU n. 10 del 13-1-2012 Integrazione art.2 DM 19-4-2011 concernente disposizioni, caratteristiche, diciture, modalitŕ fabbricazione, uso, dsistribuzione controllo e costo Contrassegni di Stato... |
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GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266 Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione |
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GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orcia». |
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GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sovana». |
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GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Pitigliano». |
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GU n. 294 del 19-12-2011 - Suppl. Ordinario n.266 Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione |
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GU n. 287 del 10-12-2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Capalbio». |
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GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl.Ordinario n.252 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro». |
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GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252 Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna». |
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GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252 Riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Siciliane» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione |
Integrazione art.2 DM 19-4-2011 concernente disposizioni, caratteristiche, diciture, modalitŕ fabbricazione, uso, dsistribuzione controllo e costo Contrassegni di Stato...
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2011; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2011 recante integrazione al decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2011; Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2011 recante la deroga alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2011; Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2011 recante la sostituzione degli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonche' le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata; Considerate le istanze presentate dalle associazioni di categoria e dalla organizzazioni interprofessionali operanti nel settore vitivinicolo, con le quali sono state evidenziate le difficolta' operative circa l'applicazione del contrassegno di Stato previsto per i vini DOC sulle confezioni di vetro di ridotte dimensioni, ovvero non superiori a 200 ml; Vista l'informativa inoltrata alla Commissione politiche agricole per il tramite della Regione Puglia con la nota prot. n. 27233 del 18 novembre 2011; Decreta: Articolo unico L'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 indicato nelle premesse e' integrato con il seguente comma: 3-bis. Fermo restando quanto stabilito dai singoli disciplinari di produzione, le disposizioni di cui al comma 3 sono applicabili anche nel caso di confezionamento di vini a D.O.C. in contenitori di vetro la cui capacita' non sia superiore a 200 ml. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data di emanazione. Roma, 27 dicembre 2011 Il Ministro: Catania |
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Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22 novembre 2011 Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. (11A15790) IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Bianco Vergine della Valdichiana» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i successivi decreti con i quali sono state apportate modifiche al relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1999, con il quale la Denominazione di Origine Controllata «Bianco Vergine della Valdichiana» e' stata modificata in «Valdichiana» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio Valdichiana, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» e del relativo disciplinare di produzione; Visto il parere della Regione Toscana sulla citata domanda; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 208 del 7 settembre 2011; Vista l'istanza e controdeduzione avverso il citato parere presentata, nei modi e nei termini previsti dall'Ente Tutela Vini di Toscana; Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, espresso nella riunione del 15 novembre 2011, con il quale, la suddetta istanza e' stata respinta dal Comitato medesimo confermando, in merito, il proprio parere e la proposta di disciplinare di produzione della DOC in questione cosi' come pubblicati nella sopra citata Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 208 del 7 settembre 2010; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica Denominazione di Origine Controllata dei vini «Valdichiana» in «Valdichiana toscana» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' ai pareri espressi ed alla proposta di disciplinare formulata dal sopra citato Comitato Nazionale Vini DO ed IGT; Decreta: Art. 1 1. La denominazione di origine controllata «Valdichiana», modificata da ultimo con decreto ministeriale 9 marzo 1999, richiamato in premessa, e' modificata in «Valdichiana toscana» ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Art. 2 1. I vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Valdichiana», aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'articolo 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti d'ufficio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Valdichiana toscana». 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana toscana», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Art. 3 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata. Art. 4 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Valdichiana toscana» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari ANNESSO Parte di provvedimento in formato grafico |
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orcia».
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22 novembre 2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Orcia». (11A15789) IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2000, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Orcia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dall'Associazione Produttori Vitivinicoli Toscani, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Orcia»; Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata istanza; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011; Vista l'istanza e controdeduzione avverso il citato parere presentata entro i termini prescritti dagli interessati; Visto il parere del citato Comitato nazionale espresso nella riunione del 15 novembre 2011 sulla predette istanze e controdeduzione; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Orcia»; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Orcia», approvato con D.M. 14 febbraio 2000 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Art. 2 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di Origine Controllata «Orcia», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61. Art. 3 1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'articolo 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Orcia» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Art. 4 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Orcia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari ANNESSO Parte di provvedimento in formato grafico Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico |
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sovana».
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22 novembre 2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sovana». (11A15788) IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1999, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Sovana» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il D.M. 12 novembre 1999 con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata sopra citata; Vista la domanda presentata dall'Associazione Produttori Vitivinicoli Toscani, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Sovana»; Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata istanza; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Sovana»; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Sovana», approvato con D.M. 20 maggio 1999 e successivamente modificato con D.M. 12 novembre 1999, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Art. 2 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di Origine Controllata «Sovana», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Art. 3 1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'articolo 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Sovana» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Art. 4 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Sovana» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari ANNESSO Parte di provvedimento in formato grafico Allegato Parte di provvedimento in formato grafico Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico |
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Pitigliano».
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22 novembre 2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Pitigliano». (11A15787) IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1966, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Bianco di Pitigliano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i successivi decreti del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 e D.M. 30 dicembre 2010 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata sopra citata; Vista la domanda presentata dall' Associazione Produttori Vitivinicoli Toscani, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Bianco di Pitigliano»; Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata istanza; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Bianco di Pitigliano»; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Bianco di Pitigliano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966 e successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 e D.M. 30 dicembre 2010, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Art. 2 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di Origine Controllata «Bianco di Pitigliano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario Viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Art. 3 1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'articolo 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Bianco di Pitigliano» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Art. 4 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Bianco di Pitigliano» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari ANNESSO Parte di provvedimento in formato grafico Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico |
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Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22 novembre 2011 Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (11A15792) IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Vista la domanda della Regione Veneto, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Conegliano (Treviso), presso l'Istituto Statale «G.B. Cerletti» il 12 settembre 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 236 del 10 ottobre 2011 - supplemento ordinario n. 217; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. E' riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima», ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La Denominazione di Origine Controllata «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011 - 2012. Art. 2 1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, vini a Denominazione di Origine Controllata «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti Organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la DOC in questione - ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 20 settembre 2010, n. 17897, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Art. 3 1. All'allegato «A» sono riportati i codici, previsti dall'articolo 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, delle tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima». Art. 4 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Art. 5 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari ANNESSO Parte di provvedimento in formato grafico Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico |
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Capalbio».
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 24 novembre 2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Capalbio». (11A15729) IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 21 maggio 1999, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini "Capalbio" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata da A.PRO.VI.TO - Produttori vitivinicoli toscani Societa' cooperativa agricola, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Capalbio"; Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata istanza; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della Denominazione di origine controllata "Capalbio" e del relativo disciplinare di produzione; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata "Capalbio", approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 21 maggio 1999, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012. Art. 2 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini con la Denominazione di origine controllata "Capalbio", provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo Schedario viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Art. 3 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata "Capalbio" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "CAPALBIO" Articolo 1 Denominazione e vini La Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso (anche nella tipologia riserva); bianco; rosato; Vermentino; Sangiovese; Cabernet sauvignon; Vin Santo. Articolo 2 Base ampelografica I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Capalbio» rosso, rosato e rosso riserva: Sangiovese minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. «Capalbio» bianco e Vin Santo: Trebbiano toscano minimo 50%. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 50%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011. «Capalbio» Vermentino: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Vermentino per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca bianca, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. «Capalbio» Sangiovese: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. «Capalbio» Cabernet sauvignon: il vino deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti composti dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana. Articolo 3 Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio», ricade nella zona collinare e pedecollinare dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende parte dei territori amministrativi dei comuni di Capalbio, Manciano, Magliano e Orbetello. La linea di delimitazione inizia a Sud dal punto d'incontro del confine comunale del comune di Capalbio con la ferrovia Grosseto-Roma e risale (in senso anti orario) ad Est e quindi a Nord lungo detto confine comunale, entra poi nel comune di Manciano seguendo la strada di bonifica n. 28 fino ad immettersi, in localita' Sgrillozzo, sulla strada statale n. 74, che percorre fino alla curva di casa Poggio Lepraio; prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e casa Pinzuto e quindi con la strada di bonifica n. 17, passante per casa del Lasco fino al fiume Albegna. Da qui il confine segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Marianaccia, deviando ad Ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle Lupo fino al Molino Vecchio, risale a Nord-Est per la strada di S. Andrea al Civilesco, discende verso Sud lungo la strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi, devia ad Ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incontrare la ferrovia Grosseto-Roma in prossimita' della Fattoria del Collecchio, segue detta ferrovia verso Sud fino ad incontrare la SP 81 in prossimita' del fiume Osa e la percorre sino ad oltrepassare il podere n. 39 e devia a Sud-Est lungo la strada che porta a S. Donato centro. Aggira parte del centro in senso antiorario e prosegue in direzione Sud-Ovest lungo la strada che costeggia i poderi n. 23, n. 24 e n. 20 e si immette sulla SP 56 in prossimita' del podere n. 26 passando per S. Donato e la percorre sino al ponte sul fiume Albegna in prossimita' della Barca del Grazi; segue quindi il corso del fiume risalendolo fino al centro agricolo dell'Alberone, scende verso Sud lungo la strada interpoderale che conduce alla SS 74 maremmana, si immette su di essa dirigendosi verso la costa tirrenica fino ad incrociare la linea ferroviaria Grosseto-Roma che percorre sino al punto di partenza. Articolo 4 Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque tali da conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' media dei ceppi non puo' essere inferiore a 3.300 piante per ettaro. Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» possono essere destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» Vin Santo, qualora i produttori interessati optino per tale rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione puo' consentire altre forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Fermi restando i limiti di cui sopra, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. La Regione Toscana, con proprio Decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione rivendicabile di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo. Articolo 5 Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Grosseto. Nella vinificazione ed elaborazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per la tipologia "Vin Santo", nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosto concentrato, mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite. La tipologia «Capalbio» rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve a bacca rossa. La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (40% per la tipologia "Vin Santo"), anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 75% (40% per la tipologia "Vin Santo"), decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» rosso, sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 6 in botti di legno, ha diritto alla qualificazione "riserva". Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Parte di provvedimento in formato grafico Per la produzione della tipologia «Capalbio» Vin Santo il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6 %; la conservazione e l'invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore a 300 litri per un periodo minimo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta; l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16,00% vol. Articolo 6 Caratteristiche al consumo I vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Capalbio» rosso: - colore: rosso rubino piu' o meno intenso; - odore: vinoso caratteristico; - sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. «Capalbio» Sangiovese: - colore: rosso rubino piu' o meno intenso; - odore: ampio, vinoso; - sapore: pieno, secco, giustamente tannico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. «Capalbio» rosato: - colore: rosa piu' o meno intenso; - odore: vinoso, fruttato, fresco; - sapore: asciutto, fruttato, caratteristico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Capalbio» Cabernet sauvignon: - colore: rosso talvolta con riflessi violacei; - odore: vinoso con note speziate tipiche; - sapore: corposo, asciutto, sapido, giustamente tannico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. «Capalbio» rosso riserva: - colore: rosso rubino piu' o meno intenso tendente al granato con l'invecchiamento; - odore: ampio, vinoso; - sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente tannico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. «Capalbio» bianco: - colore: giallo paglierino scarico; - odore: delicato, fresco, fruttato; - sapore: asciutto; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Capalbio» Vermentino: - colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdognoli; - odore: delicato, caratteristico e fruttato; - sapore: asciutto, sapido; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. «Capalbio» Vin Santo: - colore: dal giallo dorato fino all'ambrato intenso; - profumo: etereo, intenso e caratteristico; - sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per il tipo amabile; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui almeno il 12,00 % vol svolto; - acidita' totale minima: 5,0 g/l; - estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; - acidita' volatile massima: 30 meq/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare con proprio Decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno. Articolo 7 Etichettatura, designazione e presentazione Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e "similari". E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» di cui all'art.1 puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. E' obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino. Articolo 8 Confezionamento Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Capalbio» sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido. Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, puo' essere utilizzata qualsiasi tipo di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacita' nominale superiore a 375 ml. Tuttavia, per le tipologie «Capalbio» Vin Santo e «Capalbio» rosso riserva, e per quelle recanti la menzione "vigna" sono consentite soltanto bottiglie di vetro di volume nominale fino a 3 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca. |
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Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro».
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22 novembre 2011 Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro». (11A15539) IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio per la valorizzazione dei vini DOC del Molise per il tramite della Regione Molise, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro»; Visto il parere favorevole della Regione Molise sulla citata domanda; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2011, supplemento ordinario n. 217; Vista l'istanza pervenuta nei termini e nei modi previsti, da parte della Ditta Azienda Agricola e vitivinicola «Colle Sereno» srl ed altri, con sede in Campobasso, in merito alla citata proposta di disciplinare, intesa ad ottenere l'adeguamento della base ampelografica della tipologia bianco e la modifica del periodo di invecchiamento per le tipologie regolamentate; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 15 novembre 2011, favorevole all'accoglimento delle suddette istanze; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro» ed all'approvazione del relativo disciplinare in conformita' ai pareri ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012; Art. 2 1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012 i vini con la Denominazione di Origine Controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti Organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la DOC in questione - ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Art. 3 1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle tipologie rosso e rosato, possono essere iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» anche i vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo per la corrispondente DOC di cui al decreto ministeriale 17 maggio 1983, e successive modifiche, purche' adeguino la base ampelografica entro la decima vendemmia successiva alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione. Art. 4 1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Art. 5 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari Annesso Parte di provvedimento in formato grafico Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico |
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Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna».
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 23 novembre 2011 Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna». (11A15538) IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1994, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Vista la domanda presentata della Regione Calabria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Scavigna»; Visto il parere favorevole della Regione Calabria sulla citata domanda; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2011, supplemento ordinario n. 217; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna» in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna», approvato con decreto ministeriale 17 ottobre 1994, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012; Art. 2 1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012 i vini con la Denominazione di Origine Controllata «Scavigna», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti Organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la DOC in questione - ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 possono essere iscritti allo schedario viticolo della Denominazione di Origine Controllata «Scavigna» anche i vigneti gia' iscritti allo schedario viticolo per la corrispondente DOC di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 1994, purche' adeguino la base ampelografica entro la quinta vendemmia successiva alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione. Art. 3 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine. Art. 4 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Scavigna» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari Annesso Parte di provvedimento in formato grafico |
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Riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Siciliane» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 22 novembre 2011 Riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Terre Siciliane» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (11A15536) IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo agroalimentare e della qualita' Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista la domanda presentata dalla Coldiretti Sicilia, Confagricoltura Sicilia, CIA Sicilia, Legacoop Sicilia, Confcooperative Sicilia, AGCI Sicilia e dall'Associazione Vitivinicoltori della Sicilia, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica «Terre Siciliane»; Visto il parere favorevole della Regione Sicilia sulla citata domanda; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2011; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» ed all'approvazione del relativo disciplinare in conformita' ai pareri ed alla proposta formulati dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. E' riconosciuta la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2012/2013. Art. 2 1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2012/2013 i vini con la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti Organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la IGT in questione - ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Art. 3 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a indicazione geografica tipica. Art. 4 1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini ad Denominazione Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Art. 5 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Siciliane» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 novembre 2011 Il direttore generale ad interim: Vaccari Annesso Parte di provvedimento in formato grafico Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico |