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| 3 agosto, 2010 |
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GU n. 174 del 28-7-2010 Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte» |
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GU n. 155 del 6-7-2010 Modifica disposizioni transitorie per uso della varietŕ di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» per le do dei vini della regione Friuli-Venezia Giulia... |
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GU n. 144 del 23-6-2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» |
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GU n. 144 del 23-6-2010 Fissazione termine di scadenza per vini Docg «Brunello di Montalcino», destinati ad esportazione negli USA |
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GU n. 144 del 23-6-2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» |
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte». (10A09003) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di Tutela Vini Asti e Monferrato, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte»; Ha espresso, nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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Modifica disposizioni transitorie per uso della varietŕ di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» per le do dei vini della regione Friuli-Venezia Giulia...
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Modifica dell'articolo 3 del decreto 25 settembre 2008, concernente la cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo «Friulano». (10A08066) (GU n. 155 del 6-7-2010 ) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli; Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi delle varieta' di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002, tra i quali figurano in particolare, per l'Italia, la varieta' di vite «Tocai Friulano» e il relativo sinonimo «Tocai Italico», per un periodo transitorio d'uso, fino al 31 marzo 2007; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto 2007, concernente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano», della varieta' di vite «Tocai Friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia; Viste le ordinanze n. 5820/2007 e n. 5821/2007 del 17 dicembre 2007 con le quali il tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione II-ter, in accoglimento dei relativi ricorsi, ha dichiarato parzialmente sospesa l'efficacia del richiamato decreto 31 luglio 2007 ed ha disposto che, nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia U.E. sulle istanze pregiudiziali avanzate dallo stesso T.A.R. del Lazio (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), e' lecito l'uso del nome della varieta' di vite «Tocai Friulano» in ambito nazionale, nonche' del sinonimo «Friulano» per le aziende a tanto interessate, sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale, in esecuzione delle predette ordinanze, sono state emanate le disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il regolamento (CE) del 4 aprile 2007, n. 382, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale a decorrere dal 1° aprile 2007 la Commissione ha soppresso le denominazioni «Tocai Friulano» e «Tocai Italico» dal citato allegato II e ha sostituito, in questo allegato, la denominazione «Tocai Friulano» con la nuova denominazione «Friulano»; Vista l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia U.E. - Seconda Sezione - in data 12 giugno 2008 sui citati procedimenti riuniti C 23/07 e C 24/07, con la quale in particolare viene dichiarata la conformita' delle predette disposizioni regolamentari della Commissione ai fondamenti normativi del Trattato U.E., nonche' ai principi di diritto internazionale relativi ai trattati ed agli articoli 22 24 dell'accordo TRIPS; Visto il decreto 25 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2008, concernente la cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo «Friulano»; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto 25 settembre 2008 concernente disposizioni per lo smaltimento del prodotto; Vista le richieste effettuate dalla Commissione UE, da ultimo con nota del 21 gennaio 2010, intese a porre termine alla commercializzazione delle scorte di prodotto etichettate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale; Considerato che in base al monitoraggio effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari presso le ditte interessate e' risultato che le scorte residue di prodotto di cui trattasi risultano di limitati quantitativi; Tenuto conto dell'esito della riunione tenuta presso questo Ministero con la regione Friuli-Venezia Giulia in data 21 aprile 2010, nella quale in particolare e' stato concordato di concedere un congruo lasso di tempo per consentire alle ditte interessate di smaltire le eventuali scorte di prodotto etichettate e comunque di prevedere la data 30 giugno 2010 quale termine ultimo per porre in commercio le scorte di cui trattasi; Ritenuto pertanto di dover apportare le conseguenti modifiche al citato decreto 25 settembre 2008; Decreta: Articolo unico 1. E' abrogato l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 25 settembre 2008 richiamato nelle premesse. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' vietato immettere in commercio le scorte di prodotto detenute presso le ditte imbottigliatrici, confezionate e designate con la denominazione «Tocai Friulano», conformemente alle disposizioni di cui all'articolo unico, lettera b) del decreto 11 febbraio 2008. Le stesse scorte di prodotto ai fini della commercializzazione devono essere nuovamente etichettate in conformita' alla vigente normativa comunitaria e nazionale. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2010. Roma, 21 giugno 2010 Il Ministro: Galan |
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Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara»
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela Nebbioli Alto Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara»; Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara»; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara», approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1990, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011. Annessa parte grafica |
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Fissazione termine di scadenza per vini Docg «Brunello di Montalcino», destinati ad esportazione negli USA
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Fissazione del termine di scadenza del decreto 3 luglio 2008 concernente la dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America. (10A07381) (GU n. 144 del 23-6-2010 ) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 giugno 2008 recante «Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»; Vista la circolare n. 2008-2 del Department of the treasury alchool and tobacco tax and trade bureau, con la quale viene, tra l'altro, stabilita' che tutti gli importatori di vino a DOCG «Brunello di Montalcino», a partire dal 23 giugno 2008, debbono dotarsi di un'apposita dichiarazione del Governo italiano che attesti che l'annata ed il marchio del vino a DOCG «Brunello di Montalcino» siano conformi ai requisiti del disciplinare di produzione e che il prodotto sia commerciabile come tale in Italia; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2008 relativo alla Dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America con il quale sono stati adottati interventi volti al rafforzamento del sistema dei controlli, al fine di salvaguardare a livello nazionale ed internazionale l'immagine del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009 con il quale, da ultimo, e' stata disposta la proroga fino al 30 giugno 2010 delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008; Considerato che le misure adottate hanno contribuito efficacemente a consolidare il rapporto di fiducia sul sistema dei controlli posto a garanzia del qualita' del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»; Considerato che il Department of the treasury alchool and tobacco tax and trade bureau, con circolare 2010-3 del 29 marzo 2010, ha sostituito la circolare n. 2008/2 non ritenendo piu' necessaria la dichiarazione del Governo italiano per le importazioni del vino a DOCG «Brunello di Montalcino» negli Stati Uniti d'America; Ritenuto che sono venuti meno i presupposti per il rilascio delle dichiarazione di conformita' per le partite di vino a DOCG «Brunello di Montalcino» destinate al mercato statunitense e che, pertanto, e' opportuno anticipare il termine finale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008, da ultimo prorogato dal decreto 29 dicembre 2009; Decreta: Articolo unico Il termine finale di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, gia' prorogato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009, e' anticipato al 30 aprile 2010. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2010 Il Ministro: Galan Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive registro n. 2, foglio n. 69 |
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Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 4 giugno 2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme». (10A07351) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n.88 ; Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»; Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 63 del 17 marzo 2010 ; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme», approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1997 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011; Art. 2 In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del DM 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010. Art. 3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine. Art. 4 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Art. 5 All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2010 Il capo Dipartimento: Nezzo Annesso Parte di provvedimento in formato grafico Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico |