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Il "disciplinare di produzione" č l'elemento che caratterizza le categorie IGT, DOC e DOCG: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino. Come orientarsi? Leggiamo assieme un'etichetta.
[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo č quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito
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3 agosto, 2010
GU n. 174 del 28-7-2010
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte»

GU n. 155 del 6-7-2010
Modifica disposizioni transitorie per uso della varietŕ di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» per le do dei vini della regione Friuli-Venezia Giulia...

GU n. 144 del 23-6-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara»

GU n. 144 del 23-6-2010
Fissazione termine di scadenza per vini Docg «Brunello di Montalcino», destinati ad esportazione negli USA

GU n. 144 del 23-6-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»


Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte»
GU n. 174 del 28-7-2010   (11:31:16   3 agosto, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Piemonte». (10A09003)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza
del Consorzio di Tutela Vini Asti e Monferrato, intesa ad ottenere
modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Piemonte»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in
merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Piemonte»;
Ha espresso, nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, presente il
funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta
istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di
seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato
Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di
Origine e delle Indicazioni geografiche Tipiche dei Vini - via XX
Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Modifica disposizioni transitorie per uso della varietŕ di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» per le do dei vini della regione Friuli-Venezia Giulia...
GU n. 155 del 6-7-2010   (11:29:30   3 agosto, 2010) inizio pagina

   Modifica dell'articolo 3 del decreto 25 settembre 2008, concernente la cessazione degli effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per l'uso del sinonimo «Friulano». (10A08066) (GU n. 155 del 6-7-2010 )


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29
aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di
applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002,
contenente i nomi delle varieta' di vite o i loro sinonimi
comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in
etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19,
paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002, tra i quali
figurano in particolare, per l'Italia, la varieta' di vite «Tocai
Friulano» e il relativo sinonimo «Tocai Italico», per un periodo
transitorio d'uso, fino al 31 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto
2007, concernente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo
«Friulano», della varieta' di vite «Tocai Friulano», nella
designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei
vini a Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le ordinanze n. 5820/2007 e n. 5821/2007 del 17 dicembre 2007
con le quali il tribunale amministrativo regionale del Lazio -
Sezione II-ter, in accoglimento dei relativi ricorsi, ha dichiarato
parzialmente sospesa l'efficacia del richiamato decreto 31 luglio
2007 ed ha disposto che, nelle more del pronunciamento della Corte di
Giustizia U.E. sulle istanze pregiudiziali avanzate dallo stesso
T.A.R. del Lazio (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), e' lecito l'uso
del nome della varieta' di vite «Tocai Friulano» in ambito nazionale,
nonche' del sinonimo «Friulano» per le aziende a tanto interessate,
sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 42 del 19 febbraio
2008, con il quale, in esecuzione delle predette ordinanze, sono
state emanate le disposizioni transitorie per l'uso della varieta' di
vite «Tocai Friulano» e del sinonimo «Friulano» nella designazione e
presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a
Denominazione di Origine della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il regolamento (CE) del 4 aprile 2007, n. 382, recante
modifica del regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale a decorrere
dal 1° aprile 2007 la Commissione ha soppresso le denominazioni
«Tocai Friulano» e «Tocai Italico» dal citato allegato II e ha
sostituito, in questo allegato, la denominazione «Tocai Friulano» con
la nuova denominazione «Friulano»;
Vista l'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia U.E. - Seconda
Sezione - in data 12 giugno 2008 sui citati procedimenti riuniti C
23/07 e C 24/07, con la quale in particolare viene dichiarata la
conformita' delle predette disposizioni regolamentari della
Commissione ai fondamenti normativi del Trattato U.E., nonche' ai
principi di diritto internazionale relativi ai trattati ed agli
articoli 22 24 dell'accordo TRIPS;
Visto il decreto 25 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2008, concernente la cessazione degli
effetti del decreto 11 febbraio 2008, recante disposizioni
transitorie per l'uso della varieta' di vite «Tocai Friulano» e del
sinonimo «Friulano» nella designazione e presentazione della relativa
tipologia di vino dei vini a Denominazione di Origine della regione
Friuli-Venezia Giulia, e l'adozione delle disposizioni definitive per
l'uso del sinonimo «Friulano»;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto 25
settembre 2008 concernente disposizioni per lo smaltimento del
prodotto;
Vista le richieste effettuate dalla Commissione UE, da ultimo con
nota del 21 gennaio 2010, intese a porre termine alla
commercializzazione delle scorte di prodotto etichettate ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale;
Considerato che in base al monitoraggio effettuato dall'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agro-alimentari presso le ditte interessate e' risultato che le
scorte residue di prodotto di cui trattasi risultano di limitati
quantitativi;
Tenuto conto dell'esito della riunione tenuta presso questo
Ministero con la regione Friuli-Venezia Giulia in data 21 aprile
2010, nella quale in particolare e' stato concordato di concedere un
congruo lasso di tempo per consentire alle ditte interessate di
smaltire le eventuali scorte di prodotto etichettate e comunque di
prevedere la data 30 giugno 2010 quale termine ultimo per porre in
commercio le scorte di cui trattasi;
Ritenuto pertanto di dover apportare le conseguenti modifiche al
citato decreto 25 settembre 2008;

Decreta:


Articolo unico

1. E' abrogato l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 25
settembre 2008 richiamato nelle premesse.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' vietato immettere in commercio le scorte di prodotto detenute
presso le ditte imbottigliatrici, confezionate e designate con la
denominazione «Tocai Friulano», conformemente alle disposizioni di
cui all'articolo unico, lettera b) del decreto 11 febbraio 2008. Le
stesse scorte di prodotto ai fini della commercializzazione devono
essere nuovamente etichettate in conformita' alla vigente normativa
comunitaria e nazionale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2010.
Roma, 21 giugno 2010

Il Ministro: Galan




Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara»
GU n. 144 del 23-6-2010    (11:28:09   3 agosto, 2010) inizio pagina

   IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela Nebbioli Alto
Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in
merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Gattinara»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della
denominazione di origine controllata e garantita «Gattinara» e del
relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 62 del 16 marzo 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita «Gattinara» in conformita' al parere espresso dal sopra
citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Gattinara», approvato con decreto
ministeriale 20 ottobre 1990, e' sostituito per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.


Annessa parte grafica
pdfGU n. 144 del 23-6-2010_gattinara.pdf


Fissazione termine di scadenza per vini Docg «Brunello di Montalcino», destinati ad esportazione negli USA
GU n. 144 del 23-6-2010   (11:27:20   3 agosto, 2010) inizio pagina

   Fissazione del termine di scadenza del decreto 3 luglio 2008 concernente la dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America. (10A07381) (GU n. 144 del 23-6-2010 )

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 9 giugno 2008 recante «Interventi intesi a rafforzare
il sistema di gestione del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»;
Vista la circolare n. 2008-2 del Department of the treasury alchool
and tobacco tax and trade bureau, con la quale viene, tra l'altro,
stabilita' che tutti gli importatori di vino a DOCG «Brunello di
Montalcino», a partire dal 23 giugno 2008, debbono dotarsi di
un'apposita dichiarazione del Governo italiano che attesti che
l'annata ed il marchio del vino a DOCG «Brunello di Montalcino» siano
conformi ai requisiti del disciplinare di produzione e che il
prodotto sia commerciabile come tale in Italia;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 3 luglio 2008 relativo alla Dichiarazione ufficiale dei
vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di
Montalcino» destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America
con il quale sono stati adottati interventi volti al rafforzamento
del sistema dei controlli, al fine di salvaguardare a livello
nazionale ed internazionale l'immagine del vino a DOCG «Brunello di
Montalcino»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari
e forestali del 29 dicembre 2009 con il quale, da ultimo, e' stata
disposta la proroga fino al 30 giugno 2010 delle disposizioni
contenute nel decreto 3 luglio 2008;
Considerato che le misure adottate hanno contribuito efficacemente
a consolidare il rapporto di fiducia sul sistema dei controlli posto
a garanzia del qualita' del vino a DOCG «Brunello di Montalcino»;
Considerato che il Department of the treasury alchool and tobacco
tax and trade bureau, con circolare 2010-3 del 29 marzo 2010, ha
sostituito la circolare n. 2008/2 non ritenendo piu' necessaria la
dichiarazione del Governo italiano per le importazioni del vino a
DOCG «Brunello di Montalcino» negli Stati Uniti d'America;
Ritenuto che sono venuti meno i presupposti per il rilascio delle
dichiarazione di conformita' per le partite di vino a DOCG «Brunello
di Montalcino» destinate al mercato statunitense e che, pertanto, e'
opportuno anticipare il termine finale di applicazione delle
disposizioni contenute nel decreto 3 luglio 2008, da ultimo prorogato
dal decreto 29 dicembre 2009;

Decreta:


Articolo unico

Il termine finale di applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto 3 luglio 2008 del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, gia' prorogato dal decreto del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali del 29 dicembre 2009, e'
anticipato al 30 aprile 2010.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella Gazzzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 aprile 2010

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive
registro n. 2, foglio n. 69


Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»
GU n. 144 del 23-6-2010   (11:26:01   3 agosto, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Ghemme». (10A07351)


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n.88 ;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto
Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in
merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Ghemme»;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della
denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme» e del
relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 63 del 17 marzo 2010 ;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita «Ghemme» in conformita' al parere espresso dal sopra
citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Ghemme», approvato con decreto ministeriale
29 maggio 1997 e successive modificazioni, e' sostituito per intero
dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in
vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011;



Art. 2

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato
in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire
gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Ghemme», provenienti da vigneti non
ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del DM 27
marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 25
luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono
da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art.
12 del decreto legislativo n. 61/2010.



Art. 3

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine.



Art. 4

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e
garantita «Ghemme» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.



Art. 5

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'articolo 7 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Ghemme».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo



Annesso


Parte di provvedimento in formato grafico





Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico

pdfGU n. 144 del 23-6-2010_ghemme.pdf


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