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Il "disciplinare di produzione" è l'elemento che caratterizza le categorie IGT, DOC e DOCG: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino. Come orientarsi? Leggiamo assieme un'etichetta.
[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito
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3 August, 2010
GU n. 160 del 12-7-2010
Parere relativo alla richiesta di modifica del nome della Igt «Mitterberg tra Cauria e Tel» (in lingua tedesca) «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg»

GU n. 149 del 29-6-2010
Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d’Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

GU n. 149 del 29-6-2010
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

GU n. 149 del 29-6-2010
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d’Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

GU n. 146 del 25-6-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino»


Parere relativo alla richiesta di modifica del nome della Igt «Mitterberg tra Cauria e Tel» (in lingua tedesca) «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg»
GU n. 160 del 12-7-2010   (11:17:45   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere relativo alla richiesta di modifica del nome della indicazione
geografica tipica dei vini «Mitterberg tra Cauria e Tel» (in lingua
tedesca) «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg», e del
relativo disciplinare di produzione. (10A08379)



IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, N. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini Alto Adige per
il tramite della Provincia autonoma d Bolzano intesa ad ottenere la
modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini
«Mitterberg tra Cauria e Tel» (in lingua tedesca «Mitterberg zwischen
Gfrill und Toll» o «Mitterberg», in «Mitterberg», e la modifica del
relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere formulato dalla Provincia autonoma di Bolzano in
merito alle modifiche proposte dal predetto Consorzio di tutela;
Ha espresso, nella riunione dei giorni 13 e 14 maggio 2010,
presente il funzionario della Provincia autonoma di Bolzano, parere
favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione
secondo il testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX
settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata proposta di
disciplinare di produzione.





Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MITTERBERG»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' riservata ai
mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' riservata ai
seguenti vini:
bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rosso, anche nelle tipologie frizzante e passito e novello;
rosato, anche nella tipologia frizzante e passito.
I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» bianco,
rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a frutto di
colore analogo (per il rosato, anche a bacca nera), classificati
idonei alla coltivazione per la provincia di Bolzano.
L'indicazione geografica tipica «Mitterberg», con la
specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma e'
riservata ai mosti e ai vini, anche nella tipologia frizzante,
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per almeno l´85% del corrispondente vitigno. Possono
concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e
vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, e
classificato idoneo alla coltivazione o in osservazione per la
provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» e'
consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel
presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100%
dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantita'
minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al
15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», con la
specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono
essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad
indicazione geografica tipica «Mitterberg», comprende l'intero
territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della
provincia di Bolzano.

Art. 4.


Norme per la vinificazione.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» bianco, rosso e
rosato a tonnellate 19 ed a tonnellate 18 per le tipologie con la
specificazione di vitigno; tali limiti di rese sono comprensivi
dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione
geografica tipica «Mitterberg», seguita o meno dal riferimento ad uno
o a due vitigni, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 10%.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante
possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del
territorio della provincia di Bolzano.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all' 80%, per tutti i tipi di vino, tranne
per i vini passiti la cui resa non deve essere superiore al 60%.
E' consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio
dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale
colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di
produzione, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», anche con
la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto
dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
«Mitterberg» bianco: 10% vol.
«Mitterberg» rosso: 10% vol.
«Mitterberg» rosato: 10% vol.
«Mitterberg» frizzante: 10% vol.
«Mitterberg» novello: 11% vol.
«Mitterberg» passito: 14,0% vol. di cui effettivo almeno 7,00%
vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' vietata
l´aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vendemmia
tardiva e similari. E' tuttavia consentito l´uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche'
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
L'indicazione geografica tipica «Mitterberg» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo per le
corrispondenti denominazioni di origine, a condizione che i vini per
i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.



Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d’Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
GU n. 149 del 29-6-2010   (11:16:36   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di
origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed
approvazione del relativo disciplinare di produzione. (10A07796)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini
d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la
modifica della denominazione di origine controllata dei vini
«Montepulciano d'Abruzzo»;
Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sull'istanza di
cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 21 aprile 2010, presente il
funzionario della regione Abruzzo, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.

Roma, 10 giugno 2010

Il Capo Dipartimento: Nezzo



Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
GU n. 149 del 29-6-2010   (11:15:35   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata dei vini «Abruzzo» ed approvazione del relativo
disciplinare di produzione (10A07808)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini
d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere il
riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini
«Abruzzo»;
Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di
cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 13 maggio 2010, presente il
funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.


Parere inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d’Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
GU n. 149 del 29-6-2010   (11:14:40   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di
origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo» ed approvazione
del relativo disciplinare di produzione. (10A07807)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini
d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«Cerasuolo d'Abruzzo»;
Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di
cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 21 aprile 2010, presente il
funzionario della regione Abruzzo, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.

Roma, 10 giugno 2010

Il Capo Dipartimento: Nezzo



Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino»
GU n. 146 del 25-6-2010   (11:11:06   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 giugno 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Trentino». (10A07362)


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, con il
quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini «Trentino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini del
«Trentino» e dalla provincia autonoma di Trento intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Trentino»;
Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole
della provincia autonoma di Trento;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 30 marzo 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della DOC «Trentino» in conformita' al
parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata «Trentino», approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1971, e' sostituito per intero dal testo annesso
al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla campagna vendemmiale 2010/2011.



Art. 2

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato
in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire
gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di
origine controllata «Trentino», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province
autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo.
Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto
applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.



Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine controllata.



Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto
dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di
tutte le tipologie di vini a DOC «Trentino» sono riportati
nell'allegato A del presente decreto.



Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la DOC «Trentino» e' tenuto, a norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2010

Il capo dipartimento: Nezzo


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