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| 3 August, 2010 |
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GU n. 160 del 12-7-2010 Parere relativo alla richiesta di modifica del nome della Igt «Mitterberg tra Cauria e Tel» (in lingua tedesca) «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg» |
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GU n. 149 del 29-6-2010 Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d’Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione |
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GU n. 149 del 29-6-2010 Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione |
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GU n. 149 del 29-6-2010 Parere inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d’Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione |
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GU n. 146 del 25-6-2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» |
Parere relativo alla richiesta di modifica del nome della Igt «Mitterberg tra Cauria e Tel» (in lingua tedesca) «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere relativo alla richiesta di modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg tra Cauria e Tel» (in lingua tedesca) «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg», e del relativo disciplinare di produzione. (10A08379) IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164. Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini Alto Adige per il tramite della Provincia autonoma d Bolzano intesa ad ottenere la modifica del nome della indicazione geografica tipica dei vini «Mitterberg tra Cauria e Tel» (in lingua tedesca «Mitterberg zwischen Gfrill und Toll» o «Mitterberg», in «Mitterberg», e la modifica del relativo disciplinare di produzione; Visto il parere formulato dalla Provincia autonoma di Bolzano in merito alle modifiche proposte dal predetto Consorzio di tutela; Ha espresso, nella riunione dei giorni 13 e 14 maggio 2010, presente il funzionario della Provincia autonoma di Bolzano, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MITTERBERG» Art. 1. L'indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. L'indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' riservata ai seguenti vini: bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito; rosso, anche nelle tipologie frizzante e passito e novello; rosato, anche nella tipologia frizzante e passito. I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» bianco, rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a frutto di colore analogo (per il rosato, anche a bacca nera), classificati idonei alla coltivazione per la provincia di Bolzano. L'indicazione geografica tipica «Mitterberg», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al precedente comma e' riservata ai mosti e ai vini, anche nella tipologia frizzante, ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l´85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, e classificato idoneo alla coltivazione o in osservazione per la provincia di Bolzano, fino ad un massimo del 15%. Per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», con la specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Art. 3. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», comprende l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia di Bolzano. Art. 4. Norme per la vinificazione. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg» bianco, rosso e rosato a tonnellate 19 ed a tonnellate 18 per le tipologie con la specificazione di vitigno; tali limiti di rese sono comprensivi dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%. Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80%, per tutti i tipi di vino, tranne per i vini passiti la cui resa non deve essere superiore al 60%. E' consentito nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica «Mitterberg», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Mitterberg» bianco: 10% vol. «Mitterberg» rosso: 10% vol. «Mitterberg» rosato: 10% vol. «Mitterberg» frizzante: 10% vol. «Mitterberg» novello: 11% vol. «Mitterberg» passito: 14,0% vol. di cui effettivo almeno 7,00% vol. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica «Mitterberg» e' vietata l´aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vendemmia tardiva e similari. E' tuttavia consentito l´uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'indicazione geografica tipica «Mitterberg» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo per le corrispondenti denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d’Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (10A07796) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo»; Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 21 aprile 2010, presente il funzionario della regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. Roma, 10 giugno 2010 Il Capo Dipartimento: Nezzo |
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Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione (10A07808) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Abruzzo»; Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 13 maggio 2010, presente il funzionario della Regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
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Parere inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d’Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (10A07807) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cerasuolo d'Abruzzo»; Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 21 aprile 2010, presente il funzionario della regione Abruzzo, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. Roma, 10 giugno 2010 Il Capo Dipartimento: Nezzo |
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Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 8 giugno 2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino». (10A07362) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini del «Trentino» e dalla provincia autonoma di Trento intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Trentino»; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della provincia autonoma di Trento; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 30 marzo 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della DOC «Trentino» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Trentino», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. Art. 2 1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Trentino», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010. Art. 3 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata. Art. 4 1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a DOC «Trentino» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Art. 5 1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la DOC «Trentino» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 giugno 2010 Il capo dipartimento: Nezzo |