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| 3 August, 2010 |
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GU n. 144 del 23-6-2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Fara» |
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GU n. 144 del 23-6-2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit» |
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GU n. 143 del 22-6-2010 Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia» |
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GU n. 174 del 28-7-2010 Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini Igt «Sabbioneta» |
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GU n. 172 del 26-7-2010 Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» |
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Fara»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 26 maggio 2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit». (10A06907) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2006, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Orientali del Friuli Picolit» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia intesa ad ottenere la modifica degli articoli 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla»; Visto il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica degli articoli 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e l'art. 6 della sottozona «Cialla» della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit», approvati con Decreto ministeriale del 30 marzo 2006, sono sostituiti per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2010 Il capo Dipartimento: Nezzo Annesso Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l. Allegato Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve. |
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Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit»
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Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit». (10A06907) (GU n. 144 del 23-6-2010 ) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 26 maggio 2010 Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit». (10A06907) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2006, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli Orientali del Friuli Picolit» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia intesa ad ottenere la modifica degli articoli 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla»; Visto il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica degli articoli 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato; Decreta: Art. 1 1. L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e l'art. 6 della sottozona «Cialla» della denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit», approvati con Decreto ministeriale del 30 marzo 2006, sono sostituiti per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2010 Il capo Dipartimento: Nezzo Annesso Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con eventuale lieve sentore di legno; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l. Allegato Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo dorato piu' o meno intenso; odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino passito; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale sentore di legno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 26 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di produzione delle uve. |
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Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 4 giugno 2010 Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia». (10A07335) IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con il quale e' stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Provincia di Pavia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Provincia di Pavia»; Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla citata domanda; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 22 aprile 2010; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Provincia di Pavia» in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1 Il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica «Provincia di Pavia», approvato con decreto ministeriale del 2 agosto 1996, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011. Art. 2 In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione Geografica Tipica «Provincia di Pavia», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010. Art. 3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a indicazione geografica tipica. Art. 4 A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica «Provincia di Pavia» sono riportati nell'allegato A del presente decreto. Art. 5 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica «Provincia di Pavia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 giugno 2010 Il capo Dipartimento: Nezzo |
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Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini Igt «Sabbioneta»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta». (10A09002) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica «Sabbioneta»; Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2010 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Sabbioneta», secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. Annesso PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SABBIONETA» Art. 1. L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente. L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni . Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%. L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la specificazione del vitigno: «Cabernet», e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%. L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione del vitigno: «Lambrusco», e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%. L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione del vitigno: «Trebbiano», e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli o congiuntamente per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%. L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la specificazione del vitigno: «Riesling», e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Riesling e Riesling italico da soli o congiuntamente per almeno l'85%. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%. I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la specifica di un vitigno a bacca nera possono essere prodotti anche nella tipologia novello. I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in Provincia di Mantova. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica "Sabbioneta", seguita o meno dal riferimento al vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 22 (limite gia' comprensivo dell'aumento del 20% di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996) sia per le tipologie bianco, rosso e rosato che per le tipologie con indicazione del vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi; 9% per i rosati; 9% per i rossi; 9% per i frizzanti; Art. 5. La zona di vinificazione delle uve e dei mosti atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, e' consentito che tale operazione sia effettuata nei comuni confinanti alla zona delimitata. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: «Sabbioneta» bianco 10%; «Sabbioneta» rosso 10%; «Sabbioneta» rosato 10%; «Sabbioneta» novello 11%; «Sabbioneta» frizzante 10%; Titolo alcoolometrico volumico minimo 10% anche per le tipologie con la specificazione del nome dei seguenti vitigni: Ancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Lambrusco (anche vinificato in bianco), Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon e Trebbiano. Art. 7. All'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, e' consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione. L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti negli appositi schedari viticoli dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. |
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Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio». (10A08935) IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164; Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione Italiana Agricoltori di Ancona; Visto il parere favorevole della Regione Marche; Ha espresso nel corso della riunione del 21 aprile 1010, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Annesso PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DOC «SAN GINESIO» Art. 1. Denominazioni dei vini La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e' riservata ai vini «San Ginesio» rosso, «San Ginesio» spumante, nelle tipologie secco o dolce, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Base ampelografica La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e' riservata ai vini di cui all'art. 1 ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «San Ginesio» Rosso: Sangiovese minimo 50%; Vernaccia Nera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente per un minimo del 35%, possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Marche, anche congiuntamente per un massimo del 15%. «San Ginesio» Spumante (secco o dolce): Vernaccia Nera: minimo 85%, possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Marche. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» comprende i territori dei comuni di San Ginesio, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San Ginesio, Gualdo, Colmurano, Sant'Angelo in Pontano, Loro Piceno, situati nella provincia di Macerata ed e' come di seguito delimitato: partendo dall'incrocio tra la strada statale Picena 78 con la s.p. 61 che conduce a Loro Piceno in prossimita' di Passo Loro, la delimitazione prosegue lungo detta s.s. 78 in direzione nord verso Passo Colmurano fino al secondo incrocio, oltrepassato Passo Colmurano, subito dopo la Casa cantoniera in prossimita' della cabina Enel, dall'incrocio prosegue lungo la strada in direzione nord-ovest per circa 180 m per poi continuare in direzione ovest lungo l'impluvio fino all'incrocio (a quota 373 m s.l.m.) con la strada bianca che segue fino ad incrociare la s.p. 129 che collega Urbisaglia con Colmurano, da qui la delimitazione prosegue prima in direzione ovest/nord-ovest fino a quota 420 m s.l.m. (lungo il crinale), quindi in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con l'affluente del torrente Entogge (450 m s.l.m.) e continua in direzione sud fino ad incrociare la strada comunale che prosegue in direzione ovest fino all'incrocio con l'altra strada comunale che conduce il confine fino ad incrociare il torrente Entogge, il limite percorre il tracciato del torrente Entogge fino a che questo incrocia per seguirla, la strada che segue parallela il confine comunale tra Tolentino e Colmurano questa strada e' seguita fino all'incrocio in localita' la Villa e prosegue in direzione ovest sul limite comunale tra Tolentino e San Ginesio, segue tale confine fino in prossimita' dell'affluente in destra idrografica del fosso San Rocco, da questo continua in direzione sud-ovest a quota 280 m s.l.m. per poi proseguire in direzione della localita' Baroncia risalendo di quota il versante esposto ad est/nord-est fino all'incrocio con la strada che attraversa la localita' Baroncia, da qui prosegue lungo la strada in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con la strada che in direzione sud prosegue fino alla localita' Sant'Andrea Vecchio/Colvenale, dall'incrocio la delimitazione prosegue prima fino al limite comunale poi proseguire lungo l'affluente in destra idrografica del fiume Fiastrone che viene seguito parzialmente in direzione ovest per poi proseguire in direzione sud lungo il suo affluente in sinistra idrografica fino ad incrociare il confine comunale del comune di Camporotondo di Fiastrone con Belforte del Chienti, quindi prosegue in direzione sud fino all'incrocio con il limite comunale tra Camporotondo di Fiastrone e Caldarola fino in prossimita' di case Bocci e quindi parallelamente al Fosso Savini fino ad incrociare il limite comunale di Caldarola con Belforte del Chienti, segue tale limite fino in prossimita' di case Gratani da dove segue la strada comunale in direzione nord-est (sottopasso della s.s. 77) e quindi fino al fiume Chienti, quindi prosegue risalendo il fiume Chienti fino a giungere sulla diga del lago di Caccamo; a questo punto la delimitazione segue la sponda sud del lago di Caccamo e prosegue sullo spartiacque verso Pievefavera fino ad incontrare la strada comunale asfaltata nell'abitato di Pievefavera; la delimitazione segue detta strada in direzione sud/sud-est attraversando le frazioni di Croce e Vestignano quindi prosegue fino all'abitato Valle di Montalto, frazione del comune di Cessapalombo; al primo incrocio il confine prosegue in direzione sud-ovest direzione Tribbio; nell'abitato del Tribbio il confine prosegue in direzione sud lungo la strada bianca (che delimita l'area a bosco) fino in prossimita' del fosso Vallone che si segue parallelamente lungo la strada in direzione nord-est per circa 480 m fino ad incrociare la strada principale in direzione sud fino all'incrocio con la strada che conduce alla localita' Roccaccia, da qui si prosegue in direzione est (per circa 960 m) lungo il limite comunale tra Cessapalombo e San Ginesio quindi prima in direzione sud-est poi in direzione nord-est fino ad incontrare l'abitato di Morichella; da Morichella si prosegue in direzione sud-est lungo la s.s. 502 percorre detta strada statale in direzione sud fino incontrare la s.s. 78 Picena quindi dall'incrocio della s.s. 502 con la s.s. Picena 78 si segue la s.s. 78 in direzione nord-est fino all'incrocio con la strada comunale che conduce alla localita' Colle, la strada e' seguita fino a quota 470 m s.l.m. per poi proseguire in direzione est/sud-est lungo il limite dell'area boschiva (posta ad ovest) fino alla localita' case Carotondo numero civico 47 a quota 548.2 m s.l.m., qui percorre per un breve tratto il confine comunale tra San Ginesio e Sarnano fino ad incontrare la strada asfaltata che collega Cerreto a Vecciola segue la strada fino ad imboccare la s.p. 119 in prossimita' del numero civico 87, prosegue su detta provinciale in direzione di Gualdo, in prossimita' del km 6 la delimitazione lascia la provinciale e prosegue in direzione est seguendo l'area boschiva fino in prossimita' dell'affluente in destra idrografica del fosso Bastano; si segue parallelamente il fosso Bastano e quindi da questo si risale il versante lungo lo spartiacque in direzione est verso case Orlandi quindi il confine prosegue in direzione nord parallelamente all'affluente in sinistra idrografica del torrente Tennacola quindi continua attraverso la macchia boschiva in direzione nord-ovest fino alla s.p. 54 da qui prosegue in direzione nord-est attraverso case Fabioli a quota 602.4 m s.l.m., da prosegue lungo il fosso Cornuto fino a casa Quarantini in prossimita' di contrada Sant'Angelo qui il confine riprende la strada provinciale che collega Gualdo a Sant'Angelo in Pontano fino ad incrociare la s.p. 45 Faleriense e prosegue in direzione del centro abitato di Sant'Angelo in Pontano, prosegue su detta strada fino all'incrocio posto in prossimita' di quota 452.2 m s.l.m. e svolta in direzione nord est verso case Rieti e quindi prosegue in direzione nord prima sul torrente Ete Morto poi sul limite comunale tra Sant'Angelo in Pontano e Falerone e quindi nuovamente lungo il torrente Ete Morto fino ad incrociare il «Fosso Bagnere» da qui si risale il versante sullo spartiacque fino alla strada comunale che conduce a Loro Piceno fino all'incrocio con la s.p. 44, a questo punto il confine risale il versante lungo lo spartiacque fino ad incrociare la s.p. 61 in prossimita' del tornante collocato precisamente sulla curva di livello posta a quota 342.6 m s.l.m. prosegue su questa strada provinciale in direzione del centro abitato di Loro Piceno, oltrepassato il centro abitato il confine prosegue lungo la stessa strada fino all'incrocio con la strada provinciale Picena 78 in localita' Passo Loro. Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la forma di allevamento a pergola detta «tendone». E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno avere una densita' di almeno 2500 ceppi per ettaro. La produzione massima di uva a ettaro, per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», di cui all'art. 1), e' di 11 t. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo: Vino % vol. «San Ginesio» Rosso 10,5 «San Ginesio Spumante» 9,5 La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni climatiche e per conseguire l'equilibrio di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione della tipologia «San Ginesio Rosso» devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato nel precedente art. 3. Le operazioni di vinificazione e di elaborazione della tipologia «San Ginesio» Spumante devono essere effettuate all'interno della zona di produzione della uve, delimitata nel precedente art. 3 e nelle immediate vicinanze della stessa, ma non oltre un raggio di km 2,5 in linea d'aria dal confine della zona di produzione. Tuttavia, su richiesta delle ditte interessate, puo' essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, specifica autorizzazione alla elaborazione della sola tipologia spumante (secco e dolce) nei propri stabilimenti ubicati entro un raggio di 35 km dalla delimitazione della zona di produzione di cui al precedente art. 3, purche' le ditte medesime dimostrino di possedere stabilimenti nei quali hanno tradizionalmente effettuato tale operazione da almeno 10 anni antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per la tipologia «San Ginesio Rosso» e' autorizzata la pratica della dolcificazione ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «San Ginesio rosso» colore: rosso rubino, piu' o meno intenso; odore: caratteristico, delicato; sapore: armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 gr/l; estratto non riduttore minimo: 20 gr/l. Zuccheri riduttori: fino ad un massimo di 15 gr/l . «San Ginesio» spumante secco: spuma: persistente a grana fine; colore: rosso rubino con riflessi da violacei a granati; odore: caratteristico, fruttato; sapore: caratteristico, con retrogusto gradevolmente amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4,5 gr/l; estratto non riduttore minimo: 20 gr/l; zuccheri riduttori: da 17 gr/l a 35gr/l. «San Ginesio» spumante dolce: spuma: persistente a grana fine; colore: rubino con riflessi da violacei a granati; odore: caratteristico, fruttato; sapore: caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4,5 gr/l; estratto non riduttore minimo: 20 gr/l; zuccheri riduttori: minimo 50 gr/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo. Art. 7. Etichettatura, designazione e presentazione Alla denominazione di origine controllata «San Ginesio» e' vietata l'aggiunta delle seguenti qualificazioni: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso delle indicazioni facoltative ammesse dalla normativa vigente. Sulle confezioni contenenti i vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio» rosso deve figurare l'annata di produzione delle uve. Art. 8. Confezionamento Per il confezionamento della denominazione di origine controllata «San Ginesio» sono ammessi tutti i contenitori consentiti dalle vigenti norme. L'utilizzo del bag in box e' limitato alla sola tipologia Rosso. Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti. |