ADMIN | ARCHIVIO STORICO | LEGISLAZIONE VINO | RICERCA AVANZATA | NORME CLASSIFICAZIONI ETICHETTE
legislazione vitivinicola
ultimi provvedimenti G.U.
Norme,
classificazioni,
etichette

Il "disciplinare di produzione" č l'elemento che caratterizza le categorie IGT, DOC e DOCG: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino. Come orientarsi? Leggiamo assieme un'etichetta.
[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo č quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
3 August, 2010
GU n. 144 del 23-6-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Fara»

GU n. 144 del 23-6-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit»

GU n. 143 del 22-6-2010
Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia»

GU n. 174 del 28-7-2010
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini Igt «Sabbioneta»

GU n. 172 del 26-7-2010
Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio»


Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Fara»
GU n. 144 del 23-6-2010   (11:25:15   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit».
(10A06907)


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante
disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7
luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2006, con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Colli Orientali del Friuli Picolit» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia
intesa ad ottenere la modifica degli articoli 6 del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e «Colli Orientali del
Friuli Picolit» sottozona «Cialla»;
Visto il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
89 del 17 aprile 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica degli
articoli 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit»
e «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla», in
conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato
Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli
Picolit» e l'art. 6 della sottozona «Cialla» della denominazione di
origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit»,
approvati con Decreto ministeriale del 30 marzo 2006, sono sostituiti
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo



Annesso

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con
eventuale lieve sentore di legno;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.



Allegato

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di
vino passito;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con
eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare
come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro
anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di
produzione delle uve.


Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit»
GU n. 144 del 23-6-2010   (11:23:16   3 August, 2010) inizio pagina

   Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit». (10A06907) (GU n. 144 del 23-6-2010 )

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit».
(10A06907)


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante
disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7
luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2006, con il quale e'
stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e
garantita dei vini «Colli Orientali del Friuli Picolit» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia
intesa ad ottenere la modifica degli articoli 6 del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» e «Colli Orientali del
Friuli Picolit» sottozona «Cialla»;
Visto il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
89 del 17 aprile 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica degli
articoli 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit»
e «Colli Orientali del Friuli Picolit» sottozona «Cialla», in
conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato
Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli
Picolit» e l'art. 6 della sottozona «Cialla» della denominazione di
origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit»,
approvati con Decreto ministeriale del 30 marzo 2006, sono sostituiti
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 maggio 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo



Annesso

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con
eventuale lieve sentore di legno;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.



Allegato

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di
vino passito;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con
eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare
come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro
anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di
produzione delle uve.



Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Provincia di Pavia»
GU n. 143 del 22-6-2010   (11:21:52   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2010

Modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica
tipica dei vini «Provincia di Pavia». (10A07335)


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 1996, con il quale e'
stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini
«Provincia di Pavia» ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini Oltrepo' Pavese, intesa
ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a
Indicazione Geografica Tipica «Provincia di Pavia»;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sulla citata
domanda;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 del 22 aprile 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei
vini «Provincia di Pavia» in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica
«Provincia di Pavia», approvato con decreto ministeriale del 2 agosto
1996, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto
le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna
vendemmiale 2010/2011.



Art. 2

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato
in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire
gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Indicazione
Geografica Tipica «Provincia di Pavia», provenienti da vigneti non
ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle
disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad
effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del
decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e
Provincie Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi
terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito
Albo. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato
decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.



Art. 3

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
indicazione geografica tipica.



Art. 4

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art.
7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le
tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica «Provincia di
Pavia» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.



Art. 5

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica «Provincia
di Pavia» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo


Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini Igt «Sabbioneta»
GU n. 174 del 28-7-2010   (11:19:54   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta».
(10A09002)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Volontario
Lambrusco Mantovano Doc, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica
«Sabbioneta»;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza
di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2010 parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di
produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Sabbioneta»,
secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale
per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e
delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.





Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SABBIONETA»


Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», accompagnata o meno
dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» e' riservata ai
seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla
coltivazione per la Provincia di Mantova a bacca di colore
corrispondente.
L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ancellotta, Barbera,
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese,
Corvina, Fortana, Garganega, Groppello gentile, Malvasia bianca,
Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco, Pinot grigio,
Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, e' riservata
ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni .
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni
a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la
specificazione del vitigno: «Cabernet», e' riservata ai vini ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai
vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente
per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni
a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la
specificazione del vitigno: «Lambrusco», e' riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, dai vitigni Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa,
Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco
Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di
Mantova, fino a un massimo del 15%.
L' Indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la
specificazione del vitigno: «Trebbiano», e' riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, dai vitigni Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano,
Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli o congiuntamente per
almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni
a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Provincia di Mantova, fino a un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta», con la
specificazione del vitigno: «Riesling», e' riservata ai vini ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai
vitigni Riesling e Riesling italico da soli o congiuntamente per
almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Provincia di
Mantova, fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la
specifica di un vitigno a bacca nera possono essere prodotti anche
nella tipologia novello.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» con la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Sabbioneta» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni
di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in Provincia di Mantova.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a
indicazione geografica tipica "Sabbioneta", seguita o meno dal
riferimento al vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 22
(limite gia' comprensivo dell'aumento del 20% di cui al decreto
ministeriale 2 agosto 1996) sia per le tipologie bianco, rosso e
rosato che per le tipologie con indicazione del vitigno.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Sabbioneta», seguita o meno dal riferimento al
vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
9% per i bianchi;
9% per i rosati;
9% per i rossi;
9% per i frizzanti;

Art. 5.

La zona di vinificazione delle uve e dei mosti atti ad essere
designati con l'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di
cui all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
vinificazione, e' consentito che tale operazione sia effettuata nei
comuni confinanti alla zona delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica
tipica «Sabbioneta» tipologia rosato devono essere vinificate in
bianco.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» all'atto
dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici
totali minimi:
«Sabbioneta» bianco 10%;
«Sabbioneta» rosso 10%;
«Sabbioneta» rosato 10%;
«Sabbioneta» novello 11%;
«Sabbioneta» frizzante 10%;
Titolo alcoolometrico volumico minimo 10% anche per le tipologie
con la specificazione del nome dei seguenti vitigni:
Ancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet
sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Cortese, Corvina, Fortana,
Garganega, Groppello gentile, Lambrusco (anche vinificato in bianco),
Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara, Pinot Bianco,
Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon
e Trebbiano.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
I vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta» possono
essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa
vigente. Per i vini a indicazione geografica tipica «Sabbioneta»
tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di
vetro, e' consentita la chiusura con tappo a fungo, ancorato a
gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di
produzione.
L'indicazione geografica tipica «Sabbioneta» puo' essere
utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da
vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 e iscritti negli appositi schedari viticoli dei
vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.


Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio»
GU n. 172 del 26-7-2010   (11:18:19   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San
Ginesio». (10A08935)



IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI TIPICHE DEI VINI,
ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.
164;
Esaminata la domanda presentata dalla Confederazione Italiana
Agricoltori di Ancona;
Visto il parere favorevole della Regione Marche;
Ha espresso nel corso della riunione del 21 aprile 1010, parere
favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione
del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione
secondo il testo annesso alla presente.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.




Annesso

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DOC «SAN GINESIO»


Art. 1.


Denominazioni dei vini

La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e' riservata
ai vini «San Ginesio» rosso, «San Ginesio» spumante, nelle tipologie
secco o dolce, che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.


Base ampelografica

La Denominazione d'origine controllata «San Ginesio» e' riservata
ai vini di cui all'art. 1 ottenuti da uve provenienti da vigneti,
aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«San Ginesio» Rosso:
Sangiovese minimo 50%;
Vernaccia Nera, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e
Ciliegiolo, da soli o congiuntamente per un minimo del 35%, possono
concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici, presenti in
ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Marche,
anche congiuntamente per un massimo del 15%.
«San Ginesio» Spumante (secco o dolce):
Vernaccia Nera: minimo 85%, possono concorrere da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni
non aromatici, a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione
Marche.

Art. 3.


Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «San Ginesio» comprende i territori dei comuni di San
Ginesio, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Ripe San
Ginesio, Gualdo, Colmurano, Sant'Angelo in Pontano, Loro Piceno,
situati nella provincia di Macerata ed e' come di seguito delimitato:
partendo dall'incrocio tra la strada statale Picena 78 con la s.p. 61
che conduce a Loro Piceno in prossimita' di Passo Loro, la
delimitazione prosegue lungo detta s.s. 78 in direzione nord verso
Passo Colmurano fino al secondo incrocio, oltrepassato Passo
Colmurano, subito dopo la Casa cantoniera in prossimita' della cabina
Enel, dall'incrocio prosegue lungo la strada in direzione nord-ovest
per circa 180 m per poi continuare in direzione ovest lungo
l'impluvio fino all'incrocio (a quota 373 m s.l.m.) con la strada
bianca che segue fino ad incrociare la s.p. 129 che collega
Urbisaglia con Colmurano, da qui la delimitazione prosegue prima in
direzione ovest/nord-ovest fino a quota 420 m s.l.m. (lungo il
crinale), quindi in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con
l'affluente del torrente Entogge (450 m s.l.m.) e continua in
direzione sud fino ad incrociare la strada comunale che prosegue in
direzione ovest fino all'incrocio con l'altra strada comunale che
conduce il confine fino ad incrociare il torrente Entogge, il limite
percorre il tracciato del torrente Entogge fino a che questo incrocia
per seguirla, la strada che segue parallela il confine comunale tra
Tolentino e Colmurano questa strada e' seguita fino all'incrocio in
localita' la Villa e prosegue in direzione ovest sul limite comunale
tra Tolentino e San Ginesio, segue tale confine fino in prossimita'
dell'affluente in destra idrografica del fosso San Rocco, da questo
continua in direzione sud-ovest a quota 280 m s.l.m. per poi
proseguire in direzione della localita' Baroncia risalendo di quota
il versante esposto ad est/nord-est fino all'incrocio con la strada
che attraversa la localita' Baroncia, da qui prosegue lungo la strada
in direzione ovest/sud-ovest fino all'incrocio con la strada che in
direzione sud prosegue fino alla localita' Sant'Andrea
Vecchio/Colvenale, dall'incrocio la delimitazione prosegue prima fino
al limite comunale poi proseguire lungo l'affluente in destra
idrografica del fiume Fiastrone che viene seguito parzialmente in
direzione ovest per poi proseguire in direzione sud lungo il suo
affluente in sinistra idrografica fino ad incrociare il confine
comunale del comune di Camporotondo di Fiastrone con Belforte del
Chienti, quindi prosegue in direzione sud fino all'incrocio con il
limite comunale tra Camporotondo di Fiastrone e Caldarola fino in
prossimita' di case Bocci e quindi parallelamente al Fosso Savini
fino ad incrociare il limite comunale di Caldarola con Belforte del
Chienti, segue tale limite fino in prossimita' di case Gratani da
dove segue la strada comunale in direzione nord-est (sottopasso della
s.s. 77) e quindi fino al fiume Chienti, quindi prosegue risalendo il
fiume Chienti fino a giungere sulla diga del lago di Caccamo; a
questo punto la delimitazione segue la sponda sud del lago di Caccamo
e prosegue sullo spartiacque verso Pievefavera fino ad incontrare la
strada comunale asfaltata nell'abitato di Pievefavera; la
delimitazione segue detta strada in direzione sud/sud-est
attraversando le frazioni di Croce e Vestignano quindi prosegue fino
all'abitato Valle di Montalto, frazione del comune di Cessapalombo;
al primo incrocio il confine prosegue in direzione sud-ovest
direzione Tribbio; nell'abitato del Tribbio il confine prosegue in
direzione sud lungo la strada bianca (che delimita l'area a bosco)
fino in prossimita' del fosso Vallone che si segue parallelamente
lungo la strada in direzione nord-est per circa 480 m fino ad
incrociare la strada principale in direzione sud fino all'incrocio
con la strada che conduce alla localita' Roccaccia, da qui si
prosegue in direzione est (per circa 960 m) lungo il limite comunale
tra Cessapalombo e San Ginesio quindi prima in direzione sud-est poi
in direzione nord-est fino ad incontrare l'abitato di Morichella; da
Morichella si prosegue in direzione sud-est lungo la s.s. 502
percorre detta strada statale in direzione sud fino incontrare la
s.s. 78 Picena quindi dall'incrocio della s.s. 502 con la s.s. Picena
78 si segue la s.s. 78 in direzione nord-est fino all'incrocio con la
strada comunale che conduce alla localita' Colle, la strada e'
seguita fino a quota 470 m s.l.m. per poi proseguire in direzione
est/sud-est lungo il limite dell'area boschiva (posta ad ovest) fino
alla localita' case Carotondo numero civico 47 a quota 548.2 m
s.l.m., qui percorre per un breve tratto il confine comunale tra San
Ginesio e Sarnano fino ad incontrare la strada asfaltata che collega
Cerreto a Vecciola segue la strada fino ad imboccare la s.p. 119 in
prossimita' del numero civico 87, prosegue su detta provinciale in
direzione di Gualdo, in prossimita' del km 6 la delimitazione lascia
la provinciale e prosegue in direzione est seguendo l'area boschiva
fino in prossimita' dell'affluente in destra idrografica del fosso
Bastano; si segue parallelamente il fosso Bastano e quindi da questo
si risale il versante lungo lo spartiacque in direzione est verso
case Orlandi quindi il confine prosegue in direzione nord
parallelamente all'affluente in sinistra idrografica del torrente
Tennacola quindi continua attraverso la macchia boschiva in direzione
nord-ovest fino alla s.p. 54 da qui prosegue in direzione nord-est
attraverso case Fabioli a quota 602.4 m s.l.m., da prosegue lungo il
fosso Cornuto fino a casa Quarantini in prossimita' di contrada
Sant'Angelo qui il confine riprende la strada provinciale che collega
Gualdo a Sant'Angelo in Pontano fino ad incrociare la s.p. 45
Faleriense e prosegue in direzione del centro abitato di Sant'Angelo
in Pontano, prosegue su detta strada fino all'incrocio posto in
prossimita' di quota 452.2 m s.l.m. e svolta in direzione nord est
verso case Rieti e quindi prosegue in direzione nord prima sul
torrente Ete Morto poi sul limite comunale tra Sant'Angelo in Pontano
e Falerone e quindi nuovamente lungo il torrente Ete Morto fino ad
incrociare il «Fosso Bagnere» da qui si risale il versante sullo
spartiacque fino alla strada comunale che conduce a Loro Piceno fino
all'incrocio con la s.p. 44, a questo punto il confine risale il
versante lungo lo spartiacque fino ad incrociare la s.p. 61 in
prossimita' del tornante collocato precisamente sulla curva di
livello posta a quota 342.6 m s.l.m. prosegue su questa strada
provinciale in direzione del centro abitato di Loro Piceno,
oltrepassato il centro abitato il confine prosegue lungo la stessa
strada fino all'incrocio con la strada provinciale Picena 78 in
localita' Passo Loro.

Art. 4.


Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «San
Ginesio» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata la
forma di allevamento a pergola detta «tendone».
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del
presente disciplinare, dovranno avere una densita' di almeno 2500
ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva a ettaro, per tutte le tipologie dei
vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio», di cui
all'art. 1), e' di 11 t.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «San Ginesio» devono essere riportati nei limiti di cui
sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata «San Ginesio» il seguente titolo
alcolometrico volumico naturale minimo:



Vino % vol.
«San Ginesio» Rosso 10,5
«San Ginesio Spumante» 9,5


La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le
tipologie, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo
limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
La regione Marche, sentite le organizzazioni di categoria, con
proprio provvedimento, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto
conto delle condizioni climatiche e per conseguire l'equilibrio di
mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone
immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e
forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini.

Art. 5.


Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione della tipologia «San Ginesio
Rosso» devono essere effettuate all'interno del territorio delimitato
nel precedente art. 3.
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione della tipologia
«San Ginesio» Spumante devono essere effettuate all'interno della
zona di produzione della uve, delimitata nel precedente art. 3 e
nelle immediate vicinanze della stessa, ma non oltre un raggio di km
2,5 in linea d'aria dal confine della zona di produzione. Tuttavia,
su richiesta delle ditte interessate, puo' essere concessa dal
Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, specifica
autorizzazione alla elaborazione della sola tipologia spumante (secco
e dolce) nei propri stabilimenti ubicati entro un raggio di 35 km
dalla delimitazione della zona di produzione di cui al precedente
art. 3, purche' le ditte medesime dimostrino di possedere
stabilimenti nei quali hanno tradizionalmente effettuato tale
operazione da almeno 10 anni antecedenti l'entrata in vigore del
presente disciplinare.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Per la tipologia «San Ginesio Rosso» e' autorizzata la pratica
della dolcificazione ai sensi e nei limiti della legislazione
vigente.

Art. 6.


Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «San Ginesio»,
all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«San Ginesio rosso»
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l.
Zuccheri riduttori: fino ad un massimo di 15 gr/l .
«San Ginesio» spumante secco:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rosso rubino con riflessi da violacei a granati;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: caratteristico, con retrogusto gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l;
zuccheri riduttori: da 17 gr/l a 35gr/l.
«San Ginesio» spumante dolce:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rubino con riflessi da violacei a granati;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 20 gr/l;
zuccheri riduttori: minimo 50 gr/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e
dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.


Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «San Ginesio» e'
vietata l'aggiunta delle seguenti qualificazioni: «superiore»,
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso delle indicazioni facoltative
ammesse dalla normativa vigente.
Sulle confezioni contenenti i vini a denominazione di origine
controllata «San Ginesio» rosso deve figurare l'annata di produzione
delle uve.

Art. 8.


Confezionamento

Per il confezionamento della denominazione di origine controllata
«San Ginesio» sono ammessi tutti i contenitori consentiti dalle
vigenti norme. L'utilizzo del bag in box e' limitato alla sola
tipologia Rosso.
Sono ammessi tutti i sistemi di chiusura vigenti.


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27