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Parere Comitato nazionale tutela e valorizzazione delle d.o. e delle i.g.t. dei vini inerente al riconoscimento della Doc «Terracina» o «Moscato di Terracina»  - (fonte GU n.267 del 16-11-2005 05/12/2005)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione
di origine controllata dei vini «Terracina» o «Moscato di Terracina».
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992,
n. 164:
esaminata, nel corso della riunione del 13 ottobre 2005, la
domanda presentata dalla soc. coop. agricola «Moscato di Terracina»
per il tramite, congiuntamente, della regione Lazio - Direzione
regionale agricoltura e dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e
l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - A.R.S.I.A.L intesa ad
ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
dei vini «Moscato di Terracina» successivamente modificata,in sede di
riunione di Comitato, in: «Terracina» o «Moscato di Terracina»;
Visto il parere favorevole espresso, in merito, dalla regione
Lazio - Direzione regionale agricoltura;
Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi, al riguardo,
in Borgo Vodice (Latina) il 31 agosto 2005;
Esprime parere favorevole accogliendo l'istanza di riconoscimento
di che trattasi proponendo, ai fini dell'emanazione del decreto
dirigenziale, il relativo disciplinare di produzione come da testo
appresso riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via Sallustiana, n. 10 -
00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente parere.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«TERRACINA» O «MOSCATO DI TERRACINA»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di
Terracina» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le
tipologie:
«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:
«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» passito;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante (secco o dolce).
Art. 2.
I vini di cui all'art. 1, escluso la tipologia «spumante» devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Moscato di Terracina»: minimo 85%.
Possono concorrere, da soli o congiuntamente, vitigni a bacca
bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, per un massimo
del 15%.
Per la tipologia «spumante» la base ampelografica deve essere
costituita dal 100% di «Moscato di Terracina».
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a
denominazione d'origine controllata «Terracina» o «Moscato di
Terracina» ricade nella provincia di Latina e comprende tutto il
territorio amministrativo dei comuni di Monte San Biagio, Terracina e
Sonnino.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e pedologiche dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere quelle atte a
conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
Le forme di allevamento consentite sono quelle idonee per la
tipologia di vitigno e per la zona, con particolare riguardo alla
tradizionale spalliera semplice. Non sono ammessi impianti a tendone
e/o pergola, ne' l'impianto delle viti secondo il sistema a «doppia
posta».
I sesti di impianto devono garantire un numero minimo di 3.500
ceppi per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata,
ammesse per la produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere, per
tutte le tipologie di cui all'art. 1, pari a 11 t/ha.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva
ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi delle uve
destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina» devono essere
riportati, nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale del
vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le eccedenze delle
uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione
di origine controllata «Terracina o «Moscato di Terracina».
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare
dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata «Terracina» o «Moscato di
Terracina» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%
vol.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la spumantizzazione,
l'imbottigliamento e l'appassimento delle uve dei vini della
denominazione di origine controllata «Terracina o «Moscato di
Terracina» devono essere effettuate all'interno della zona di
produzione di cui all'art. 3.
In deroga a quanto sopra, e' consentito che le operazioni di
vinificazione, ivi compreso l'appassimento delle uve e la
spumantizzazione siano effettuate in cantine situate fuori della zona
di produzione di cui all'art. 3, purche' in provincia di Latina e a
condizione che le ditte interessate producevano vini con uve della
zona di produzione cinque anni prima dell'entrata in vigore del
presente disciplinare di produzione.
La deroga di cui al comma precedente e' concessa dal Ministero
delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sentito il parere della regione Lazio.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali,
con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo
della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto
concentrato rettificato o altre tecnologie consentite.
Le diverse tipologie previste dall'art. 1, devono essere
elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia «passito» deve essere ottenuta con appassimento
delle uve sulla pianta o dopo la raccolta (su graticci, stuoie), in
locali idonei in modo da assicurare un contenuto minimo di zuccheri
riduttori di 260 grammi per litro.
Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al
termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 15,5% vol.
La tipologia «spumante» deve essere ottenuta esclusivamente
mediante fermentazione dei mosti in autoclave con permanenza sui
lieviti per almeno 1 mese; la durata del procedimento di elaborazione
deve essere non inferiore a 3 mesi.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, non deve
essere superiore al 70% per tutte le tipologie della denominazione di
origine controllata «Terracina» o «Moscato di Terracina».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino non
deve essere superiore al 40%.
Art. 6.
I vini a denominazione di origina controllata «Terracina» o
«Moscato di Terracina» di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Terracina» o «Moscato di Terracina» secco:
colore: dal paglierino al lievemente dorato;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico tipico del vitigno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di
cui almeno 11% vol. effettivo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
zuccheri riduttori residui: da 0 a 4 g/l;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» amabile:
colore: dal paglierino al lievemente dorato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: piacevolmente amabile, gradevole e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di
cui almeno 11% vol., effettivo;
zuccheri riduttori residui: da 12 a 45 g/l;
acidita' totale minima 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 20 g/l;
«Terracina»o «Moscato di Terracina» passito:
colore: giallo dorato con riflessi ambrati;
odore: caratteristico;
sapore: dolce, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol. di cui
almeno il 12% vol. effettivo;
zuccheri riduttori residui: minimo 50 g/l;
acidita' totale minima 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
«Terracina» o «Moscato di Terracina» spumante:
spuma: fine e persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: aromatico, armonico e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol. di cui
svolto compreso nei limiti del 9% vol. per la versione «dolce» e del
10,50% vol., per la versione «secco»;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, di modificare i sopraindicati limiti di acidita' totale minima
e estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali
provengono le uve, e' consentito soltanto in conformita' alle
normative vigenti.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu'
restrittive.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata «Terracina» o
«Moscato di Terracina», di cui all'art. 1, possono essere immessi al
consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 0,750 litri.
E' consentito, solamente per le tipologie «spumante»,
l'imbottigliamento in recipienti di volume nominale di 1,5 litri.
Per la chiusura delle bottiglie delle tipologie spumante» devono
essere utilizzati tappi di sughero a fungo; per gli altri vini e'
obbligatoria la chiusura raso bocca con tappi di sughero o di
materiale consentito dalla normativa vigente.
E' consentita per i recipienti di capacita' da 0,250 litri la
chiusura con tappo a vite o altre chiusure previste dalla normativa
vigente.