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Modificazione articolo 6 del disciplinare di produzione della doc «Controguerra»  - (fonte GU n.75 del 30-3-2006 20/04/2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 marzo 2006
Modificazione all'articolo 6 del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra».
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Ministero delle risorse agricole del 20 agosto
1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Controguerra» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Vista la domanda fatta propria dalla regione Abruzzo, pervenuta in
data 5 ottobre 2005, intesa ad ottenere la riduzione del valore
minimo dell'acidita' totale minima da 5,0 g/l a 4,5 g/l per tutte le
tipologie previste nell'art. 6 del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Controguerra»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica e la
proposta del relativo art. 6 del disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Controguerra», pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 4 del 5 gennaio 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
relative al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione
dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine
controllata «Controguerra», in conformita' al parere espresso ed alla
proposta formulata dal predetto Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione
di origine controllata «Controguerra», previsto all'art. 6 del
disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle
risorse agricole del 20 agosto 1996, e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dalla vendemmia 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre