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Riconoscimento della Docg del vino «Colli orientali del Friuli Picolit» e approvazione del relativo disciplinare di produzione  - (fonte GU n.83 del 8-4-2006 20/04/2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 marzo 2006
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
del vino «Colli orientali del Friuli Picolit» e approvazione del
relativo disciplinare di produzione.
IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione e successive
modifiche;
Vista la domanda inoltrata dal Consorzio volontario per la tutela
della denominazione di origine dei vini «Colli orientali del Friuli»
del 5 aprile 2002, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli
orientali del Friuli Picolit»;
Visto il parere favorevole della regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia sulla domanda sopra citata;
Visti gli esiti favorevoli dell'accertamento del «particolare
pregio» avvenuto in data 8 settembre 2005, sulla base delle norme
stabilite dal comitato nazionale sopracitato;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la
predetta istanza, tenutasi ad Udine il 9 settembre 2005, con la
partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli orientali del Friuli Picolit»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 4 del 5 gennaio 2006;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
relative al parere e alla proposta sopraindicati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento
della denominazione di origine controllata e garantita «Colli
orientali del Friuli Picolit», ed all'approvazione del relativo
disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al
parere espresso ed alla proposta formulata dal predetto Comitato;
Decreta:
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata «Colli orientali del
Friuli» Picolit, gia' riconosciuta con decreto del Presidente della
Repubblica 20 luglio 1970 e successite modifiche, e' riconosciuta
quale denominazione di origine controllata e garantita «Colli
orientali del Friuli Picolit» ed e' approvato, nel testo annesso al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit», e' riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di
produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui
disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006.
3. La denominazione di origine controllata per i vini «Colli
Orientali del Friuli» Picolit, «Colli orientali del Friuli» sottozona
Cialla - Picolit deve intendersi revocata a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi gli effetti
determinatisi.
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire
dalla vendemmia 2006, i vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Colli orientali del Friuli Picolit», provenienti da
vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base
ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono
tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, ai fini dell'iscrizione dei medesimi nell'apposito albo.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per
l'annata 2006, possono essere iscritti, a titolo provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se, a giudizio degli organi tecnici della regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, le denunce risultino sufficientemente
attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora
potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di
idoneita' previsti dalla normativa vigente.
3. I vigneti gia' iscritti agli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli»
Picolit e «Colli orientali del Friuli» sottozona Cialla Picolit
aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto dall'art. 2
dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti
al relativo albo dei vigneti della denominazione di origine
controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit».
4. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in
deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
1. I vini a denominazione di origine controllata «Colli Orientali
del Friuli» picolit e «Colli Orientali del Friuli» sottozona Cialla
picolit anche con la qualificazione «riserva» ottenuti in conformita'
delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 e
successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2005 e precedenti,
possono essere immessi al consumo, terminati i periodi di
elaborazione ed invecchiamento obbligatorio previsti dalle suddette
disposizioni, a condizione che sui recipienti contenenti detti vini
sia stata riportata l'indicazione di produzione dell'anno delle uve,
purche' veritiera e documentabile, ovvero sia stata apposta
l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia
dell'anno 2005 o rispettivamente di anni precedenti.
Art. 4.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Orientali del Friuli Picolit», e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2006
Il direttore generale: La Torre
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA DEL VINO «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Picolit» e'
riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. La sottozona «Cialla» e' disciplinata tramite l'allegato in
calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto
nell'allegato suddetto, nella sottozona devono essere applicate le
norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» e' riservata al vino ottenuto
esclusivamente da uve del vitigno «Picolit» provenienti da vitigni
aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Picolit per almeno l'85%.
2. Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di
vitigni a bacca bianca idonee alla coltivazione nella Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia in misura non superiore al 15% con
esclusione del vitigno Traminer aromatico.
Art. 3.
1. Le uve di cui all'art. 2 devono essere prodotte nella zona
appresso indicata: partendo dalla localita' Madonna, ad ovest di
Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa localita'
porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la
linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale
Tricesimo - Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e
Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso
sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano,
piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad
intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui
prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad
arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto
orfani e C.Corgnolo). Dalla cabina di trasformazione segue la strada
per Casali Gallo, il Macello Comunale, Borgo Viola (a Sud di
Cividale) e poi devia verso Est, per Borgo Corfu', per discendere
lungo la SS. 356, fino al bivio Spessa - lpplis, passando per
Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita
il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al
bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte
sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a
Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta
provinciale fino al suo raccordo con la SS. 56. La linea di
delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al
bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge
l'asfaltata Case - Dolegnano in prossimita' di C. Romano. Prosegue
verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine
provinciale Udine - Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano,
piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di
Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla
strada interpoderale Prepotischis - Fragielis; passa quindi sopra gli
abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco,
prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per
Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del comune di
Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino
all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge
il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m
441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San
Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a
Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La
delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo
Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso Ovest per
raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla localita' Madonna,
ad ovest di Tarcento.
2. Tutti i vigneti della varieta' «Picolit», regolarmente iscritti
all'albo della denominazione di origine controllata «Colli Orientali
del Friuli» in data antecedente alla approvazione del presente
disciplinare, vengono iscritti di diritto nell'albo della
denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del
Friuli Picolit».
Art. 4.
1. I vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit»
devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle
tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a
conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
ubicati in terreni collinari di favorevole giacitura ed esposizione,
di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di
origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi
grossolani. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non
sufficientemente soleggiati.
3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
4. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente
all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno prevedere
almeno 3500 viti per ettaro.
5. E' vietata ogni pratica di forzatura tuttavia in annate
particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
6. La produzione massima di uva ammessa e' di 4 tonnellate per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
7. La resa dovra' essere riportata a detti limiti, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve,
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual
caso tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit».
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere
effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.
2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni esistenti, e' consentito
che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della
provincia di Udine, nonche' nell'intero territorio dei comuni che
comprendono la zona di produzione della denominazione di origine
controllata «Collio».
3. Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare, al vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit» un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 13 % vol.
4. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento
sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali
anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidita'
e/o di ventilazione forzata.
5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche. Non e' consentita nessuna pratica di arricchimento.
6. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al
55% pari ad una resa massima di 22 ettolitri per ettaro.
7. Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» per tutto il prodotto.
8. E' consentita la vinificazione e/o l'affinamento in botti di
legno.
Art. 6.
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, talvolta di vino passito, fine, gradevole, con
eventuale lieve sentore di legno;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, con eventuale sentore
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
Art. 7.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» puo' essere posto in commercio dopo il
1° di settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Art. 8.
1. In etichetta e' vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non
prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi
«riserva», «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato»,
«classico», e similari.
2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e'
obbligatoria.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni di fattorie e
vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
4. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Orientali del Friuli Picolit» deve essere immesso al consumo
esclusivamente in bottiglie di tipo tradizionale di capacita' non
superiore a 5 litri.
5. Le bottiglie dovranno essere tappate con tappo di sughero.
6. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle
bottiglie con caratterizzazioni di fantasia non consone al prestigio
del vino.
Allegato
SOTTOZONA «CIALLA»
Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla «e' riservata al
vino rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente allegato al disciplinare di produzione.
Art. 2.
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit», seguita dalla specificazione «Cialla»
e' riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve provenienti da
vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica: Picolit 100%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata e garantita «Colli Orientali del Friuli Picolit»
- sottozona «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso
indicata:
partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona
interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale -
Castelmonte, comprendente le localita' di Mezzomonte e Casali Suoc;
all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota
496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco - Castelmonte fino
alla quota 612; a questo punto la linea devia verso est, fino a quota
294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro;
seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al
confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis - Cialla e
Casali Barbianis - Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione
si identifica con quella del comune di Prepotto.
Art. 4.
1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del
Friuli Picolit» sottozona «Cialla» e' di tonnellate 4 per ettaro.
2. Tale resa deve determinare un quantitativo massimo di vino per
ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 22.
3. I nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3500
viti per ettaro.
Art. 5.
1. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono
essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui
all'art. 3. E' altresi' consentita la vinificazione e
l'imbottigliamento nel comune di Prepotto per i soli produttori di
uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata sottozona
«Cialla».
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Colli Orientali del
Friuli Picolit» - sottozona «Cialla» un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 14% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino Picolit e'
consentito l'uso di piccole botti di legno.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», all'atto
dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: delicatamente profumato, caratteristico, talvolta di vino
passito;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato, con eventuale
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli
Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», puo' utilizzare
come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' venga
sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro
anni calcolati a decorrere dal primo novembre dell'annata di
produzione delle uve.
Art. 7.
1. L'indicazione della sottozona in etichetta deve essere riportata
in posizione immediatamente sottostante alla denominazione ed in
caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli
utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», dovra'
essere posto in commercio non prima del primo settembre del secondo
anno successivo alla vendemmia.
3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Colli Orientali del Friuli Picolit» - sottozona «Cialla», dovra'
essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di
capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.