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Il "disciplinare di produzione" č l'elemento che caratterizza le categorie IGT, DOC e DOCG: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino. Come orientarsi? Leggiamo assieme un'etichetta.
[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo č quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito
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3 August, 2010
GU n. 146 del 25-6-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino»

GU n. 145 del 24-6-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sizzano»

GU n. 145 del 24-6-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona»

2 August, 2010
GU n. 145 del 24-6-2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Boca»

GU n. 145 del 24-6-2010
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»


Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino»
GU n. 146 del 25-6-2010   (11:10:33   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Moscadello di Montalcino». (10A07037)


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante
disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7
luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre
1984 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di
Montalcino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio del Vino Brunello di
Montalcino intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Moscadello di Montalcino»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 79 del 6 aprile 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Moscadello di Montalcino» in conformita' al parere
espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata da
sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Moscadello di Montalcino», riconosciuto con
decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 1984 e, da
ultimo modificato con decreto ministeriale del 28 settembre 1995, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale
2010/2011.



Art. 2

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Moscadello di Montalcino» e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2010

Il capo dipartimento: Nezzo



Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sizzano»
GU n. 145 del 24-6-2010   (11:04:30   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Sizzano». (10A07380)


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto
Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Sizzano»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in
merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Sizzano»;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della
denominazione di origine controllata «Sizzano» e del relativo
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 61 del 15 marzo 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Sizzano» in conformita' al parere espresso dal sopra citato
Comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Sizzano», approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 luglio 1969, e' sostituito per intero dal testo annesso
al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire
dalla campagna vendemmiale 2010/2011.



Art. 2

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato
in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire
gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di
origine controllata «Sizzano», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e provincie
autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto
applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.



Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Sizzano» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.



Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine.



Art. 5

All'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata «Sizzano».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo



Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lessona»
GU n. 145 del 24-6-2010   (11:01:56   3 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Lessona». (10A07379)


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela Nebbioli Alto
Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Lessona»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in
merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lessona»;
Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della
denominazione di origine controllata «Lessona» e del relativo
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 63 del 17 marzo 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Boca» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lessona», approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1976, e' sostituito per intero dal testo
annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a
partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.



Art. 2

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato
in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire
gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di
origine controllata «Lessona», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto
ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e provincie
autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni
vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.
Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto
applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.



Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Lessona» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.



Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine.



Art. 5

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata «Lessona».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo



Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Boca»
GU n. 145 del 24-6-2010   (17:16:38   2 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2010

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Boca» . (10A07347)


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive e del mondo rurale e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il
Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che
contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle
domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale
e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di Tutela Nebbioli Alto
Piemonte intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Boca»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in
merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Boca»;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e
la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di modifica della
denominazione di origine controllata «Boca» e del relativo
disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 62 del 16 marzo 2010 ;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi
previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
«Boca» in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Boca», approvato con DPR 18 luglio 1969, e' sostituito
per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni
entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.



Art. 2

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo
dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato
in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire
gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di
origine controllata «Boca», provenienti da vigneti non ancora
iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni
dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai
competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del DM 27 marzo
2001 e dell'accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 25 luglio
2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo. Successivamente sono
da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art.
12 del decreto legislativo n. 61/2010



Art. 3

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Boca» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e
dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.



Art. 4

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto
valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione,
designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a
denominazione di origine.



Art. 5

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a
denominazione di origine controllata «Boca».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo


Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso»
GU n. 145 del 24-6-2010   (17:15:47   2 August, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso
Orvietano» o «Orvietano Rosso». (10A07036)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Orvieto
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Rosso Orvietano» o
«Orvietano Rosso»;
Visto il parere favorevole della Regione Umbria sull'istanza di
cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 13 e 14 maggio 2010, presenti il
funzionario della Regione Umbria, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.


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