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Il "disciplinare di produzione" è l'elemento che caratterizza le categorie IGT, DOC e DOCG: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino. Come orientarsi? Leggiamo assieme un'etichetta.
[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito
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12 June, 2010
GU n. 124 del 29-5-2010
Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

GU n. 124 del 29-5-2010
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bonarda dell’Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

GU n. 124 del 29-5-2010
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

GU n.124 del 29-5-2010
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot grigio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione

GU n. 121 del 26-5-2010
Rettifica al parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»


Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
GU n. 124 del 29-5-2010   (18:11:49   12 June, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di
origine controllata «Oltrepo' Pavese» ed approvazione del relativo
disciplinare di produzione (10A06547)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini
Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere la modifica della denominazione
di origine controllata dei vini «Oltrepo' Pavese»;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza
di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il
funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.
Roma, 19 maggio 2010

Il capo Dipartimento: Nezzo


Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bonarda dell’Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
GU n. 124 del 29-5-2010   (18:11:16   12 June, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» ed approvazione
del relativo disciplinare di produzione. (10A06546)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini
Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini «Bonarda dell'Oltrepo'
Pavese»;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza
di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il
funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.


Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese»


Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo'
Pavese» e' riservata ai vini, anche nella tipologia «frizzante», che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.

Art. 2.


Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografia:
Croatina: dall'85% al 100%;
Barbera, Ughetta (Vespolina), Uva rara: congiuntamente o
disgiuntamente, fino a un massimo del 15%.

Art. 3.


Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei
vini «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» comprende la fascia vitivinicola
collinare dell'«Oltrepo' Pavese» per gli interi territori dei
seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto
Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana,
Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo
Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi,
Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino,
San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste,
Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni:
Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico,
Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza,
Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella,
Torricella Verzate. Tale zona e' cosi' delimitata: parte dai km
136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende
verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino
al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che
da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139
verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale
Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto
la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in
direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e
Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di
qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice
fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo
la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in
direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di
Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il
torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a
raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di
delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada
provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine
dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale
meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra
Pavia-Piacenza.
La delimitazione orientale del comprensorio e' costituita dal
confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada
statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice
Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza
della delimitazione.

Art. 4.


Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bonarda
dell'Oltrepo' Pavese» devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le
specifiche tradizionali caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o
calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo
comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2. Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3.200.
4.3. Sesti d'impianto e forme d'allevamento.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i
sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e,
comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare
le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti
esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono
consentite le forme di allevamento gia' usate nella zona, con
esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4. Irrigazione.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5. Rese ad ettaro e gradazione minima naturale.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» ed i titoli
alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:



Parte di provvedimento in formato grafico


Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad
ettaro dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma
restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre
detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di tutela
annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni
ambientali di coltivazione, puo' fissare produzioni massime per
ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di
produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle
menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.


Norme per la vinificazione

5.1. Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella
zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali
operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di
Pavia, nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune
di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
Sono altresi' ammesse per l'intero territorio delle Regioni
Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle
tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare.
5.2. Resa massima uva/vino.
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:



Parte di provvedimento in formato grafico


Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non
oltre il 5%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla
denominazione di origine per tutta la partita.
5.3. Modalita' di vinificazione e di elaborazione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro rispettive caratteristiche.
In particolare e' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta
delle uve che concorrono alla denominazione «Bonarda dell'Oltrepo'
Pavese».
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini,
facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del
vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque
prima della richiesta della certificazione della relativa partita
prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale
commercializzazione, all' interno della zona contemplata dall'art.
5.1, come vino atto a «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese».

Art. 6.


Caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata «Bonarda
dell'Oltrepo' Pavese» devono rispondere, all'atto dell'immissione al
consumo, alle seguenti caratteristiche:
1) «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese»:
colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo intenso e gradevole;
sapore: secco, abboccato, amabile talvolta vivace, leggermente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
2) «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» frizzante:
colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo intenso e gradevole;
sapore: secco o abboccato o amabile, leggermente tannico,
fresco;
spuma: vivace, evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui
almeno 9,00% effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i
limiti indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.


Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.
Alla denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo'
Pavese», anche nella tipologia frizzante, e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine,
scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
7.2. Etichettatura.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Bonarda
dell'Oltrepo' Pavese» e «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» frizzante puo'
essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il
vino deriva.
7.3. Caratteri e posizioni in etichetta.
La denominazione «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» deve essere
indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva,
anche su piu' righe, seguita immediatamente al di sotto dalla
menzione specifica tradizionale «denominazione di origine
controllata».
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu'
restrittive.
E' altresi' consentito l'uso della menzione tradizionale «vivace»
per i vini che si presentano effervescenti a causa dell'anidride
carbonica in essi contenuta, risultato di un processo di
fermentazione esclusivo e naturale, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa comunitaria.
7.4. Marchio collettivo.
La denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo'
Pavese» e' contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio
collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al
presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la
denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo e' curato
direttamente dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese che deve
distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di
utilizzo riservate ai propri associati.

Art. 8.


Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata «Bonarda
dell'Oltrepo' Pavese» di cui all'art. 1 devono essere immessi al
consumo in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 1,5.




Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
GU n. 124 del 29-5-2010   (18:10:17   12 June, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco»
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (10A06545)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini
Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini «Buttafuoco
dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco»;
Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza
di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il
funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o
«Buttafuoco»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo'
Pavese» o «Buttafuoco» e' riservata ai vini, anche nella tipologia
«frizzante», che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.


Base ampelografica

Il vino «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» deve
essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera: dal 25% al 65%;
Croatina: dal 25% al 65%;
Uva rara, Ughetta (Vespolina), congiuntamente o disgiuntamente:
fino a un massimo del 45%.

Art. 3.


Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei
vini «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» comprende la
fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepo' Pavese per i territori a
sud della via Emilia dei seguenti comuni in provincia di Pavia:
Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola,
Pietra de' Giorgi.

Art. 4.


Norme per la viticoltura

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire
alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di
qualita'.
Su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici
collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni
di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2. Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 4.000, per gli appezzamenti di
croatina la densita' di ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a
3.200.
4.3. Sesti d'impianto e forme d'allevamento.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i
sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e,
comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare
le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti
esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono
consentite le forme di allevamento gia' usate nella zona, con
esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4. Irrigazione.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5. Rese ad ettaro e gradazione minima naturale.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata
dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco»
ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere:



Parte di provvedimento in formato grafico


Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro
dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del
20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata
«Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» per tutta la
partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela,
annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni
ambientali di coltivazione, puo' fissare produzioni massime per
ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di
produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle
menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.


Norme per la vinificazione

5.1. Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella
zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali
operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di
Pavia, nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune
di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
5.2. Resa massima uva/vino.
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:



Parte di provvedimento in formato grafico


Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non
oltre il 5%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla
denominazione di origine per tutta la partita.
5.3. Modalita' di vinificazione e di elaborazione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare e' ammessa la
vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla
denominazione «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco».
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini,
facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del
vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque
prima della richiesta della certificazione della relativa partita
prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale
commercializzazione, all'interno della zona contemplata dall'art.
5.1, come vino atto a «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o
«Buttafuoco».
5.4. Immissione al consumo.
I vini a denominazione di origine controllata «Buttafuoco
dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» non possono essere immessi al
consumo prima del 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.


Caratteristiche del vino al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco
dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco», deve rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco»:
colore: rosso vivo, piu' o meno intenso;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» frizzante:
colore: rosso vivo, piu' o meno intenso;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di corpo;
spuma: vivace, evanescente;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol,
di cui almeno 11,50% effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i
limiti indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.


Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Qualificazioni.
Alla denominazione di origine controllata «Buttafuoco
dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine,
scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
7.2. Etichettatura.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Buttafuoco
dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco», e' obbligatoria l'indicazione
dell'annata.
7.3. Caratteri e posizioni in etichetta.
La denominazione «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco»
deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera
consecutiva, anche su piu' righe, seguita immediatamente al di sotto
dalla menzione specifica tradizionale «denominazione di origine
controllata».
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali,
possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu'
restrittive.
7.4. Marchio collettivo.
La denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo'
Pavese» o «Buttafuoco» e' contraddistinta obbligatoriamente dal un
marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata
al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la
denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo e' curato
direttamente dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese che deve
distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di
utilizzo riservate ai propri associati.

Art. 8.


Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco
dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco», di cui all'art. 1 deve essere
immesso al consumo in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a
litri 5.



Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot grigio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
GU n.124 del 29-5-2010   (18:09:11   12 June, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di
origine controllata «Oltrepo' Pavese Pinot grigio» ed approvazione
del relativo disciplinare di produzione (10A06544)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini
Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della
denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepo' Pavese Pinot
grigio»;
Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza
di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il
funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, n.
20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.




Allegato


Parte di provvedimento in formato grafico
pdfGU n.124 del 29-5-2010



Rettifica al parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»
GU n. 121 del 26-5-2010   (18:07:44   12 June, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Rettifica al parere inerente la richiesta di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Morellino di Scansano» (10A06088)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Visto il proprio parere concernente la richiesta di modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Morellino di Scansano» e la proposta di
modifica degli articoli 5, 8 e 9 del disciplinare di produzione della
D.O.C.G. «Morellino di Scansano» medesima, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2010;
Vista la nota del Consorzio tutela Morellino di Scansano datata
15 aprile 2010, con la quale viene richiesta la rettifica al testo
dell'art. 5 annesso al parere del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini pubblicato nella citata Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2010;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 20 e 21
aprile 2010, di accoglimento alla citata richiesta del Consorzio di
tutela del Morellino di Scansano;
Ritenuto, pertanto, opportuno di dover apportare alcune
rettifiche al testo dell'art. 5 annesso al parere del Comitato
nazionale vini DO ed IGT, pubblicato nella gia' citata Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2010, si ritiene di dover pubblicare per
intero la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei
vini a D.O.C.G. «Morellino di Scansano», secondo il testo allegato;
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n.
20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di
produzione.

Parte grafica annessa
pdfGU n.121 del 26-5-2010




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