|
|
| ADMIN | ARCHIVIO STORICO | LEGISLAZIONE VINO | RICERCA AVANZATA | NORME CLASSIFICAZIONI ETICHETTE |
[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito |
| 12 June, 2010 |
|
GU n. 124 del 29-5-2010 Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione |
|
GU n. 124 del 29-5-2010 Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bonarda dell’Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione |
|
GU n. 124 del 29-5-2010 Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione |
|
GU n.124 del 29-5-2010 Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot grigio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione |
|
GU n. 121 del 26-5-2010 Rettifica al parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» |
Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
|
||
|
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione (10A06547) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepo' Pavese»; Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. Roma, 19 maggio 2010 Il capo Dipartimento: Nezzo |
||
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bonarda dell’Oltrepò Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
|
||
|
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (10A06546) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese»; Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» Art. 1. La denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» e' riservata ai vini, anche nella tipologia «frizzante», che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Base ampelografica I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia: Croatina: dall'85% al 100%; Barbera, Ughetta (Vespolina), Uva rara: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 15%. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» comprende la fascia vitivinicola collinare dell'«Oltrepo' Pavese» per gli interi territori dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Cecima, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Montalto Pavese, Montecalvo Versiggia, Montescano, Montu' Beccaria, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pietra de' Giorgi, Rocca de' Giorgi, Rocca Susella, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Torrazza Coste, Volpara, Zenevredo e per parte dei territori di questi altri comuni: Broni, Casteggio, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Montebello della Battaglia, Montesegale, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Santa Giuletta, Stradella, Torricella Verzate. Tale zona e' cosi' delimitata: parte dai km 136+150 della strada statale n. 10, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo la strada provinciale Bressana-Salice Terme, sino al bivio di Rivanazzano. Qui si devia verso ovest lungo la strada che da Rivanazzano porta alla Cascina Spagnola, per piegare a quota 139 verso sud e raggiungere il confine provinciale e regionale Pavia-Alessandria, che segue fino a Serra del Monte. Da questo punto la linea di delimitazione raggiunge Casa Carlucci e prosegue in direzione sud, lungo il confine che divide i comuni di Ponte Nizza e Bagnaria fino al torrente Staffora, includendo San Ponzo Semola. Di qui la linea di delimitazione segue la statale Voghera-Varzi-Penice fino all'abitato di Ponte Nizza, indi devia a est-nord-est seguendo la provinciale di fondo valle per Val di Nizza. Prosegue quindi in direzione nord lungo il confine comunale tra ponte Nizza, Val di Nizza e Montesegale sino al Rio Albaredo e con esso raggiunge il torrente Ardivestra, con il quale si identifica risalendo verso est a raggiungere la Cascina della Signora. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione nord seguendo la strada provinciale Godiasco-Borgoratto Mormorolo, a incontrare il confine dei comuni Fortunago e Ruino. Prosegue sul confine comunale meridionale di Ruino a raggiungere il confine provinciale tra Pavia-Piacenza. La delimitazione orientale del comprensorio e' costituita dal confine provinciale Pavia-Piacenza sino al suo incontro con la strada statale n. 10, per raggiungere la strada provinciale Bressana-Salice Terme che incrocia al km 136+150 del comprensorio, punto di partenza della delimitazione. Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualita'. I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 4.2. Densita' di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.200. 4.3. Sesti d'impianto e forme d'allevamento. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. 4.4. Irrigazione. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.5. Rese ad ettaro e gradazione minima naturale. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» per tutta la partita. La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di tutela annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. Sono altresi' ammesse per l'intero territorio delle Regioni Lombardia e Piemonte le operazioni atte all'elaborazione delle tipologie di vini frizzanti previste dal presente disciplinare. 5.2. Resa massima uva/vino. Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita. 5.3. Modalita' di vinificazione e di elaborazione. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare e' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese». Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all' interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese». Art. 6. Caratteristiche dei vini al consumo I vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: 1) «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese»: colore: rosso rubino intenso; odore: profumo intenso e gradevole; sapore: secco, abboccato, amabile talvolta vivace, leggermente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. 2) «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» frizzante: colore: rosso rubino intenso; odore: profumo intenso e gradevole; sapore: secco o abboccato o amabile, leggermente tannico, fresco; spuma: vivace, evanescente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui almeno 9,00% effettivo; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore. Art. 7. Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione 7.1. Qualificazioni. Alla denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese», anche nella tipologia frizzante, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 7.2. Etichettatura. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» e «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» frizzante puo' essere riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva. 7.3. Caratteri e posizioni in etichetta. La denominazione «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su piu' righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata». Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive. E' altresi' consentito l'uso della menzione tradizionale «vivace» per i vini che si presentano effervescenti a causa dell'anidride carbonica in essi contenuta, risultato di un processo di fermentazione esclusivo e naturale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria. 7.4. Marchio collettivo. La denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» e' contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo e' curato direttamente dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati. Art. 8. Confezionamento I vini a denominazione di origine controllata «Bonarda dell'Oltrepo' Pavese» di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 1,5. |
||
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese» o «Buttafuoco» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
|
||
|
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (10A06545) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco»; Visto il parere favorevole della Regione Lombardia sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» Art. 1. La denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» e' riservata ai vini, anche nella tipologia «frizzante», che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Base ampelografica Il vino «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Barbera: dal 25% al 65%; Croatina: dal 25% al 65%; Uva rara, Ughetta (Vespolina), congiuntamente o disgiuntamente: fino a un massimo del 45%. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepo' Pavese per i territori a sud della via Emilia dei seguenti comuni in provincia di Pavia: Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola, Pietra de' Giorgi. Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualita'. Su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. 4.2. Densita' di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4.000, per gli appezzamenti di croatina la densita' di ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.200. 4.3. Sesti d'impianto e forme d'allevamento. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. 4.4. Irrigazione. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.5. Rese ad ettaro e gradazione minima naturale. Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere: Parte di provvedimento in formato grafico Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» per tutta la partita. La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonche' nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza. 5.2. Resa massima uva/vino. Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita. 5.3. Modalita' di vinificazione e di elaborazione. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare e' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco». Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all'interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco». 5.4. Immissione al consumo. I vini a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» non possono essere immessi al consumo prima del 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia. Art. 6. Caratteristiche del vino al consumo Il vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco», deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco»: colore: rosso vivo, piu' o meno intenso; odore: vinoso, intenso; sapore: asciutto, di corpo; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» frizzante: colore: rosso vivo, piu' o meno intenso; odore: vinoso, intenso; sapore: asciutto, di corpo; spuma: vivace, evanescente; titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol, di cui almeno 11,50% effettivo; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. E' facolta' del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore. Art. 7. Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione 7.1. Qualificazioni. Alla denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 7.2. Etichettatura. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco», e' obbligatoria l'indicazione dell'annata. 7.3. Caratteri e posizioni in etichetta. La denominazione «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su piu' righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale «denominazione di origine controllata». Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive. 7.4. Marchio collettivo. La denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco» e' contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo e' curato direttamente dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati. Art. 8. Confezionamento Il vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco», di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5. |
||
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Oltrepò Pavese Pinot grigio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
|
||
|
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese Pinot grigio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione (10A06544) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Oltrepo' Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Oltrepo' Pavese Pinot grigio»; Visto il parere favorevole della regione Lombardia sull'istanza di cui sopra; Ha espresso, nella riunione dell'11 marzo 2010, presente il funzionario della regione Lombardia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. Allegato Parte di provvedimento in formato grafico |
||
Rettifica al parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»
|
||
|
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Rettifica al parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» (10A06088) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il proprio parere concernente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» e la proposta di modifica degli articoli 5, 8 e 9 del disciplinare di produzione della D.O.C.G. «Morellino di Scansano» medesima, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2010; Vista la nota del Consorzio tutela Morellino di Scansano datata 15 aprile 2010, con la quale viene richiesta la rettifica al testo dell'art. 5 annesso al parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini pubblicato nella citata Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2010; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del 20 e 21 aprile 2010, di accoglimento alla citata richiesta del Consorzio di tutela del Morellino di Scansano; Ritenuto, pertanto, opportuno di dover apportare alcune rettifiche al testo dell'art. 5 annesso al parere del Comitato nazionale vini DO ed IGT, pubblicato nella gia' citata Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2010, si ritiene di dover pubblicare per intero la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C.G. «Morellino di Scansano», secondo il testo allegato; Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. Parte grafica annessa |