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| 12 June, 2010 |
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GU n. 121 del 26-5-2010 Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Umbria» |
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GU n. 121 del 26-5-2010 Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della doc «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer») e proposta disciplinare di produzione |
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GU n. 120 del 25-5-2010 Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della doc «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» («Südtirol» o «Südtiroler») e proposta disciplinare di produzione |
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GU n. 119 del 24-5-2010 Regolamentazione utilizzo della menzione «Talento» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico |
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GU n. 112 del 15-5-2010 Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della IGT «Val Tidone» |
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Umbria»
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COMUNICATO Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Umbria». (10A06087) (GU n. 121 del 26-5-2010 ) |
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Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della doc «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer») e proposta disciplinare di produzione
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COMUNICATO Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer») e proposta del relativo disciplinare di produzione. (10A06019) (GU n. 121 del 26-5-2010 ) |
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Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della doc «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» («Südtirol» o «Südtiroler») e proposta disciplinare di produzione
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e proposta del relativo disciplinare di produzione. (10A06001) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini Alto Adige per il tramite della Provincia autonoma d Bolzano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»); Visto il parere formulato dalla Provincia autonoma di Bolzano in merito alla modifica proposta dal predetto consorzio di tutela al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»); Ha espresso, nella riunione del giorno 10 marzo 2010, presente il funzionario della provincia autonoma di Bolzano, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione. |
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Regolamentazione utilizzo della menzione «Talento» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 13 maggio 2010 Regolamentazione dell'utilizzo della menzione «Talento» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico. (10A06085) IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 17 giugno 2009, relativo alla organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare alla sottosezione «Menzioni tradizionali», art. 118-duovicies, definizioni, lettera b e sezione I-ter etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo, art. 118-septvicies, indicazioni facoltative, lettera f; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, in particolare alla sezione b, art. 70; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante la «Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinarti, ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008»; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2004, recante «Regolamentazione dell'utilizzo della menzione talento nella designazione e presentazione dei V.S.Q.P.R.D. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico» che disciplina l'uso del termine «talento» quale menzione utilizzabile per tutte le produzioni di spumanti italiani elaborati solo con il metodo classico che ne abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso decreto; Vista la richiesta presentata dall'Istituto talento italiano con sede in viale del Lavoro, 8 - Verona, di aggiornamento e parziale modifica del decreto ministeriale 30 dicembre 2004 gia' citato in premessa, relativamente alla fissazione del contenuto massimo di zucchero nella produzione di spumanti con il metodo classico, contraddistinti dalla menzione talento; Ritenuto che la predetta richiesta avanzata dell'Istituto talento italiano risulta conforme alla citata normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione, denominazione, presentazione e protezione del vini spumanti e considerato altresi' che la riserva di utilizzo della menzione indicante una qualita' superiore «Talento» per i vini spumanti elaborati con il metodo classico delle categorie vini spumanti di qualita' D.O.P. (V.S.Q.D.O.P.) e dei vini spumanti di qualita' (V.S.Q.) italiani a determinate condizioni regolamentari, costituisca elemento di valorizzazione delle gia' pregiate produzioni di vini spumanti italiani, sia a livello nazionale che internazionale; Considerato che, in data anteriore all'emanazione del piu' volte citato decreto ministeriale 30 dicembre 2004, il Consorzio per la tutela del franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia), ha presentato formale richiesta intesa ad escludere espressamente la relativa denominazione gia' tutelata «Franciacorta» dalla facolta' di utilizzare nella designazione e presentazione la citata menzione «Talento», tenendo conto della rinomanza acquisita dalla citata denominazione a livello nazionale ed internazionale; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 29 aprile 2010; Decreta: Art. 1 Definizione, riserva e protezione della menzione «Talento» 1. La menzione «Talento» e' riservata e protetta esclusivamente per la designazione e presentazione dei vini spumanti di qualita' D.O.P. - V.S.Q.D.O.P. e dei vini spumanti di qualita' V.S.Q. - italiani elaborati con il metodo classico di cui al regolamento (CE) n. 607/2009. Art. 2 Condizioni di utilizzo della menzione «Talento» 1. L'utilizzo della menzione «Talento» di cui all'art. 1 e' consentito alle seguenti condizioni: a) per i V.S.Q.D.O.P. e per i V.S.Q.: le uve di provenienza devono appartenere alle varieta' Pinot bianco, Pinot nero e Chardonnay, da potersi utilizzare sia singolarmente che in maniera congiunta; nell'elaborazione, con il tradizionale metodo classico, deve essere assicurato al prodotto un periodo di permanenza in bottiglia sui propri lieviti di almeno 15 mesi; il tenore zuccherino deve essere inferiore a 12 gr/litro; b) per i V.S.Q.D.O.P. devono essere rispettate tutte le ulteriori condizioni stabilite dai relativi disciplinari di produzione; c) per i V.S.Q. le uve destinate alla costituzione delle relative partite devono provenire da vigneti iscritti ad albi di vini DOP, in particolare nel rispetto delle condizioni di coltivazione, di resa delle uve ad ettaro e di titolo alcolometrico naturale delle uve stabilite dai relativi disciplinari di produzione. In tal caso sara' cura dei produttori interessati provvedere a comunicare ai competenti organismi di controllo e vigilanza la diversa destinazione delle uve o dei prodotti intermedi rispetto alle produzioni vinicole previste dai relativi disciplinari. Art. 3 Disposizioni particolari 1. La menzione «Talento» di cui all'art. 1 non e' utilizzabile per la designazione e presentazione delle partite del V.S.Q.D.O.P. «Franciacorta». 2. L'attuale decreto abolisce e sostituisce il decreto ministeriale 30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2010 Il Ministro: Galan |
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Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della IGT «Val Tidone»
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI COMUNICATO Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della IGT «Val Tidone» (10A05629) Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda del Consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Val Tidone»; Ha espresso, nella riunione del 18 febbraio 2010, presente il funzionario della regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |