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Il "disciplinare di produzione" è l'elemento che caratterizza le categorie IGT, DOC e DOCG: si tratta di un insieme di vincoli qualitativi a cui ci si deve attenere nella produzione di un vino. Come orientarsi? Leggiamo assieme un'etichetta.
[DISCLAIMER] Le note o i riferimenti a testi di legge e/o provvedimenti legislativi potrebbero non riprodurre un documento ufficiale. E' da ritenersi autentica solo la legislazione pubblicata nelle edizioni della Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. I testi forniti nel formato elettronico sono ricavati dal sito www.gazzettaufficiale.it a carattere non autentico e gratuito
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12 June, 2010
GU n. 121 del 26-5-2010
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Umbria»

GU n. 121 del 26-5-2010
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della doc «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer») e proposta disciplinare di produzione

GU n. 120 del 25-5-2010
Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della doc «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» («Südtirol» o «Südtiroler») e proposta disciplinare di produzione

GU n. 119 del 24-5-2010
Regolamentazione utilizzo della menzione «Talento» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico

GU n. 112 del 15-5-2010
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della IGT «Val Tidone»


Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Umbria»
GU n. 121 del 26-5-2010    (18:06:24   12 June, 2010) inizio pagina

   COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Umbria». (10A06087) (GU n. 121 del 26-5-2010 )


Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della doc «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer») e proposta disciplinare di produzione
GU n. 121 del 26-5-2010    (18:06:00   12 June, 2010) inizio pagina

   

COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer») e proposta del relativo disciplinare di produzione. (10A06019) (GU n. 121 del 26-5-2010 )


Parere Comitato tutela e valorizzazione DO e IGT dei vini per richiesta modifica della doc «Alto Adige» o «dell’Alto Adige» («Südtirol» o «Südtiroler») e proposta disciplinare di produzione
GU n. 120 del 25-5-2010    (18:04:40   12 June, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere relativo alla richiesta di modifica della denominazione di
origine controllata dei vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in
lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e proposta del relativo
disciplinare di produzione. (10A06001)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini Alto Adige per
il tramite della Provincia autonoma d Bolzano intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione
di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua
tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»);
Visto il parere formulato dalla Provincia autonoma di Bolzano in
merito alla modifica proposta dal predetto consorzio di tutela al
disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca
«Südtirol» o «Südtiroler»);
Ha espresso, nella riunione del giorno 10 marzo 2010, presente il
funzionario della provincia autonoma di Bolzano, parere favorevole
alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del
relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo
il testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX
settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di
disciplinare di produzione.



Regolamentazione utilizzo della menzione «Talento» nella designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati con il metodo classico
GU n. 119 del 24-5-2010    (18:02:59   12 June, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2010

Regolamentazione dell'utilizzo della menzione «Talento» nella
designazione e presentazione dei V.S.Q.D.O.P. e dei V.S.Q. elaborati
con il metodo classico. (10A06085)


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il
17 giugno 2009, relativo alla organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM), in particolare alla sottosezione «Menzioni
tradizionali», art. 118-duovicies, definizioni, lettera b e sezione
I-ter etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo, art.
118-septvicies, indicazioni facoltative, lettera f;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14
luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati
prodotti vitivinicoli, in particolare alla sezione b, art. 70;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12 gennaio 1991, concernente disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee, in particolare l'art. 4;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2009, recante la «Procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei disciplinarti, ai sensi del
regolamento (CE) n. 479/2008»;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2004, recante
«Regolamentazione dell'utilizzo della menzione talento nella
designazione e presentazione dei V.S.Q.P.R.D. e dei V.S.Q. elaborati
con il metodo classico» che disciplina l'uso del termine «talento»
quale menzione utilizzabile per tutte le produzioni di spumanti
italiani elaborati solo con il metodo classico che ne abbiano i
requisiti stabiliti dallo stesso decreto;
Vista la richiesta presentata dall'Istituto talento italiano con
sede in viale del Lavoro, 8 - Verona, di aggiornamento e parziale
modifica del decreto ministeriale 30 dicembre 2004 gia' citato in
premessa, relativamente alla fissazione del contenuto massimo di
zucchero nella produzione di spumanti con il metodo classico,
contraddistinti dalla menzione talento;
Ritenuto che la predetta richiesta avanzata dell'Istituto talento
italiano risulta conforme alla citata normativa comunitaria e
nazionale in materia di designazione, denominazione, presentazione e
protezione del vini spumanti e considerato altresi' che la riserva di
utilizzo della menzione indicante una qualita' superiore «Talento»
per i vini spumanti elaborati con il metodo classico delle categorie
vini spumanti di qualita' D.O.P. (V.S.Q.D.O.P.) e dei vini spumanti
di qualita' (V.S.Q.) italiani a determinate condizioni regolamentari,
costituisca elemento di valorizzazione delle gia' pregiate produzioni
di vini spumanti italiani, sia a livello nazionale che
internazionale;
Considerato che, in data anteriore all'emanazione del piu' volte
citato decreto ministeriale 30 dicembre 2004, il Consorzio per la
tutela del franciacorta, con sede in Erbusco (Brescia), ha presentato
formale richiesta intesa ad escludere espressamente la relativa
denominazione gia' tutelata «Franciacorta» dalla facolta' di
utilizzare nella designazione e presentazione la citata menzione
«Talento», tenendo conto della rinomanza acquisita dalla citata
denominazione a livello nazionale ed internazionale;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 29 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1


Definizione, riserva e protezione
della menzione «Talento»

1. La menzione «Talento» e' riservata e protetta esclusivamente per
la designazione e presentazione dei vini spumanti di qualita' D.O.P.
- V.S.Q.D.O.P. e dei vini spumanti di qualita' V.S.Q. - italiani
elaborati con il metodo classico di cui al regolamento (CE) n.
607/2009.



Art. 2


Condizioni di utilizzo della menzione «Talento»

1. L'utilizzo della menzione «Talento» di cui all'art. 1 e'
consentito alle seguenti condizioni:
a) per i V.S.Q.D.O.P. e per i V.S.Q.:
le uve di provenienza devono appartenere alle varieta' Pinot
bianco, Pinot nero e Chardonnay, da potersi utilizzare sia
singolarmente che in maniera congiunta;
nell'elaborazione, con il tradizionale metodo classico, deve
essere assicurato al prodotto un periodo di permanenza in bottiglia
sui propri lieviti di almeno 15 mesi;
il tenore zuccherino deve essere inferiore a 12 gr/litro;
b) per i V.S.Q.D.O.P. devono essere rispettate tutte le ulteriori
condizioni stabilite dai relativi disciplinari di produzione;
c) per i V.S.Q. le uve destinate alla costituzione delle relative
partite devono provenire da vigneti iscritti ad albi di vini DOP, in
particolare nel rispetto delle condizioni di coltivazione, di resa
delle uve ad ettaro e di titolo alcolometrico naturale delle uve
stabilite dai relativi disciplinari di produzione. In tal caso sara'
cura dei produttori interessati provvedere a comunicare ai competenti
organismi di controllo e vigilanza la diversa destinazione delle uve
o dei prodotti intermedi rispetto alle produzioni vinicole previste
dai relativi disciplinari.



Art. 3


Disposizioni particolari

1. La menzione «Talento» di cui all'art. 1 non e' utilizzabile per
la designazione e presentazione delle partite del V.S.Q.D.O.P.
«Franciacorta».
2. L'attuale decreto abolisce e sostituisce il decreto ministeriale
30 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17
gennaio 2005.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2010

Il Ministro: Galan




Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della IGT «Val Tidone»
GU n. 112 del 15-5-2010   (18:01:57   12 June, 2010) inizio pagina

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNICATO

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini della IGT «Val Tidone» (10A05629)



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda del Consorzio Tutela Vini DOC Colli
Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione
Geografica Tipica «Val Tidone»;
Ha espresso, nella riunione del 18 febbraio 2010, presente il
funzionario della regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo
decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le
disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX
Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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