ENOTURISMO - PRODUTTORI - QUERY DATABASE D.O. - GESTIONE AMMINISTRATORE
denominazioni di origine
area="Toscana", tipo="%", nome="%%"
Denominazione Zona Vitigni Alcol Resa q/ha Affinamento dal 1°nov. Note
BRUNELLO DI MONTALCINO
Rosso Riserva
docg
GU n.133 10-06-1998, Decreto 19/5/1998
Tutto il territorio del comune di Montalcino (SI) Sangiovese Grosso (loc. Brunello) esclusivamente 12,5% 80q/ha Almeno 6 anni, con 2 anni di affinamento obbligatorio in botti di rovere e 4 mesi in bottiglia. Immesso al consumo a partire dal 1° gennaio dopo 6 anni dalla vendemmia.
BRUNELLO DI MONTALCINO
Rosso
docg
GU n.133 10-06-1998, Decreto 19/5/1998
Tutto il territorio del comune di Montalcino (SI) Sangiovese Grosso (loc. Brunello) esclusivamente 12,5% 80q/ha Almeno 5 anni, con 2 anni di affinamento obbligatorio in botti di rovere e 4 mesi in bottiglia. Immesso al consumo a partire dal 1° gennaio dopo 5 anni dalla vendemmia.
CARMIGNANO
Rosso
docg
GU n.172 25 luglio 1998
Parte del territorio dei comuni di: Carmignano (PO), Poggio a Caiano (PO) Sangiovese 50-90% Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc 10-20% Canaiolo Nero 0-20% Trebbiano Toscano e/o Malvasia del chianti e/o Canaiolo Bianco 0-10%, altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e autorizzati per la provincia di Prato, 0-10% 12,5% 80q/ha 2 anni, di cui almeno 8 mesi in botti di rovere o di castagno.
CARMIGNANO
Rosso Riserva
docg
GU n.172 25 luglio 1998
Parte del territorio dei comuni di: Carmignano (PO), Poggio a Caiano (PO) Sangiovese 50-90% Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc 10-20% Canaiolo Nero 0-20% Trebbiano Toscano e/o Malvasia del chianti e/o Canaiolo Bianco 0-10%, altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e autorizzati per la provincia di Prato, 0-10% 12,5% 80q/ha 3 anni, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere o di castagno
CHIANTI
Rosso Riserva
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 12% 80q/ha 2 anni, di cui 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve. Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite.
CHIANTI
Rosso Superiore
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 12% 75q/ha Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite. Accompagnato o meno dalle seguenti sottozone: COLLI ARETINI, COLLI FIORENTINI, COLLINE PISANE, COLLI SENESI, MONTALBANO, MONTESPERTOLI, RUFINA.
CHIANTI CLASSICO
Rosso
docg
Decreto 05/08/1996 - GU 18/09/1996
Tutto il territorio dei comuni di: Greve in Chianti (FI), Castellina in Chianti (SI), Gaiole in Chianti (SI), Radda in Chianti (SI). Parte del territorio dei comuni di: Barberino Val d’Elsa (FI), San Casciano in Val di Pesa (FI), Tavarnelle Val di Pesa (FI), Castelnuovo Berardenga (SI), Poggibonsi (SI). Sangiovese (loc. Sangioveto) 75-100%, vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e Siena 0-15% Canaiolo nero 0-10% (Malvasia bianca e/o Trebbiano toscano 0-6% eliminate dal 1994) 12% 75q/ha Può essere immesso al consumo soltanto a partire dal 1 ottobre dell’anno successivo alla vendemmia. La docg «Chianti Classico» è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero»
CHIANTI CLASSICO
Rosso Riserva
docg
Decreto 05/08/1996 - GU 18/09/1996
Tutto il territorio dei comuni di: Greve in Chianti (FI), Castellina in Chianti (SI), Gaiole in Chianti (SI), Radda in Chianti (SI). Parte del territorio dei comuni di: Barberino Val d’Elsa (FI), San Casciano in Val di Pesa (FI), Tavarnelle Val di Pesa (FI), Castelnuovo Berardenga (SI), Poggibonsi (SI). Sangiovese (loc. Sangioveto) 75-100%, vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e Siena 0-15% Canaiolo nero 0-10% (Malvasia bianca e/o Trebbiano toscano 0-6% eliminate dal 1994) 12,5% 75q/ha 24 mesi più successivi 3 mesi in bottiglia. La docg «Chianti Classico» è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero»
CHIANTI/COLLI ARETINI/COLLINE PISANE/COLLI SENESI/MONTALBANO
Rosso Riserva
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 12,5% 80q/ha 2 anni, di cui 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve. Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite. Accompagnato o meno dalle seguenti sottozone: COLLI ARETINI, COLLINE PISANE, COLLI SENESI, MONTALBANO.
CHIANTI/COLLI ARETINI/COLLINE PISANE/COLLI SENESI/MONTALBANO
Rosso Riserva
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 12,5% 80q/ha 2 anni, di cui 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve. Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite. Accompagnato o meno dalle seguenti sottozone: COLLI ARETINI, COLLI FIORENTINI, COLLINE PISANE, COLLI SENESI, MONTALBANO, MONTESPERTOLI, RUFINA.
CHIANTI/COLLI ARETINI/COLLINE PISANE/COLLI SENESI/MONTALBANO
Rosso
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 11% 80q/ha Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite. Accompagnato o meno dalle seguenti sottozone: COLLI ARETINI, COLLINE PISANE, COLLI SENESI, MONTALBANO.
CHIANTI/COLLI FIORENTINI/MONTESPERTOLI/RUFINA
Rosso
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 12% 75q/ha Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite. Accompagnato o meno dalle seguenti sottozone: COLLI FIORENTINI, MONTESPERTOLI, RUFINA.
ELBA ALEATICO PASSITO / ALEATICO PASSITO DELL’ELBA
Rosso Passito
docg
GU n. 10 del 14-1-2011
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell’Elba”devono essere prodotte nel territorio amministrativo dei comuni dell’isola d’Elba. Aleatico 100% 19% tot. minimo di cui almeno 12 svolto 70 q/ha Le uve, dopo un’accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno 10 giorni ad appassimento all’aria o in locali idonei, con possibilita’ di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%. L’immissione al consumo puo’ essere effettuata a partire dal 1° Marzo dell’anno successivo a quello di produzione.
MONTECUCCO SANGIOVESE
Rosso Riserva
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Territori in provincia di Grosseto nei seguenti comuni: Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano Sangiovese min 90%; possono concorrere da sole o congiuntamente, max 10%, le uve a bacca rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione in Toscana, con esclusione di Malvasia nera, Malvasia nera di Brindisi e Aleatico 13,5% vol 70q/ha Periodo di affinamento obbligatorio minimo di 30 mesi, di cui 24 mesi in contenitori di rovere e di 6 mesi in bottiglia. Non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve
MONTECUCCO SANGIOVESE
Rosso
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Territori in provincia di Grosseto nei seguenti comuni: Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano Sangiovese min 90%; possono concorrere da sole o congiuntamente, max 10%, le uve a bacca rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione in Toscana, con esclusione di Malvasia nera, Malvasia nera di Brindisi e Aleatico 13% vol 70q/ha Periodo di affinamento obbligatorio minimo di 12 mesi in contenitori di rovere e di 4 mesi in bottiglia Non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve
MORELLINO DI SCANSANO
Rosso Riserva
docg
GU n.157 del 8-7-2006
Zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l’intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto Sangiovese 85% min., ammessi vitigni regione Toscana, bacca rossa non aromatici, 15% max. 13 90q/ha Minimo 2 anni di invecchiamento di cui 1 in botte di legno Immissione al consumo dal 1 marzo successivo alla vendemmia
MORELLINO DI SCANSANO
Rosso
docg
GU n.157 del 8-7-2006
Zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l’intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto Sangiovese 85% min., ammessi vitigni regione Toscana, bacca rossa non aromatici, 15% max. 12,50 90q/ha Immissione al consumo dal 1 marzo successivo alla vendemmia
SUVERETO
Rosso Riserva
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Cabernet Sauvignon e Merlot, da soli o congiuntamente, fino al 100%. Max 15%, uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50 - 13% vol 80-90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia. I vini che provengano da uve la cui resa ad ettaro è pari ad 8tonnellate e con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in contenitori di rovere, possono ottenere la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
SUVERETO
Rosso
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Cabernet Sauvignon e Merlot, da soli o congiuntamente, fino al 100%. Max 15%, uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50% vol 90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
SUVERETO CABERNET SAUVIGNON
Rosso
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Cabernet Sauvignon min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50% vol 90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
SUVERETO CABERNET SAUVIGNON
Rosso Riserva
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Cabernet Sauvignon min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50 - 13% vol 80-90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia. I vini che provengano da uve la cui resa ad ettaro è pari ad 8tonnellate e con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in contenitori di rovere, possono ottenere la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
SUVERETO MERLOT
Rosso
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Merlot min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50% vol 90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
SUVERETO MERLOT
Rosso Riserva
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Merlot min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50 - 13% vol 80-90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia. I vini che provengano da uve la cui resa ad ettaro è pari ad 8tonnellate e con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in contenitori di rovere, possono ottenere la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
SUVERETO SANGIOVESE
Rosso
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Sangiovese min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50% vol 90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
SUVERETO SANGIOVESE
Rosso Riserva
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Sangiovese min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50 - 13% vol 80-90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia. I vini che provengano da uve la cui resa ad ettaro è pari ad 8tonnellate e con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in contenitori di rovere, possono ottenere la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
VAL DI CORNIA
Rosso Riserva
docg
n.d.
In provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sassetta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima; In provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo. Sangiovese min. 40%, Cabernet Sauvignon e Merlot, da soli o congiuntamente, max 60%. Possono concorrere uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, max 20%, ad esclusione del vitigno Aleatico 13% vol 90q/ha Periodo di affinamento obbligatorio minimo di 18 mesi in contenitori di legno e di 6 mesi in bottiglia Non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve
VAL DI CORNIA
Rosso
docg
n.d.
In provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sassetta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima; In provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo. Sangiovese min. 40%, Cabernet Sauvignon e Merlot, da soli o congiuntamente, max 60%. Possono concorrere uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, max 20%, ad esclusione del vitigno Aleatico 12,50% vol 90q/ha Non può essere immesso al consumo prima del 1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
Bianco
docg
21-7-1993
Tutto il territorio dei comuni di: San Gimignano (SI). Vernaccia di San Gimignano 90-100%, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena 0-10% 11%
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
Bianco Riserva
docg
21-7-1993
Tutto il territorio dei comuni di: San Gimignano (SI). Vernaccia di San Gimignano 90-100%, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena 0-10% 11,5% 1 anno a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia. Minimo 4 mesi di affinamento in bottiglia
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
Rosso Riserva
docg
17-2-1981 4-11-1989 GU n.185 9-8-99
Territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena. Sangiovese (localmente Prugnolo Gentile) 60-80% Canaiolo nero 10-20%, altri vitigni a bacca bianca (max 10%, con esclusione della Malvasia del Chianti) e rossa, non aromatici, raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena, 0-20% 13% 80q/ha Almeno 3 anni di cui 1 di affinamento in bottiglia, calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
Rosso
docg
17-2-1981 4-11-1989 GU n.185 9-8-99
Territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena. Sangiovese (localmente Prugnolo Gentile) 60-80% Canaiolo nero 10-20%, altri vitigni a bacca bianca (max 10%, con esclusione della Malvasia del Chianti) e rossa, non aromatici, raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena, 0-20% 12,5% 80q/ha 2 anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
ANSONICA COSTA DELL’ARGENTARIO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
BARCO RALE DI CARMIGNANO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
BIANCO DELL’EMPOLESE

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
BIANCO DELLA VALDINIEVOLE

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
BIANCO DI PITIGLIANO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
BIANCO PISANO DI SAN TORPE’

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
BOLGHERI / BOLGHERI SASSICAIA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
CANDIA DEI COLLI APUANI

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
CAPALBIO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
COLLI DELL’ETRURIA CENTRALE

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
COLLI DI LUNI

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
COLLINE LUCCHESI

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
CORTONA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
ELBA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
MONTECARLO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
MONTECUCCO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
MONTESCUDAIO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
MOSCADELLO DI MONTALCINO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
ORCIA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
PARRINA

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
PIETRAVIVA
Bianco Superiore
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Chardonnay 40-80%, Malvasia bianca lunga max 30%, Trebbiano toscano max 20%, altri vitigni a bacca bianca ammessi in Toscana max 30% 11,5% 70q/ha 4 mesi in bottiglia
PIETRAVIVA
Bianco
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Chardonnay 40-80%, Malvasia bianca lunga max 30%, Trebbiano toscano max 20%, altri vitigni a bacca bianca ammessi in Toscana max 30% 11,5% 90q/ha 15 giorni in bottiglia Immessi al consumo dal 1°febbraio anno successivo alla vendemmia
PIETRAVIVA
Cabernet Sauvignon
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Cabernet Sauvignon min 85%, altri vitigni a bacca dello stesso colore ammessi in Toscana max 15% 12% 90q/ha
PIETRAVIVA
Canaiolo Nero
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Canaiolo Nero min 85%, altri vitigni a bacca dello stesso colore ammessi in Toscana max 15% 11,5% 90q/ha
PIETRAVIVA
Chardonnay
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Chardonnay min 85%, altri vitigni a bacca dello stesso colore ammessi in Toscana max 15% 11,5% 90q/ha
PIETRAVIVA
Ciliegiolo
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Ciliegiolo min 85%, altri vitigni a bacca dello stesso colore ammessi in Toscana max 15% 12% 90q/ha
PIETRAVIVA
Malvasia bianca lunga
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Malvasia bianca lunga min 85%, altri vitigni a bacca dello stesso colore ammessi in Toscana max 15% 11,5% 90q/ha
PIETRAVIVA
Merlot
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Merlot min 85%, altri vitigni a bacca dello stesso colore ammessi in Toscana max 15% 12% 90q/ha
PIETRAVIVA
Rosato
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Sangiovese 40-80%, Cabernet Sauvignon max 30%, Merlot max 30%, altri vitigni a bacca nera ammessi in Toscana max 30% 11,5% 90q/ha 15 giorni in bottiglia Immessi al consumo dal 1°febbraio anno successivo alla vendemmia
PIETRAVIVA
Rosso
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Sangiovese 40-80%, Cabernet Sauvignon max 30%, Merlot max 30%, altri vitigni a bacca nera ammessi in Toscana max 30% 12% 90q/ha 30 giorni in bottiglia Immessi al consumo dal 1°aprile anno successivo alla vendemmia
PIETRAVIVA
Rosso Superiore
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Sangiovese 40-80%, Cabernet Sauvignon max 30%, Merlot max 30%, altri vitigni a bacca nera ammessi in Toscana max 30% 12,5% 90q/ha 4 mesi in bottiglia Immessi al consumo dopo il 30 giugno del 2° anno successivo alla vendemmia
PIETRAVIVA
Sangiovese
doc
GU n.70 del 25-3-2005
Territori dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno Sangiovese min 85%, altri vitigni a bacca dello stesso colore ammessi in Toscana max 15% 12% 90q/ha
POMINO
Bianco Riserva
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay min 70%, altri vitigni ammessi max 30% 12% 90q/ha Minimo 1 anno, di cui almeno 10 mesi in botti di rovere o in piccoli carati di rovere
POMINO
Bianco Vin Santo
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay min 70%, altri vitigni ammessi max 30% 15,5% 90q/ha Invecchiamento in recipienti di legno di capacità max 4hl Immesso al consumo dal 1°novembre del 3° anno successivo alla vendemmia
POMINO
Bianco Vendemmia tardiva
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay min 70%, altri vitigni ammessi max 30% 15,5% 90q/ha Appassimento sulla pianta. Immissione al consumo dal 1°giugno successivo a quello di produzione delle uve
POMINO
Bianco
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay min 70%, altri vitigni ammessi max 30% 11% 90q/ha
POMINO
Chardonnay
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Chardonnay min 85%, altri vitigni ammessi a bacca bianca max 15% 11% 90q/ha
POMINO
Merlot
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Merlot min 85%, altri vitigni ammessi a bacca rossa max 15% 12% 90q/ha Immesso al consumo dal 1°novembre dell’anno successivo alla vendemmia
POMINO
Pinot Nero
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Pinot Nero min 85%, altri vitigni ammessi a bacca rossa max 15% 12% 90q/ha Immesso al consumo dal 1°novembre dell’anno successivo alla vendemmia
POMINO
Rosso Riserva
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Sangiovese min.50%, Pinot Nero, Merlot, da soli o congiuntamente, max 50% 12,5% 90q/ha Obbligatori 24 mesi, di cui almeno 12 in botti di rovere o piccoli carati di rovere. Segue affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi prima della commercializzazione. Immesso al consumo dal 1°novembre del 2°anno successivo alla vendemmia
POMINO
Rosso
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Sangiovese min.50%, Pinot Nero, Merlot, da soli o congiuntamente, max 50% 12% 90q/ha Obbligatori 6 mesi in botti di rovere o piccoli carati di rovere. Immesso al consumo dal 1°novembre dell’anno successivo alla vendemmia
POMINO
Rosso Vin Santo
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Sangiovese min.50%, Pinot Nero, Merlot, da soli o congiuntamente, max 50% 15,5% 90q/ha Invecchiamento in legno, in contenitori di capacità max 4hl Immesso al consumo dal 1°novembre del 3° anno successivo alla vendemmia
POMINO
Rosso Vendemmia tardiva
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Sangiovese min.50%, Pinot Nero, Merlot, da soli o congiuntamente, max 50% 15,5% 90q/ha Immesso al consumo dal 1°giugno dell’anno successivo alla vendemmia
POMINO
Sauvignon
doc
DPR 25-2-1983 mod.GU n.244 del 16-10-2004
Parte del comune di Rufina (FI) Sauvignon Blanc min 85%, altri vitigni ammessi a bacca bianca max 15% 11% 90q/ha
ROSATO DI CARMIGNANO
Rosato
doc
n.d.
n.d. n.d. 0
ROSSO DI MONTALCINO

doc
n.d.
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ROSSO DI MONTEPULCIANO

doc
n.d.
n.d. n.d. 0
SAN GIMIGNANO

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n.d.
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SANT’ANTIMO

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n.d.
n.d. n.d. 0
SOVANA

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n.d.
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VAL D’ARBIA

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n.d.
n.d. n.d. 0
VAL DI CORNIA

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n.d.
n.d. n.d. 0 Può essere accompagnata dalla sottozona SUVERETO
VALDICHIANA

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VIN SANTO DEL CHIANTI

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VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO

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VIN SANTO DI CARMIGNANO

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VIN SANTO DI CARMIGNANO OCCHIO DI PERNICE

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VIN SANTO DI MONTEPULCIANO

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