ENOTURISMO - PRODUTTORI - QUERY DATABASE D.O. - GESTIONE AMMINISTRATORE
denominazioni di origine
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Denominazione Zona Vitigni Alcol Resa q/ha Affinamento dal 1°nov. Note
abruzzo
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE
Rosso
docg
Decreto 20/2/2003 G.U n. 54 del 6-3-2003
Territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto. Montepulciano min 90%, Sangiovese max 10% 12,5% min. 2 anni di cui almeno un anno in botti di rovere o di castagno e 6 mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell’annata di produzione delle uve.
abruzzo
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE
Rosso Riserva
docg
Decreto 20/2/2003 G.U n. 54 del 6-3-2003
Territorio dei comuni appresso indicati della provincia di Teramo: Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Campli, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Celino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Nereto, Notaresco, Penna Sant’Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto. Montepulciano min 90%, Sangiovese max 10% 12,5% min. Il vino sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 3 anni puo’ portare in etichetta la menzione "riserva" fermi restando i periodi minimi di utilizzo del legno e affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento anche per la tipologia riserva e’ calcolato a partire dal 1 novembre dell’annata di produzione delle uve.
basilicata
AGLIANICO DEL VULTURE
Rosso Superiore Riserva
docg
GU n. 79 del 6-4-2010
Intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant’Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella. Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N. 13,5% 80q/ha Immesso al consumo a partire dal 1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento di almeno 24 mesi in contenitori in legno e almeno 24 mesi in bottiglia
basilicata
AGLIANICO DEL VULTURE
Rosso Superiore
docg
GU n. 79 del 6-4-2010
Intero territorio dei comuni di Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di Sant’Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella. Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N. 13,5% 80q/ha Immesso al consumo prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 12 mesi in contenitori di legno e almeno 12 mesi in bottiglia.
campania
FIANO DI AVELLINO
Bianco
docg
Decreto 18/7/2003 GU n.180 del 5/08/03
L’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D’Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino. Fiano min. 85%, Greco, Coda di Volpe bianco e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, fino ad un max complessivo del 15% 11,50% 100q/ha L’indicazione della denominazione di origine controllata e Garantita "Fiano di Avellino" puo’ essere accompagnata dalla menzione tradizionale di origine classica "Apianum".
campania
GRECO DI TUFO
Bianco
docg
Decreto 18/7/2003 GU n.180 del 5/08/03
L’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni Greco min. 85%, Coda di Volpe bianco max 15% 11,50% 100q/ha
campania
GRECO DI TUFO
Spumante
docg
Decreto 18/7/2003 GU n.180 del 5/08/03
L’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra, Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni Greco min. 85%, Coda di Volpe bianco max 15% 12% 100q/ha Il vino Greco di Tufo puo’ essere elaborato nella tipologia "spumante" con il metodo della rifermentazione in bottiglia (metodo classico) purche’ affinato per almeno 36 mesi in bottiglia a decorrere dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.
campania
TAURASI
Rosso
docg
D.M. 11 marzo 1993 - GU 27-3-1993
Tutto il territorio dei comuni di: Bonito (AV), Castelfranci (AV), Castelvetere sul Calore (AV), Fontanarosa (AV), Lapio (AV), Luogosano (AV), Mirabella Eclano (AV), Montefalcione (AV), Montemarano (AV), Montemiletto (AV), Paternopoli (AV), Pietradefusi (AV), San Mango sul Calore (AV), Sant’Angelo all’Esca (AV), Taurasi (AV), Torre le Nocelle (AV), Venticano (AV). Aglianico 85-100%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Avellino, 0-15% 13,5% 100q/ha 3 anni , di cui 1 in botti di legno, a decorrere dal 1 dicembre dell’anno di produzione delle uve
campania
TAURASI
Rosso Riserva
docg
D.M. 11 marzo 1993 - GU 27-3-1993
Tutto il territorio dei comuni di: Bonito (AV), Castelfranci (AV), Castelvetere sul Calore (AV), Fontanarosa (AV), Lapio (AV), Luogosano (AV), Mirabella Eclano (AV), Montefalcione (AV), Montemarano (AV), Montemiletto (AV), Paternopoli (AV), Pietradefusi (AV), San Mango sul Calore (AV), Sant’Angelo all’Esca (AV), Taurasi (AV), Torre le Nocelle (AV), Venticano (AV). Aglianico 85-100%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Avellino, 0-15% 13,5% 100q/ha 4 anni , di cui 18 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1 dicembre dell’anno di produzione delle uve.
emilia romagna
ALBANA DI ROMAGNA
Amabile
docg
DPR 13-4-87 GU 20-10-1987 GU n.170 del 22-7-2004
Provincia di Forli-Cesena: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano. Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella. Comuni di Imola e Ozzano Emilia Albana esclusivamente 12,5% 100q/ha Per tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l’affinamento in contenitori di legno. In tal caso i vini, al momento dell’esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno.
emilia romagna
ALBANA DI ROMAGNA
Dolce
docg
DPR 13-4-87 GU 20-10-1987 GU n. 170 del 22-7-2004
Provincia di Forli-Cesena: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano. Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella. Comuni di Imola e Ozzano Emilia Albana esclusivamente 8,5+4% 100q/ha Per tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l’affinamento in contenitori di legno. In tal caso i vini, al momento dell’esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno.
emilia romagna
ALBANA DI ROMAGNA
Passito
docg
DPR 13-4-87 GU 20-10-1987 GU n.170 del 22-7-2004
Provincia di Forli-Cesena: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano. Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella. Comuni di Imola e Ozzano Emilia Albana esclusivamente 12,5+4,5% 100q/ha Per tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l’affinamento in contenitori di legno. In tal caso i vini, al momento dell’esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno. La tipologia «Albana di Romagna» passito deve essere ottenuto da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che puo’ protrarsi fino al 30 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell’anno di produzione delle uve. Coloro che optano per l’appassimento in pianta, con o senzaintervento della «muffa nobile», non sono tenuti al rispetto dellascadenza del 15 ottobre.
emilia romagna
ALBANA DI ROMAGNA
Passito Riserva
docg
DPR 13-4-87 GU 20-10-1987 GU n.170 del 22-7-2004
Provincia di Forli-Cesena: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano. Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella. Comuni di Imola e Ozzano Emilia Albana esclusivamente 11+13% 100q/ha Per tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l’affinamento in contenitori di legno. In tal caso i vini, al momento dell’esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno. La tipologia «Albana di Romagna» passito riserva deve essere ottenuto da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che puo’ protrarsi fino al 30 marzo dell’anno successivo a quello della vendemmia e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell’anno di produzione delle uve. Coloro che optano per l’appassimento in pianta, con o senzaintervento della «muffa nobile», non sono tenuti al rispetto dellascadenza del 15 ottobre.
emilia romagna
ALBANA DI ROMAGNA
Secco
docg
DPR 13-4-87 GU 20-10-1987 GU n.170 del 22-7-2004
Provincia di Forli-Cesena: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano. Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella. Comuni di Imola e Ozzano Emilia Albana esclusivamente 12% 100q/ha Per tutte le tipologie previste è consentita la vinificazione, la conservazione e l’affinamento in contenitori di legno. In tal caso i vini, al momento dell’esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno.
friuli venezia giulia
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI "PICOLIT"
Bianco
docg
GU n.4 del 5-1-2006
cfr. Art.3 (GU n.4 del 5-1-2006) Picolit 85% min., altri vitigni ammessi FVG max 15% (escluso Traminer aromatico) 15% min. 40q/ha max. Consentita la vinificazione e/o l’affinamento in botti di legno In commercio dopo il 1° di settembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
friuli venezia giulia
COLLI ORIENTALI DEL FRIULI "PICOLIT-CIALLA"
Bianco
docg
GU n.4 del 5-1-2006
Sottozona Cialla (cfr. Art.3 GU n.4 del 5-1-2006) Picolit 100% 16% min. 40q/ha max. «Riserva» se sottoposto ad un invecchiamento non inferiore a 4 anni a decorrere dal 1°novembre dell’annata di produzione delle uve. In commercio non prima del primo settembre del secondo anno successivo alla vendemmia
friuli venezia giulia
RAMANDOLO
Bianco
docg
DD 9-10-2001 - GU 26-10-2001
Parte del territorio dei comuni di Nimis (UD), Tarcento (UD). Verduzzo Friulano 100% (loc. Verduzzo Giallo) 14% 80q/ha
friuli venezia giulia
ROSAZZO
Bianco
docg
GU n. 141 del 20-6-2011
Provincia di Udine Friulano min 50%, Sauvignon 20-30%, Pinot bianco e/o Chardonnay 20-30%, Ribolla Gialla max 10%. Altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, presenti nei vigneti fino ad un max 5% 12% vol 80q/ha Nella vinificazione ed affinamento dei vini è consentito l’uso di contenitori di legno
lazio
CANNELLINO DI FRASCATI
Bianco
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
Territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) min 70%; Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente max 30% (altre varietà a bacca bianca idonee nella Regione Lazio max 15% di questo 30%) 12,5% vol 110q/ha Le uve dovranno essere raccolte tardivamente. E’ ammesso il parziale appassimento anche in locali idonei.
lazio
CESANESE DEL PIGLIO
Rosso Superiore
docg
GU n.135 dell’11/06/2008
Provincia di Frosinone che comprende tutto il territorio comunale di Piglio, Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano Cesanese di Affile o Comune min. 90%, altri vitigni a bacca rossa “idonei alla coltivazione” per la regione Lazio 10% max. 13 90q/ha Immissione al consumo consentita non prima del 1° luglio del secondo anno successivo alla vendemmia. I vini possono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella sola area dei Comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone, Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni. L’imbottigliamento dei vini Cesanese del Piglio deve avvenire all’interno della zona di vinificazione.
lazio
CESANESE DEL PIGLIO
Rosso
docg
GU n.135 dell’11/06/2008
Provincia di Frosinone che comprende tutto il territorio comunale di Piglio, Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano Cesanese di Affile o Comune min. 90%, altri vitigni a bacca rossa “idonei alla coltivazione” per la regione Lazio 10% max. 12 110q/ha Immissione al consumo consentita non prima del 1° febbraio dell’anno successivo alla vendemmia. Il vino può essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella sola area dei Comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone, Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni. L’imbottigliamento dei vini Cesanese del Piglio deve avvenire all’interno della zona di vinificazione.
lazio
CESANESE DEL PIGLIO
Rosso Superiore Riserva
docg
GU n.135 dell’11/06/2008
Provincia di Frosinone che comprende tutto il territorio comunale di Piglio, Serrone e parte del territorio di Acuto, Anagni e Paliano Cesanese di Affile o Comune min. 90%, altri vitigni a bacca rossa “idonei alla coltivazione” per la regione Lazio 10% max. 14 90q/ha Immissione al consumo consentita non prima del 1° luglio del secondo anno successivo alla vendemmia. I vini possono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento in recipienti di legno e di affinamento in bottiglia. Può avere la menzione “Riserva” il vino sottoposto a un periodo di invecchiamento non inferiore a 20 mesi, di cui 6 mesi in bottiglia e alcol vol. totale minimo 14%. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella sola area dei Comuni ricadenti in provincia di Frosinone: Serrone, Piglio, Paliano, Acuto ed Anagni. L’imbottigliamento dei vini Cesanese del Piglio deve avvenire all’interno della zona di vinificazione.
lazio
FRASCATI SUPERIORE
Bianco Riserva
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
Territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) min 70%; Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente max 30% (altre varietà a bacca bianca idonee nella Regione Lazio max 15% di questo 30%) 13% vol 110q/ha Sottoposto ad un periodo di maturazione minimo di 12 mesi, a partire dal 1° novembre dell’anno di vendemmia, di cui 3 mesi di affinamento in bottiglia
lazio
FRASCATI SUPERIORE
Bianco
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
Territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) min 70%; Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente max 30% (altre varietà a bacca bianca idonee nella Regione Lazio max 15% di questo 30%) 12% vol 110q/ha
lombardia
FRANCIACORTA
Bianco Spumante Millesimato
docg
GU n.53 del 3-3-2008 - Suppl. Ord. n.53
Tutto il territorio dei comuni di: Adro (BS), Capriolo (BS), Cellatica (BS), Corte Franca (BS), Erbusco (BS), Gussago (BS), Iseo (BS), Monticelli Brusati (BS), Ome (BS), Paderno Franciacorta (BS), Paratico (BS), Passirano (BS), Provaglio d’iseo (BS), Rodengo-Saiano (BS). Parte del territorio dei comuni di: Brescia (BS), Cazzago San Martino (BS), Coccaglio (BS), Cologne (BS), Rovato (BS). Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero esclusivamente 11,5% 100q/ha L’imbottigliamento del vino è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane, deve essere affinato almeno 30 mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di 37 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente E’ obbligatorio l’utilizzo di almeno l’ 85% del vino dell’annata di riferimento, con menzione del millesimo
lombardia
FRANCIACORTA
Bianco Spumante Millesimato Riserva
docg
GU n.53 del 3-3-2008 - Suppl. Ord. n.53
Tutto il territorio dei comuni di: Adro (BS), Capriolo (BS), Cellatica (BS), Corte Franca (BS), Erbusco (BS), Gussago (BS), Iseo (BS), Monticelli Brusati (BS), Ome (BS), Paderno Franciacorta (BS), Paratico (BS), Passirano (BS), Provaglio d’iseo (BS), Rodengo-Saiano (BS). Parte del territorio dei comuni di: Brescia (BS), Cazzago San Martino (BS), Coccaglio (BS), Cologne (BS), Rovato (BS). Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero esclusivamente 11,5% 100q/ha L’imbottigliamento del vino è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane, deve essere affinato almeno 60 mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di 67 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente E’ obbligatorio l’utilizzo di almeno l’ 85% del vino dell’annata di riferimento, con menzione del millesimo
lombardia
FRANCIACORTA
Bianco Spumante
docg
D.M. 1-9-1995 - DECRETO 7-4-2004 - GU n.93 del 21-
Tutto il territorio dei comuni di: Adro (BS), Capriolo (BS), Cellatica (BS), Corte Franca (BS), Erbusco (BS), Gussago (BS), Iseo (BS), Monticelli Brusati (BS), Ome (BS), Paderno Franciacorta (BS), Paratico (BS), Passirano (BS), Provaglio d’iseo (BS), Rodengo-Saiano (BS). Parte del territorio dei comuni di: Brescia (BS), Cazzago San Martino (BS), Coccaglio (BS), Cologne (BS), Rovato (BS). Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot nero esclusivamente 11,5% 100q/ha L’imbottigliamento del vino è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane, deve essere affinato almeno 18 mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di 25 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente (30 mesi per i millesimati) Vietata la menzione dell’annata di riferimento.
lombardia
FRANCIACORTA
Rosé Spumante
docg
D.M. 1-9-1995 - DECRETO 7-4-2004 - GU n.93 del 21-
Tutto il territorio dei comuni di: Adro (BS), Capriolo (BS), Cellatica (BS), Corte Franca (BS), Erbusco (BS), Gussago (BS), Iseo (BS), Monticelli Brusati (BS), Ome (BS), Paderno Franciacorta (BS), Paratico (BS), Passirano (BS), Provaglio d’iseo (BS), Rodengo-Saiano (BS). Parte del territorio dei comuni di: Brescia (BS), Cazzago San Martino (BS), Coccaglio (BS), Cologne (BS), Rovato (BS). Pinot nero 15-100% Chardonnay e/o Pinot bianco 0-85% 11,5% 100q/ha L’imbottigliamento del vino è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane, deve essere affinato almeno 18 mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di 25 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente (30 mesi per i millesimati) Per i millesimati è obbligatorio l’utilizzo di almeno l’ 85% del vino dell’annata di riferimento.
lombardia
FRANCIACORTA
Satèn Spumante
docg
D.M. 1-9-1995 - DECRETO 7-4-2004 - GU n.93 del 21-
Tutto il territorio dei comuni di: Adro (BS), Capriolo (BS), Cellatica (BS), Corte Franca (BS), Erbusco (BS), Gussago (BS), Iseo (BS), Monticelli Brusati (BS), Ome (BS), Paderno Franciacorta (BS), Paratico (BS), Passirano (BS), Provaglio d’iseo (BS), Rodengo-Saiano (BS). Parte del territorio dei comuni di: Brescia (BS), Cazzago San Martino (BS), Coccaglio (BS), Cologne (BS), Rovato (BS). Chardonnay e/o Pinot bianco esclusivamente 11,5% 100q/ha L’imbottigliamento del vino è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia da cui è stato ricavato il vino base più giovane, deve essere affinato almeno 18 mesi in bottiglia ed immesso al consumo non prima di 25 mesi dalla data di inizio della vendemmia della partita di uve più recente. Max 20gr/lt all’atto della presa di spuma Vietata la menzione del millesimo. Consentita solo la tipologia Brut
lombardia
OLTREPO’ PAVESE
Bianco Metodo Classico
docg
GU n.110 del 14-5-2007
Oltrepò Pavese Pinot nero min.70%, Chardonnay e Pinot grigio max 30% 9,5% vol. min. 100 q/ha 15 mesi min. di rifermentazione in bottiglia Il Millesimo viene riservato esclusivamente a prodotti ottenuti con min.85% di uve e vini di un’unica vendemmia. Può essere prodotto nelle versioni da Nature a Brut fino a Demisec
lombardia
OLTREPO’ PAVESE
Bianco Metodo Classico Rosé
docg
GU n.110 del 14-5-2007
Oltrepò Pavese Pinot nero min.70%, Chardonnay e Pinot grigio max 30% 9,5% vol. min. 100 q/ha 15 mesi min. di rifermentazione in bottiglia Il Millesimo viene riservato esclusivamente a prodotti ottenuti con min.85% di uve e vini di un’unica vendemmia. E’ previsto anche nella versione Cremant.
lombardia
SCANZO/MOSCATO DI SCANZO
Rosso Passito
docg
GU n.59 del 12-3-2009
provincia di Bergamo e comprende i terreni vocati alla qualità del territorio del Comune di Scanzorosciate Moscato di Scanzo 100% 17%min. 14% svolto, zuccheri residui 50-100g/l 70q/ha Deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di minimo 2 anni Immesso al consumo a partire dal 1° novembre del secondo anno dopo la vendemmia
lombardia
SFORZATO DI VALTELLINA/SFURSAT DI VALTELLINA
Rosso
docg
Decreto 19 Marzo 2003 GU n. 81 del 7-4-2003
La zona di produzione comprende: - in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi; - in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda; - in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m. Nebbiolo (localmente Chiavennasca) min.90% più altri vitigni a bacca rossa, raccomandati per la provincia di Sondrio max.10% 14% 80q/ha Pigiatura delle uve dal 10 dicembre dell’anno di raccolta; dopo la pigiatura almeno 20 mesi di maturazione e affinamento a partire dal 1°aprile successivo alla vendemmia, minimo 12 mesi in legno e poi in bottiglia. Sulle bottiglie o altri recipienti deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
lombardia
VALTELLINA SUPERIORE
Rosso
docg
Decreto 11/11/2002 GU n.278 del 27/11/2002 (sost
L’uso delle 5 sottozone geografiche Grumello, Valgella, Sassella, Inferno, Maroggia in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore", e’ riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nell’ art. 3 del disciplinare. I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o piu’ delle predette sottozone geografiche, vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore", così come quelli ottenuti da uve ricavate dal territorio di altri comuni in provincia di Sondrio previsti per la doc Valtellina. Nebbiolo (localmente Chiavennasca) 90-100% più altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati per la provincia di Sondrio 0-10% 12% 80q/ha 24 mesi , di cui almeno 12 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1 dicembre successivo alla vendemmia. Accompagnata o meno dalle sottozone: INFERNO, MAROGGIA, SASSELLA, VALGELLA. E’ consentita l’utilizzazione della dizione "STAGAFASSLI" in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica.
lombardia
VALTELLINA SUPERIORE
Rosso Riserva
docg
Decreto 11/11/2002 GU n.278 del 27/11/2002 (sost
L’uso delle 5 sottozone geografiche Grumello, Valgella, Sassella, Inferno, Maroggia in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore", e’ riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nell’ art. 3 del disciplinare. I vini ottenuti dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o piu’ delle predette sottozone geografiche, vengono designati in etichetta soltanto con la denominazione "Valtellina Superiore", così come quelli ottenuti da uve ricavate dal territorio di altri comuni in provincia di Sondrio previsti per la doc Valtellina. Nebbiolo (localmente Chiavennasca) 90-100% più altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati per la provincia di Sondrio 0-10% 12% 80q/ha minimo 36 mesi a decorrere dal 1 dicembre successivo alla vendemmia. Accompagnata o meno dalle sottozone: INFERNO, MAROGGIA, SASSELLA, VALGELLA. E’ consentita l’utilizzazione della dizione "STAGAFASSLI" in aggiunta alla denominazione "Valtellina Superiore" limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione elvetica.
marche
CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA

docg
GU n. 162 del 15-7-2009 - Suppl. Ordinario n.115
n.d. n.d. 0
marche
CONERO
Rosso Riserva
docg
GU n.212 del 9-9-2004
Intero territorio comunale di Ancona, Offagna, Camerano, Sirolo, Numana e parte dei comuni di Castelfidardo ed Osimo compreso tra la zona suddetta e la linea di demarcazione che parte dal confine di Numana. Montepulciano minimo 85%, Sangiovese massimo 15% 12,5% 90q/ha minimo 2 anni La Docg CONERO sostituisce la Doc ROSSO CONERO RISERVA. E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gliaggettivi: «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
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OFFIDA
Rosso
docg
GU n. 149 del 29-6-2011
Intero territorio dei comuni di Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena, Castorano, Casteldilama, Cossignano, Appignano del Tronto e parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Grottammare, Massignano, Carassai, Montefiore dell’Aso, Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto Passerina min 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15% 13% vol 85q/ha L’immissione al consumo può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi complessivi di cui 12 mesi in legno, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia, a partire da non prima del 1° novembre dell’anno del raccolto
marche
OFFIDA
Rosso
docg
GU n. 149 del 29-6-2011
Intero territorio dei comuni di Ripatransone, Offida, Acquaviva Picena, Castorano, Casteldilama, Cossignano, Appignano del Tronto e parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Grottammare, Massignano, Carassai, Montefiore dell’Aso, Montalto Marche, Castignano, Monteprandone e San Benedetto del Tronto Montepulciano min 85%, possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15% 13% vol 85q/ha L’immissione al consumo può avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio di 24 mesi complessivi di cui 12 mesi in legno, aumentato di un periodo di 3 mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia, a partire da non prima del 1° novembre dell’anno del raccolto
marche
OFFIDA PASSERINA
Bianco
docg
GU n. 149 del 29-6-2011
Interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell’Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Pedaso, Petritoli, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli Passerina min 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15% 12% vol 90q/ha
marche
OFFIDA PECORINO
Bianco
docg
GU n. 149 del 29-6-2011
Interi territori comunali di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Casteldilama, Castorano, Castignano, Cossignano, Montefiore dell’Aso, Offida, Ripatransone, nonché parte dei territori comunali di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Campofilone, Carassai, Cupramarittima, Grottammare, Montalto Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Pedaso, Petritoli, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli Pecorino min 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Marche, fino ad un massimo del 15% 11,5% vol 90q/ha
marche
VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA

docg
GU n. 162 del 15-7-2009 - Suppl. Ordinario n.115
n.d. n.d. 0
marche
VERNACCIA DI SERRAPETRONA
Rosso Spumante Secco
docg
GU n.205 1-9-2004
Tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche. Vernaccia Nera min. 85% vitigni a bacca rossa della provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, max 15% 11,5% 100q/ha Il vino non potra’ essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell’anno successivo alla raccolta delle uve. Almeno il 40% delle uve, costituito per la totalita’ da Vernaccia Nera, deve essere sottoposto ad appassimento. Il vino viene sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale.
marche
VERNACCIA DI SERRAPETRONA
Rosso Spumante Dolce
docg
GU n.205 del 1-9-2004
Tutto il territorio del comune di Serrapetrona e in parte quello dei comuni di Belforte del Chienti e di San Severino Marche. Vernaccia Nera min. 85% vitigni a bacca rossa della provincia di Macerata, da soli o congiuntamente, max 15% 11,5% 100q/ha Il vino non potra’ essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell’anno successivo alla raccolta delle uve. Almeno il 40% delle uve, costituito per la totalita’ da Vernaccia Nera, deve essere sottoposto ad appassimento. Il vino viene sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale.
piemonte
ALTA LANGA
Rosato Spumante
docg
GU n. 296 del 20-12-2010
La zona di produzione delle uve destinate all’ottenimento dei vini spumanti «Alta Langa» e’ costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria Pinot nero e/o Chardonnay 90-100%. Rimanente 10% uve provenienti dai vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte 11,5 110 q/ha Deve essere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico. La durata del processo di elaborazione, comprendente l’invecchiamento nell’azienda di produzione, non deve essere inferiore a 30 mesi. E’ consentito l’uso del travaso isobarico o il trasferimento da una bottiglia ad un’altra per permettere l’utilizzo di contenitori di foggia o capacità diverse. E’ consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di «Alta Langa» piu’ giovane ad «Alta Langa» piu’ vecchio o viceversa. E’ consentito utilizzare anche i termini «rosa» o «rosé».
piemonte
ALTA LANGA
Rosato Spumante Riserva
docg
GU n. 296 del 20-12-2010
La zona di produzione delle uve destinate all’ottenimento dei vini spumanti «Alta Langa» e’ costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria Pinot nero e/o Chardonnay 90-100%. Rimanente 10% uve provenienti dai vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte 11,5 110 q/ha Deve essere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico. La durata del processo di elaborazione, comprendente l’invecchiamento nell’azienda di produzione, non deve essere inferiore a 36 mesi. E’ consentito l’uso del travaso isobarico o il trasferimento da una bottiglia ad un’altra per permettere l’utilizzo di contenitori di foggia o capacità diverse. E’ consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di «Alta Langa» piu’ giovane ad «Alta Langa» piu’ vecchio o viceversa. E’ consentito utilizzare anche i termini «rosa» o «rosé».
piemonte
ALTA LANGA
Rosso Spumante Riserva
docg
GU n. 296 del 20-12-2010
La zona di produzione delle uve destinate all’ottenimento dei vini spumanti «Alta Langa» e’ costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria Pinot nero e/o Chardonnay 90-100%. Rimanente 10% uve provenienti dai vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte 11,5 110 q/ha Deve essere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico. La durata del processo di elaborazione, comprendente l’invecchiamento nell’azienda di produzione, non deve essere inferiore a 36 mesi. E’ consentito l’uso del travaso isobarico o il trasferimento da una bottiglia ad un’altra per permettere l’utilizzo di contenitori di foggia o capacità diverse. 6. E’ consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di «Alta Langa» piu’ giovane ad «Alta Langa» piu’ vecchio o viceversa.
piemonte
ALTA LANGA
Rosso Spumante
docg
GU n. 296 del 20-12-2010
La zona di produzione delle uve destinate all’ottenimento dei vini spumanti «Alta Langa» e’ costituita dalle particelle fondiarie di collina e di spiccata vocazione viticola situate, nelle province di Cuneo, Asti ed Alessandria Pinot nero e/o Chardonnay 90-100%. Rimanente 10% uve provenienti dai vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte 11,5 110 q/ha Deve essere applicato il metodo della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale o classico. La durata del processo di elaborazione, comprendente l’invecchiamento nell’azienda di produzione, non deve essere inferiore a 30 mesi. E’ consentito l’uso del travaso isobarico o il trasferimento da una bottiglia ad un’altra per permettere l’utilizzo di contenitori di foggia o capacità diverse. 6. E’ consentita, a scopo migliorativo, nella composizione della partita, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di «Alta Langa» piu’ giovane ad «Alta Langa» piu’ vecchio o viceversa.
piemonte
ASTI / ASTI SPUMANTE
Bianco Spumante
docg
DM 29-11-93 GU 7-12-1993
Tutto il territorio dei comuni di: Acqui Terme (AL), Alice Bel Colle (AL), Bistagno (AL), Cassine (AL), Grognardo (AL), Ricaldone (AL), Strevi (AL), Terzo (AL), Visone (AL), Bubbio (AT), Calamandrana (AT), Calosso (AT), Canelli (AT), Cassinasco (AT), Castagnole delle Lanze (AT), Castel Boglione (AT), Castel Rocchero (AT), Castelletto Molina (AT), Castelnuovo Belbo (AT), Cessole (AT), Coazzolo (AT), Costigliole d’Asti (AT), Fontanile (AT), Incisa Scapaccino (AT), Loazzolo (AT), Maranzana (AT), Moasca (AT), Mombaruzzo (AT), Monastero Bormida (AT), Montabone (AT), Nizza Monferrato (AT), Quaranti (AT), Rocchetta Palafea (AT), San Giorgio Scarampi (AT), San Marzano Oliveto (AT), Sessame (AT), Vesime (AT), Camo (CN), Castiglione Tinella (CN), Castino (CN), Cossano Belbo (CN), Mango (CN), Neive (CN), Neviglie (CN), Perletto (CN), Rocchetta Belbo (CN), Santa Vittoria d’Alba (CN), Santo Stefano Belbo (CN), Serralunga d’Alba (CN), Treiso (CN), Trezzo Tinella (CN). Parte del territorio dei comuni di: Alba (CN). Moscato Bianco esclusivamente 12% 100q/ha Il processo di lavorazione per la presa di spuma, compreso il periodo di affinamento, non può avere una durata inferiore a mesi uno.
piemonte
BARBARESCO
Rosso Riserva
docg
D.P.R. 3 ottobre 1980 G.U. 3 settembre 1981 GU n.2
Tutto il territorio dei comuni di: Barbaresco (CN), Neive (CN), Treiso (CN). Parte del territorio dei comuni di: Alba (CN). Nebbiolo 100% nei biotipi «Michet» e «Lampia». 12,5% 80q/ha Minimo 4 anni
piemonte
BARBARESCO
Rosso
docg
D.P.R. 3 ottobre 1980 G.U. 3 settembre 1981 GU n
Tutto il territorio dei comuni di: Barbaresco (CN), Neive (CN), Treiso (CN). Parte del territorio dei comuni di: Alba (CN). Nebbiolo 100% nei biotipi «Michet» e «Lampia». 12,5% 80q/ha 2 anni , di cui almeno 1 in botte di rovere o di castagno, a decorrere dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.
piemonte
BARBERA D’ASTI
Rosso
docg
Decreto 8 luglio GU n.169 del 21/07/2008
Diversi comuni nelle province di Asti e Alessandria Barbera min. 85%, Freisa, Grignolino e Dolcetto 15% max. 12,50 - - La DOCG entrerà in vigore a partire dalla vendemmia 2008
piemonte
BARBERA DEL MONFERRATO
Rosso Superiore
docg
Decreto del 27 giugno GU n.158 del 08/07/2008
In provincia di Alessandria: diversi comuni posti nell’Alto e Basso Monferrato; nella provincia di Asti Barbera min. 85%, Freisa, Grignolino e Dolcetto 15% max. 13 - - La DOCG entrerà in vigore a partire dalla vendemmia 2008
piemonte
BAROLO
Rosso Riserva
docg
D.P.R. 1-7-1980
Tutto il territorio dei comuni di: Barolo (CN), Castiglione Falletto (CN), Serralunga d’Alba (CN). Parte del territorio dei comuni di: Cherasco (CN), Diano d’Alba (CN), Grinzane Cavour (CN), La Morra (CN), Monforte d’Alba (CN), Novello (CN), Roddi (CN), Verduno (CN). Nebbiolo 100%, sottovarietà «Michet», «Lampia» e «Rosè» 13% 80q/ha Minimo 5 anni
piemonte
BAROLO
Rosso
docg
D.P.R. 1-7-1980
Tutto il territorio dei comuni di: Barolo (CN), Castiglione Falletto (CN), Serralunga d’Alba (CN). Parte del territorio dei comuni di: Cherasco (CN), Diano d’Alba (CN), Grinzane Cavour (CN), La Morra (CN), Monforte d’Alba (CN), Novello (CN), Roddi (CN), Verduno (CN). Nebbiolo 100%, sottovarietà «Michet», «Lampia» e «Rosè» 13% 80q/ha 3 anni , di cui 2 in botti di rovere o di castagno, a decorrere dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.
piemonte
BRACHETTO D’ACQUI / ACQUI
Rosso
docg
7-6-1996
Tutto il territorio dei comuni di: Acqui Terme (AL), Alice Bel Colle (AL), Bistagno (AL), Cassine (AL), Ricaldone (AL), Strevi (AL), Terzo (AL), Visone (AL), Bubbio (AT), Calamandrana (AT), Cassinasco (AT), Castel Boglione (AT), Castel Rocchero (AT), Castelletto Molina (AT), Cessole (AT), Fontanile (AT), Loazzolo (AT), Maranzana (AT), Mombaruzzo (AT), Monastero Bormida (AT), Montabone (AT), Quaranti (AT), Rocchetta Palafea (AT), Sessame (AT), Vesime (AT). Parte del territorio dei comuni di: Asti (AT), Nizza Monferrato (AT) Brachetto esclusivamente 11,5% 80q/ha
piemonte
DOLCETTO DI DIANO D’ALBA / DIANO D’ALBA
Rosso Superiore
docg
GU n. 80 del 7-4-2010
Intero territorio del comune di Diano d’Alba, in provincia di Cuneo. Dolcetto 12,5%vol 80q/ha Ammesse le seguenti «menzioni geografiche aggiuntive»: Sorì Autin Grand, Sorì Autin Souvè, Sorì Autinot, Sorì Bric dei Gatti, Sorì Bric del Camparo, Sorì Bric del Ciabot, Sorì Bric del Gerlotto, Sorì Bric della Biria, Sorì Briccola, Sorì Bruni, Sorì Cascina Arione, Sorì Cascina Benevello, Sorì Cascina Carbone, Sorì Cascina Flino, Sorì Cascina Langhetto, Sorì Cascina Manzano, Sorì Cascina Rabino Soprano, Sorì Cascina Rabino Sottano, Sorì Cascina Saliceto, Sorì Cascina San Sebastiano, Sorì Ciabot Rus, Sorì Colombè, Sorì Costa Fiore, Sorì Cristina, Sorì degli Abelloni, Sorì degli Ubert, Sorì dei Berfi, Sorì dei Ciapa, Sorì dei Crava, Sorì dei Pasquali, Sorì dei Peggi, Sorì dei Piani, Sorì dei Pittatori, Sorì dei Servetti, Sorì del Bartu, Sorì del Bonorej, Sorì del Carzello, Sorì del Cascinotto, Sorì del Fossà, Sorì del Genesio, Sorì del Luma, Sorì del Moncolombetto, Sorì del Mongrande, Sorì del Montadino, Sorì del Montagrillo, Sorì del Parisio, Sorì del Pradurent, Sorì del Rabalotto, Sorì del Rapalino, Sorì del Ricchino, Sorì del Romino, Sorì del Servaj, Sorì del Sot, Sorì della Madonnina, Sorì della Mattea, Sorì della Pezzea, Sorì della Regnura, Sorì della Riccheria, Sorì della Rivolia, Sorì della Sorba, Sorì della Sorda, Sorì della Vigna, Sorì delle Cecche, Sorì di San Calogero, Sorì di San Quirico, Sorì Gabriel, Sorì la Fajà, Sorì la Rocca, Sorì Parisa, Sorì Piadvenza, Sorì Pucia del Bric, Sorì Sant’Eurosia, Sorì Santa Lucia, Sorì Teologato, Sorì Vigna della Lepre.
piemonte
DOLCETTO DI DIANO D’ALBA / DIANO D’ALBA
Rosso
docg
GU n. 80 del 7-4-2010
Intero territorio del comune di Diano d’Alba, in provincia di Cuneo. Dolcetto 12%vol 80q/ha Ammesse le seguenti «menzioni geografiche aggiuntive»: Sorì Autin Grand, Sorì Autin Souvè, Sorì Autinot, Sorì Bric dei Gatti, Sorì Bric del Camparo, Sorì Bric del Ciabot, Sorì Bric del Gerlotto, Sorì Bric della Biria, Sorì Briccola, Sorì Bruni, Sorì Cascina Arione, Sorì Cascina Benevello, Sorì Cascina Carbone, Sorì Cascina Flino, Sorì Cascina Langhetto, Sorì Cascina Manzano, Sorì Cascina Rabino Soprano, Sorì Cascina Rabino Sottano, Sorì Cascina Saliceto, Sorì Cascina San Sebastiano, Sorì Ciabot Rus, Sorì Colombè, Sorì Costa Fiore, Sorì Cristina, Sorì degli Abelloni, Sorì degli Ubert, Sorì dei Berfi, Sorì dei Ciapa, Sorì dei Crava, Sorì dei Pasquali, Sorì dei Peggi, Sorì dei Piani, Sorì dei Pittatori, Sorì dei Servetti, Sorì del Bartu, Sorì del Bonorej, Sorì del Carzello, Sorì del Cascinotto, Sorì del Fossà, Sorì del Genesio, Sorì del Luma, Sorì del Moncolombetto, Sorì del Mongrande, Sorì del Montadino, Sorì del Montagrillo, Sorì del Parisio, Sorì del Pradurent, Sorì del Rabalotto, Sorì del Rapalino, Sorì del Ricchino, Sorì del Romino, Sorì del Servaj, Sorì del Sot, Sorì della Madonnina, Sorì della Mattea, Sorì della Pezzea, Sorì della Regnura, Sorì della Riccheria, Sorì della Rivolia, Sorì della Sorba, Sorì della Sorda, Sorì della Vigna, Sorì delle Cecche, Sorì di San Calogero, Sorì di San Quirico, Sorì Gabriel, Sorì la Fajà, Sorì la Rocca, Sorì Parisa, Sorì Piadvenza, Sorì Pucia del Bric, Sorì Sant’Eurosia, Sorì Santa Lucia, Sorì Teologato, Sorì Vigna della Lepre.
piemonte
DOLCETTO DI DOGLIANI SUPERIORE / DOGLIANI
Rosso
docg
GU n.98 del 29-4-2005
Intero territorio dei comuni di Bastia, Belvedere Langhe, Clavesana, Cigliè, Dogliani, Farigliano, Monchiero, Rocca di Cigliè ed in parte dal territorio dei comuni di Roddino e Somano Dolcetto 100% 13% 70q/ha 12 mesi, a decorrere dal 15 ottobre dell’anno di raccolta; immesso al consumo dal 1 novembre dell’anno successivo. E’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve. La resa massima di uva ammessa con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere 63q/ha.
piemonte
DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE / OVADA
Rosso Vigna
docg
GU n. 229 del 30-9-2008
Intero territorio dei seguenti comuni: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d’Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d’Orba,Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese,Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo,Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio. Dolcetto 100% 13 70q/ha 20 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
piemonte
DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE / OVADA
Rosso Riserva
docg
GU n. 229 del 30-9-2008
Intero territorio dei seguenti comuni: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d’Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d’Orba,Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese,Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo,Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio. Dolcetto 100% 12,50 70q/ha 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
piemonte
DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE / OVADA
Rosso
docg
GU n. 229 del 30-9-2008
Intero territorio dei seguenti comuni: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d’Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d’Orba,Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese,Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo,Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio. Dolcetto 100% 12,50 70q/ha 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
piemonte
DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE / OVADA
Rosso Riserva Vigna
docg
GU n. 229 del 30-9-2008
Intero territorio dei seguenti comuni: Ovada, Belforte Monferrato, Bosio, Capriata d’Orba, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d’Orba,Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo Bormida, Mornese,Morsasco, Parodi Ligure, Prasco, Rocca Grimalda, San Cristoforo,Silvano d’Orba, Tagliolo Monferrato, Trisobbio. Dolcetto 100% 13 70q/ha Periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
piemonte
ERBALUCE DI CALUSO/CALUSO
Bianco Passito Riserva
docg
GU n. 196 del 23-8-2010
Intero territorio dei seguenti comuni: Provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè,Villareggia, Vische; Provincia di Vercelli: Moncrivello;Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone. Erbaluce 100% 17 110q/ha Mesi 48 a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia Immissione al consumo consentita soltanto a partire dal 1° novembre del 4° anno successivo alla vendemmia
piemonte
ERBALUCE DI CALUSO/CALUSO
Bianco Passito
docg
GU n. 196 del 23-8-2010
Intero territorio dei seguenti comuni: Provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè,Villareggia, Vische; Provincia di Vercelli: Moncrivello;Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone. Erbaluce 100% 17 110q/ha Mesi 36 a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia Immissione al consumo consentita soltanto a partire dal 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia
piemonte
ERBALUCE DI CALUSO/CALUSO
Bianco Spumante
docg
GU n. 196 del 23-8-2010
Intero territorio dei seguenti comuni: Provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè,Villareggia, Vische; Provincia di Vercelli: Moncrivello;Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone. Erbaluce 100% 11,5 110q/ha
piemonte
ERBALUCE DI CALUSO/CALUSO
Bianco
docg
GU n. 196 del 23-8-2010
Intero territorio dei seguenti comuni: Provincia di Torino: Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa Canavese, Piverone, Romano Canavese, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambino, Vestignè, Vialfrè,Villareggia, Vische; Provincia di Vercelli: Moncrivello;Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone. Erbaluce 100% 11 110q/ha
piemonte
GATTINARA
Rosso
docg
D.P.R. 20-10-1990
Parte del territorio dei comuni di: Gattinara (VC) Nebbiolo (loc. Spanna) 90-100% Bonarda di Gattin 12,5% 75q/ha 3 anni , di cui almeno 1 anno in botti di legno, a decorrere dal 1 dicembre dell’anno di produzione delle uve
piemonte
GATTINARA
Rosso Riserva
docg
D.P.R. 20-10-1990
Parte del territorio dei comuni di: Gattinara (VC) Nebbiolo (loc. Spanna) 90-100% Bonarda di Gattinara e/o Vespolina 0-10% 13% 75q/ha 4 anni , di cui almeno 2 anni in botti di legno, a decorrere dal 1 dicembre dell’anno di produzione delle uve
piemonte
GAVI / CORTESE DI GAVI
Bianco Frizzante
docg
GU 12/11/1974-GU 15/02/1989-GU n.185 10/8/1998
Bosio (AL), Capriata d’Orba (AL), Carrosio (AL), Castelletto d’Orba (AL), Francavilla Bisio (AL), Gavi (AL), Novi Ligure (AL), Parodi Ligure (AL), San Cristoforo (AL), Serravalle Scrivia (AL). Cortese (loc. Courteis) esclusivamente 10,5% 100q/ha È obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
piemonte
GAVI / CORTESE DI GAVI
Bianco Spumante
docg
GU 12/11/1974-GU 15/02/1989-GU n.185 10/8/1998
Bosio (AL), Capriata d’Orba (AL), Carrosio (AL), Castelletto d’Orba (AL), Francavilla Bisio (AL), Gavi (AL), Novi Ligure (AL), Parodi Ligure (AL), San Cristoforo (AL), Serravalle Scrivia (AL). Cortese (loc. Courteis) esclusivamente 10,5% 100q/ha È obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve per lo spumante elaborato con metodo Charmat. Per la versione Metodo Classico deve essere indicata in etichetta l’annata di sboccatura, mentre resta facoltativa l’indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
piemonte
GAVI / CORTESE DI GAVI
Bianco Tranquillo
docg
GU 12/11/1974-GU 15/02/1989-GU n.185 10/8/1998
Bosio (AL), Capriata d’Orba (AL), Carrosio (AL), Castelletto d’Orba (AL), Francavilla Bisio (AL), Gavi (AL), Novi Ligure (AL), Parodi Ligure (AL), San Cristoforo (AL), Serravalle Scrivia (AL). Cortese (loc. Courteis) esclusivamente 10,5% 100q/ha È obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
piemonte
GHEMME
Rosso
docg
GU 14/06/1997 14-6-1997
Tutto il territorio dei comuni di: Ghemme (NO). Parte del territorio dei comuni di: Romagnano Sesia (NO). Nebbiolo (loc. Spanna) 75-100% Vespolina e/o Uva rara 0-25% 12% 3 anni, di cui 20 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1 novembre dell’anno della vendemmia.
piemonte
MOSCATO D’ASTI
Bianco Frizzante
docg
DM 29-11-93 GU 7-12-1993
Tutto il territorio dei comuni di: Acqui Terme (AL), Alice Bel Colle (AL), Bistagno (AL), Cassine (AL), Grognardo (AL), Ricaldone (AL), Strevi (AL), Terzo (AL), Visone (AL), Bubbio (AT), Calamandrana (AT), Calosso (AT), Canelli (AT), Cassinasco (AT), Castagnole delle Lanze (AT), Castel Boglione (AT), Castel Rocchero (AT), Castelletto Molina (AT), Castelnuovo Belbo (AT), Cessole (AT), Coazzolo (AT), Costigliole d’Asti (AT), Fontanile (AT), Incisa Scapaccino (AT), Loazzolo (AT), Maranzana (AT), Moasca (AT), Mombaruzzo (AT), Monastero Bormida (AT), Montabone (AT), Nizza Monferrato (AT), Quaranti (AT), Rocchetta Palafea (AT), San Giorgio Scarampi (AT), San Marzano Oliveto (AT), Sessame (AT), Vesime (AT), Camo (CN), Castiglione Tinella (CN), Castino (CN), Cossano Belbo (CN), Mango (CN), Neive (CN), Neviglie (CN), Perletto (CN), Rocchetta Belbo (CN), Santa Vittoria d’Alba (CN), Santo Stefano Belbo (CN), Serralunga d’Alba (CN), Treiso (CN), Trezzo Tinella (CN). Parte del territorio dei comuni di: Alba (CN). Moscato Bianco esclusivamente 11% E’ consentito che il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d’Asti", rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato entro il 30 giugno successivo alla vendemmia alla elaborazione della denominazione di origine controllata e garantita "Asti spumante".
piemonte
ROERO
ARNEIS Bianco
docg
GU n.301 del 24-12-2004
In provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Vezza d’Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d’Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Monta’, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno. Arneis 100% 11% 100q/ha Nella designazione e presentazione dei vini "Roero", e’obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
piemonte
ROERO
ARNEIS Bianco Spumante
docg
GU n.301 del 24-12-2004
In provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Vezza d’Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d’Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Monta’, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno. Arneis 100% 11,5% 100q/ha Nella designazione e presentazione dei vini "Roero", e’obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
piemonte
ROERO
Rosso Riserva
docg
GU n.301 del 24-12-2004
In provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Vezza d’Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d’Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Monta’, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno. Nebbiolo 95-98%, Arneis 2-5%, altri vitigni non aromatici della regione Piemonte max 3% 12,5% 80q/ha Facoltativo, 32 mesi di cui almeno 6 in legno Nella designazione e presentazione dei vini "Roero", e’obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
piemonte
ROERO
Rosso
docg
GU n.301 del 24-12-2004
In provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano d’Alba, Piobesi d’Alba, Vezza d’Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d’Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Monta’, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno. Nebbiolo 95-98%, Arneis 2-5%, altri vitigni non aromatici della regione Piemonte max 3% 12,5% 80q/ha Facoltativo, 20 mesi di cui almeno 6 in legno Nella designazione e presentazione dei vini "Roero", e’obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
piemonte
RUCHE’ DI CASTAGNOLE MONFERRATO
Rosso
docg
GU n.196 del 23-8-2010
Intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti: Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi Ruchè min. 90%, Barbera e Brachetto da soli o congiuntamente max 10% 12,50 90q/ha
puglia
CASTEL DEL MONTE
Rosso Riserva
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto Nero di Troia min.65%, inoltre max 10% da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» 13% vol 100q/ha Deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 1 in legno. Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
puglia
CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO
Rosso
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto Bombino nero min.90%, inoltre max 10% da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» 12% vol 120q/ha
puglia
CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA
Rosso Riserva
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto Nero di Troia min.90%, inoltre max 10% da sole o congiuntamente, anche le uve a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» 13% vol 100q/ha Deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 1 in legno. Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve
puglia
PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE
Rosso Dolce
docg
GU n. 6 del 10-1-2011
La zona di produzione delle uve ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi Primitivo 100% 16% di cui effettivo 13% 70 q/ha Il vino non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
puglia
TAVOLIERE DELLE PUGLIE
Rosato
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S.Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT (Barletta Andria Trani): Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta Nero di Troia min 65%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, max 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" 11,5% vol 160q/ha
puglia
TAVOLIERE DELLE PUGLIE
Rosso
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S.Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT (Barletta Andria Trani): Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta Nero di Troia min 65%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, max 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" 12% vol 150q/ha
puglia
TAVOLIERE DELLE PUGLIE
Rosso Riserva
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S.Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT (Barletta Andria Trani): Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta Nero di Troia min 65%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, max 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" 12,5% vol 150q/ha Prima dell’immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve
puglia
TAVOLIERE DELLE PUGLIE NERO DI TROIA
Rosso Riserva
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S.Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT (Barletta Andria Trani): Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta Nero di Troia per almeno il 90% . Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" nella misura massima del 10% come sopra identificati 13% vol 140q/ha Prima dell’immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
puglia
TAVOLIERE DELLE PUGLIE NERO DI TROIA
Rosso
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S.Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT (Barletta Andria Trani): Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta Nero di Troia per almeno il 90% . Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" nella misura massima del 10% come sopra identificati 12,5% vol 140q/ha
sardegna
VERMENTINO DI GALLURA
Bianco Superiore
docg
DM 11-9-1996 GU n.221 20-9-1996
Tutto il territorio dei comuni di: San Teodoro (NU), Budoni (NU), Aggius (SS), Aglientu (SS), Arzachena (SS), Badesi (SS), Berchidda (SS), Bortigiadas (SS), Calangianus (SS), Golfo Aranci (SS), Loiri Porto San Paolo (SS), Luogosanto (SS), Luras (SS), Monti (SS), Olbia (SS), Oschiri (SS), Palau (SS), San Francesco d’Aglientu (SS), Sant’Antonio di Gallura (SS), Santa Teresa Gallura (SS), Telti (SS), Tempio Pausania (SS), Trinita’ d’Agultu e Vignola (SS), Viddalba (SS). Vermentino 95-100%, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari 0-5% 13% 90q/ha
sardegna
VERMENTINO DI GALLURA
Bianco
docg
DM 11-9-1996 GU n.221 20-9-1996
Tutto il territorio dei comuni di: San Teodoro (NU), Budoni (NU), Aggius (SS), Aglientu (SS), Arzachena (SS), Badesi (SS), Berchidda (SS), Bortigiadas (SS), Calangianus (SS), Golfo Aranci (SS), Loiri Porto San Paolo (SS), Luogosanto (SS), Luras (SS), Monti (SS), Olbia (SS), Oschiri (SS), Palau (SS), San Francesco d’Aglientu (SS), Sant’Antonio di Gallura (SS), Santa Teresa Gallura (SS), Telti (SS), Tempio Pausania (SS), Trinita’ d’Agultu e Vignola (SS), Viddalba (SS). Vermentino 95-100%, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sassari 0-5% 12% 100q/ha
sicilia
CERASUOLO DI VITTORIA
Rosso
docg
GU n.159 del 11-7-2005
Territori delle province limitrofe di Catania, Ragusa e Caltanissetta Nero d’Avola 50-70%, Frappato 30-50% 13% 80q/ha Minimo 3 mesi in bottiglia, non prima del 1 giugno dell’anno successivo alla vendemmia E’ obbligatorio indicare l’annata di produzione
sicilia
CERASUOLO DI VITTORIA
Rosso Classico
docg
GU n.159 del 11-7-2005
Territorio dei comuni di Vittoria, Comiso, Acate, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina in provincia di Ragusa, e parte del territorio di Niscemi e Gela, in provincia di Caltanissetta, Caltagirone e Licodia Eubea, in provincia di Catania Nero d’Avola 50-70%, Frappato 30-50% 13% 80q/ha Affinamento minimo 8 mesi in bottiglia, non prima del 1 marzo del 2° anno successivo alla vendemmia E’ obbligatorio indicare l’annata di produzione
toscana
BRUNELLO DI MONTALCINO
Rosso
docg
GU n.133 10-06-1998, Decreto 19/5/1998
Tutto il territorio del comune di Montalcino (SI) Sangiovese Grosso (loc. Brunello) esclusivamente 12,5% 80q/ha Almeno 5 anni, con 2 anni di affinamento obbligatorio in botti di rovere e 4 mesi in bottiglia. Immesso al consumo a partire dal 1° gennaio dopo 5 anni dalla vendemmia.
toscana
BRUNELLO DI MONTALCINO
Rosso Riserva
docg
GU n.133 10-06-1998, Decreto 19/5/1998
Tutto il territorio del comune di Montalcino (SI) Sangiovese Grosso (loc. Brunello) esclusivamente 12,5% 80q/ha Almeno 6 anni, con 2 anni di affinamento obbligatorio in botti di rovere e 4 mesi in bottiglia. Immesso al consumo a partire dal 1° gennaio dopo 6 anni dalla vendemmia.
toscana
CARMIGNANO
Rosso Riserva
docg
GU n.172 25 luglio 1998
Parte del territorio dei comuni di: Carmignano (PO), Poggio a Caiano (PO) Sangiovese 50-90% Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc 10-20% Canaiolo Nero 0-20% Trebbiano Toscano e/o Malvasia del chianti e/o Canaiolo Bianco 0-10%, altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e autorizzati per la provincia di Prato, 0-10% 12,5% 80q/ha 3 anni, di cui almeno 12 mesi in botti di rovere o di castagno
toscana
CARMIGNANO
Rosso
docg
GU n.172 25 luglio 1998
Parte del territorio dei comuni di: Carmignano (PO), Poggio a Caiano (PO) Sangiovese 50-90% Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc 10-20% Canaiolo Nero 0-20% Trebbiano Toscano e/o Malvasia del chianti e/o Canaiolo Bianco 0-10%, altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e autorizzati per la provincia di Prato, 0-10% 12,5% 80q/ha 2 anni, di cui almeno 8 mesi in botti di rovere o di castagno.
toscana
CHIANTI
Rosso Superiore
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 12% 75q/ha Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite. Accompagnato o meno dalle seguenti sottozone: COLLI ARETINI, COLLI FIORENTINI, COLLINE PISANE, COLLI SENESI, MONTALBANO, MONTESPERTOLI, RUFINA.
toscana
CHIANTI
Rosso Riserva
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 12% 80q/ha 2 anni, di cui 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve. Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite.
toscana
CHIANTI CLASSICO
Rosso
docg
Decreto 05/08/1996 - GU 18/09/1996
Tutto il territorio dei comuni di: Greve in Chianti (FI), Castellina in Chianti (SI), Gaiole in Chianti (SI), Radda in Chianti (SI). Parte del territorio dei comuni di: Barberino Val d’Elsa (FI), San Casciano in Val di Pesa (FI), Tavarnelle Val di Pesa (FI), Castelnuovo Berardenga (SI), Poggibonsi (SI). Sangiovese (loc. Sangioveto) 75-100%, vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e Siena 0-15% Canaiolo nero 0-10% (Malvasia bianca e/o Trebbiano toscano 0-6% eliminate dal 1994) 12% 75q/ha Può essere immesso al consumo soltanto a partire dal 1 ottobre dell’anno successivo alla vendemmia. La docg «Chianti Classico» è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero»
toscana
CHIANTI CLASSICO
Rosso Riserva
docg
Decreto 05/08/1996 - GU 18/09/1996
Tutto il territorio dei comuni di: Greve in Chianti (FI), Castellina in Chianti (SI), Gaiole in Chianti (SI), Radda in Chianti (SI). Parte del territorio dei comuni di: Barberino Val d’Elsa (FI), San Casciano in Val di Pesa (FI), Tavarnelle Val di Pesa (FI), Castelnuovo Berardenga (SI), Poggibonsi (SI). Sangiovese (loc. Sangioveto) 75-100%, vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le province di Firenze e Siena 0-15% Canaiolo nero 0-10% (Malvasia bianca e/o Trebbiano toscano 0-6% eliminate dal 1994) 12,5% 75q/ha 24 mesi più successivi 3 mesi in bottiglia. La docg «Chianti Classico» è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero»
toscana
CHIANTI/COLLI ARETINI/COLLINE PISANE/COLLI SENESI/MONTALBANO
Rosso Riserva
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 12,5% 80q/ha 2 anni, di cui 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve. Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite. Accompagnato o meno dalle seguenti sottozone: COLLI ARETINI, COLLI FIORENTINI, COLLINE PISANE, COLLI SENESI, MONTALBANO, MONTESPERTOLI, RUFINA.
toscana
CHIANTI/COLLI ARETINI/COLLINE PISANE/COLLI SENESI/MONTALBANO
Rosso Riserva
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 12,5% 80q/ha 2 anni, di cui 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1 gennaio successivo all’annata di produzione delle uve. Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite. Accompagnato o meno dalle seguenti sottozone: COLLI ARETINI, COLLINE PISANE, COLLI SENESI, MONTALBANO.
toscana
CHIANTI/COLLI ARETINI/COLLINE PISANE/COLLI SENESI/MONTALBANO
Rosso
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 11% 80q/ha Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite. Accompagnato o meno dalle seguenti sottozone: COLLI ARETINI, COLLINE PISANE, COLLI SENESI, MONTALBANO.
toscana
CHIANTI/COLLI FIORENTINI/MONTESPERTOLI/RUFINA
Rosso
docg
DM 5-8-96 GU 18-09-96
Quella prevista nell’articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 (Chianti DOC) Sangiovese 75-100% Canaiolo Nero 0-10% Malvasia del Chianti e/o Trebbiano Toscano 0-10%; altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati sulle unita’ amministrative della zona di produzione delle uve, 0-10% 12% 75q/ha Nella vinificazione è ammessa la tradizionale pratica enologica del "governo all’uso Toscano", che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve leggermente appassite. Accompagnato o meno dalle seguenti sottozone: COLLI FIORENTINI, MONTESPERTOLI, RUFINA.
toscana
ELBA ALEATICO PASSITO / ALEATICO PASSITO DELL’ELBA
Rosso Passito
docg
GU n. 10 del 14-1-2011
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata e garantita “Elba Aleatico Passito” o “Aleatico Passito dell’Elba”devono essere prodotte nel territorio amministrativo dei comuni dell’isola d’Elba. Aleatico 100% 19% tot. minimo di cui almeno 12 svolto 70 q/ha Le uve, dopo un’accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno 10 giorni ad appassimento all’aria o in locali idonei, con possibilita’ di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%. L’immissione al consumo puo’ essere effettuata a partire dal 1° Marzo dell’anno successivo a quello di produzione.
toscana
MONTECUCCO SANGIOVESE
Rosso Riserva
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Territori in provincia di Grosseto nei seguenti comuni: Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano Sangiovese min 90%; possono concorrere da sole o congiuntamente, max 10%, le uve a bacca rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione in Toscana, con esclusione di Malvasia nera, Malvasia nera di Brindisi e Aleatico 13,5% vol 70q/ha Periodo di affinamento obbligatorio minimo di 30 mesi, di cui 24 mesi in contenitori di rovere e di 6 mesi in bottiglia. Non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve
toscana
MONTECUCCO SANGIOVESE
Rosso
docg
GU n. 171 del 25-7-2011
Territori in provincia di Grosseto nei seguenti comuni: Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano Sangiovese min 90%; possono concorrere da sole o congiuntamente, max 10%, le uve a bacca rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione in Toscana, con esclusione di Malvasia nera, Malvasia nera di Brindisi e Aleatico 13% vol 70q/ha Periodo di affinamento obbligatorio minimo di 12 mesi in contenitori di rovere e di 4 mesi in bottiglia Non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve
toscana
MORELLINO DI SCANSANO
Rosso
docg
GU n.157 del 8-7-2006
Zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l’intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto Sangiovese 85% min., ammessi vitigni regione Toscana, bacca rossa non aromatici, 15% max. 12,50 90q/ha Immissione al consumo dal 1 marzo successivo alla vendemmia
toscana
MORELLINO DI SCANSANO
Rosso Riserva
docg
GU n.157 del 8-7-2006
Zona comprendente la fascia collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l’intero territorio amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto Sangiovese 85% min., ammessi vitigni regione Toscana, bacca rossa non aromatici, 15% max. 13 90q/ha Minimo 2 anni di invecchiamento di cui 1 in botte di legno Immissione al consumo dal 1 marzo successivo alla vendemmia
toscana
SUVERETO
Rosso
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Cabernet Sauvignon e Merlot, da soli o congiuntamente, fino al 100%. Max 15%, uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50% vol 90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
toscana
SUVERETO
Rosso Riserva
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Cabernet Sauvignon e Merlot, da soli o congiuntamente, fino al 100%. Max 15%, uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50 - 13% vol 80-90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia. I vini che provengano da uve la cui resa ad ettaro è pari ad 8tonnellate e con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in contenitori di rovere, possono ottenere la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
toscana
SUVERETO CABERNET SAUVIGNON
Rosso Riserva
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Cabernet Sauvignon min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50 - 13% vol 80-90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia. I vini che provengano da uve la cui resa ad ettaro è pari ad 8tonnellate e con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in contenitori di rovere, possono ottenere la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
toscana
SUVERETO CABERNET SAUVIGNON
Rosso
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Cabernet Sauvignon min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50% vol 90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
toscana
SUVERETO MERLOT
Rosso
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Merlot min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50% vol 90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
toscana
SUVERETO MERLOT
Rosso Riserva
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Merlot min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50 - 13% vol 80-90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia. I vini che provengano da uve la cui resa ad ettaro è pari ad 8tonnellate e con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in contenitori di rovere, possono ottenere la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
toscana
SUVERETO SANGIOVESE
Rosso
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Sangiovese min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50% vol 90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° giugno del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
toscana
SUVERETO SANGIOVESE
Rosso Riserva
docg
GU n. 284 del 6-12-2011 - Suppl. Ordinario n.252
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ricade nella provincia di Livorno e comprende i terreni vocati alla qualità dell’intero territorio amministrativo del comune di Suvereto. Sangiovese min 85%, max 15% anche uve a bacca rossa non aromatiche provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana 12,50 - 13% vol 80-90q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di diciotto mesi in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia. I vini che provengano da uve la cui resa ad ettaro è pari ad 8tonnellate e con un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00%, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi di cui almeno 18 in contenitori di rovere, possono ottenere la qualifica «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
toscana
VAL DI CORNIA
Rosso Riserva
docg
n.d.
In provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sassetta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima; In provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo. Sangiovese min. 40%, Cabernet Sauvignon e Merlot, da soli o congiuntamente, max 60%. Possono concorrere uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, max 20%, ad esclusione del vitigno Aleatico 13% vol 90q/ha Periodo di affinamento obbligatorio minimo di 18 mesi in contenitori di legno e di 6 mesi in bottiglia Non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve
toscana
VAL DI CORNIA
Rosso
docg
n.d.
In provincia di Livorno: tutto il territorio amministrativo dei comuni di Suvereto e Sassetta e parte del territorio amministrativo dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima; In provincia di Pisa: tutto il territorio amministrativo del comune di Monteverdi Marittimo. Sangiovese min. 40%, Cabernet Sauvignon e Merlot, da soli o congiuntamente, max 60%. Possono concorrere uve a bacca nera, da sole o congiuntamente, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, max 20%, ad esclusione del vitigno Aleatico 12,50% vol 90q/ha Non può essere immesso al consumo prima del 1° maggio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve
toscana
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
Bianco Riserva
docg
21-7-1993
Tutto il territorio dei comuni di: San Gimignano (SI). Vernaccia di San Gimignano 90-100%, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena 0-10% 11,5% 1 anno a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia. Minimo 4 mesi di affinamento in bottiglia
toscana
VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
Bianco
docg
21-7-1993
Tutto il territorio dei comuni di: San Gimignano (SI). Vernaccia di San Gimignano 90-100%, altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena 0-10% 11%
toscana
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
Rosso Riserva
docg
17-2-1981 4-11-1989 GU n.185 9-8-99
Territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena. Sangiovese (localmente Prugnolo Gentile) 60-80% Canaiolo nero 10-20%, altri vitigni a bacca bianca (max 10%, con esclusione della Malvasia del Chianti) e rossa, non aromatici, raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena, 0-20% 13% 80q/ha Almeno 3 anni di cui 1 di affinamento in bottiglia, calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
toscana
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
Rosso
docg
17-2-1981 4-11-1989 GU n.185 9-8-99
Territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena. Sangiovese (localmente Prugnolo Gentile) 60-80% Canaiolo nero 10-20%, altri vitigni a bacca bianca (max 10%, con esclusione della Malvasia del Chianti) e rossa, non aromatici, raccomandati e autorizzati per la provincia di Siena, 0-20% 12,5% 80q/ha 2 anni di maturazione obbligatoria calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
umbria
MONTEFALCO SAGRANTINO
Rosso Passito
docg
DM 5-11-1992 GU n.269 14-11-1992
Tutto il territorio dei comuni di: Montefalco (PG). Parte del territorio dei comuni di: Bevagna (PG), Castel Ritaldi (PG), Giano dell’Umbria (PG), Gualdo Cattaneo (PG). Sagrantino esclusivamente 14,5% 80q/ha 30 mesi, a decorrere dal 1 dicembre dell’anno di produzione delle uve
umbria
MONTEFALCO SAGRANTINO
Rosso Secco
docg
DM 5-11-1992 GU n.269 14-11-1992
Tutto il territorio dei comuni di: Montefalco (PG). Parte del territorio dei comuni di: Bevagna (PG), Castel Ritaldi (PG), Giano dell’Umbria (PG), Gualdo Cattaneo (PG). Sagrantino esclusivamente 13% 80q/ha 30 mesi, di cui 12 in botti di legno, a decorrere dal 1 dicembre dell’anno di produzione delle uve
umbria
TORGIANO ROSSO RISERVA
Rosso
docg
DM 21/7/2003 GU n.184 del 9-8-2003
Territorio del comune di Torgiano (PG) Sangiovese 70-100% uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un max 30% 12,5% 90q/ha Minimo 3 anni, dei quali almeno sei mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
veneto
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
Rosso
docg
GU n. 85 del 13-4-2010
Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar,S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno,Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina,Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Corsara Corvina Veronese (Cruina o Corvina) 45%-95%, ammesso Corvinone max 50% in sostituzione della Corvina; Rondinella 5%-30%, ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici provincia di Verona max 15%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa max 10% 14% vol. min. 120q/ha max periodo minimo di invecchiamento di 2 anni a partire dal 1°gennaio dopo la vendemmia Designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”. Appassimento delle uve almeno fino al 1°dicembre
veneto
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
Rosso
docg
GU n. 85 del 13-4-2010
Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar,S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno,Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina,Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Corsara Corvina Veronese (Cruina o Corvina) 45%-95%, ammesso Corvinone max 50% in sostituzione della Corvina; Rondinella 5%-30%, ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici provincia di Verona max 15%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa max 10% 14% vol. min. 120q/ha max Periodo minimo di invecchiamento di 2 anni a partire dal 1°gennaio dopo la vendemmia Designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”. Appassimento delle uve almeno fino al 1°dicembre
veneto
AMARONE DELLA VALPOLICELLA
Rosso Riserva
docg
GU n. 85 del 13-4-2010
Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar,S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno,Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina,Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Corsara Corvina Veronese (Cruina o Corvina) 45%-95%, ammesso Corvinone max 50% in sostituzione della Corvina; Rondinella 5%-30%, ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici provincia di Verona max 15%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa max 10% 14% vol. min. 120q/ha max Periodo minimo di invecchiamento di almeno 4 anni a partire dal 1°novembre dell’anno della vendemmia Designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”. Appassimento delle uve almeno fino al 1°dicembre
veneto
ASOLO o COLLI ASOLANI PROSECCO
Bianco Spumante Superiore
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Territorio comune di Monfumo (TV). Parte territorio comuni di Asolo (TV), Caerano di San Marco (TV), Castelcucco (TV), Cavaso del Tomba (TV), Cornuda (TV), Crocetta del Montello (TV), Fonte (TV), Giavera del Montello (TV), Maser (TV), Montebelluna (TV), Nervesa della Battaglia (TV), Paderno del Grappa (TV), Pederobba (TV), Possagno (TV), San Zenone degli Ezzelini (TV), Volpago del Montello (TV) Glera min 85%; possono concorrere max 15%, da sole o congiuntamente, le uve Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga 11 120q/ha nd Nella versione "spumante" deve essere messo in commercio nelle tipologie da «Brut» a «Demi-sec» comprese, come previste dalla normativa vigente. Nella tipologia "spumante" è accompagnata dalla menzione "superiore"
veneto
ASOLO o COLLI ASOLANI PROSECCO
Bianco Frizzante
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Territorio comune di Monfumo (TV). Parte territorio comuni di Asolo (TV), Caerano di San Marco (TV), Castelcucco (TV), Cavaso del Tomba (TV), Cornuda (TV), Crocetta del Montello (TV), Fonte (TV), Giavera del Montello (TV), Maser (TV), Montebelluna (TV), Nervesa della Battaglia (TV), Paderno del Grappa (TV), Pederobba (TV), Possagno (TV), San Zenone degli Ezzelini (TV), Volpago del Montello (TV) Glera min 85%; possono concorrere max 15%, da sole o congiuntamente, le uve Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga 11 120q/ha nd Nella versione "frizzante" deve essere messo in commercio nelle tipologie da «Secco» a «Amabile» comprese, come previste dalla normativa vigente. Per tale tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura "rifermentazione in bottiglia"
veneto
ASOLO o COLLI ASOLANI PROSECCO
Bianco
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Territorio comune di Monfumo (TV). Parte territorio comuni di Asolo (TV), Caerano di San Marco (TV), Castelcucco (TV), Cavaso del Tomba (TV), Cornuda (TV), Crocetta del Montello (TV), Fonte (TV), Giavera del Montello (TV), Maser (TV), Montebelluna (TV), Nervesa della Battaglia (TV), Paderno del Grappa (TV), Pederobba (TV), Possagno (TV), San Zenone degli Ezzelini (TV), Volpago del Montello (TV) Glera min 85%; possono concorrere max 15%, da sole o congiuntamente, le uve Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga 10,5 120q/ha nd ..
veneto
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Classico
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
La zona di produzione delle uve interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 11% vol. 110q/ha 12 mesi in botti ..
veneto
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Classico Passito
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
La zona di produzione delle uve interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 12,50-15,50% vol. 110q/ha 12 mesi in botti Il vino passito (anche con la specificazione classico) non potra’ essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno 2 anni in botti, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Durante questo periodo, che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi
veneto
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Classico Riserva
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
La zona di produzione delle uve interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 12,50% vol. 110q/ha 24 mesi di cui almeno 12 mesi in botti per la versione riserva ..
veneto
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Riserva
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
Comprende l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova. Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 12% vol. 120q/ha 24 mesi di cui almeno 12 mesi in botti
veneto
BAGNOLI FRIULARO
Rosso
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
Comprende l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova. Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 11% vol. 120q/ha 12 mesi in botti
veneto
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Passito
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
Comprende l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova. Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 12,50-15,50% vol. 110q/ha 12 mesi in botti Il vino passito non potra’ essere immesso al consumo prima di un periodo di maturazione ed affinamento di almeno 2 anni in botti, a decorrere dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve. Durante questo periodo, che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una fermentazione lenta che si attenua nei mesi freddi
veneto
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Classico Vendemmia Tardiva
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
La zona di produzione delle uve interessa l’intero territorio del comune di Bagnoli di Sopra Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 11% vol. 110q/ha 12 mesi in botti ..
veneto
BAGNOLI FRIULARO
Rosso Vendemmia Tardiva
docg
GU n. 276 del 26-11-2011
Comprende l’intero territorio dei comuni di: Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Battaglia Terme, Bovolenta, Candiana, Due Carrare, Cartura, Conselve, Monselice, Pernumia, S. Pietro Viminario, Terrassa e Tribano, tutti in provincia di Padova. Raboso Piave min.90%. altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella provincia di Padova, max 10% 11% vol. 120q/ha 12 mesi in botti La menzione "Vendemmia Tardiva" e’ riservata esclusivamente al prodotto con almeno il 60% delle uve raccolte e vinificate come da tradizione dopo l’ "Estate di San Martino" (11 Novembre)
veneto
BARDOLINO SUPERIORE
Rosso
docg
DM 1 agosto 2001 - GU n.190 17/8/2001
Tutto il territorio dei comuni di: Affi (VR), Bardolino (VR), Bussolengo (VR), Caprino Veronese (VR), Castelnuovo del Garda (VR), Cavaion Veronese (VR), Costermano (VR), Garda (VR), Lazise (VR), Pastrengo (VR), Peschiera del Garda (VR), Rivoli Veronese (VR), San Martino Buon Albergo (VR), Sommacampagna (VR), Sona (VR), Torri del Benaco (VR). Corvina Veronese 35-65% Rondinella 10-40% Molinara 10-20% Rossignola e/o Barbera e/o Sangiovese e/o Garganega 0-15% Negrara 0-10%; ammessi anche Cabernet Sauvignon, Merlot 11,5% 90q/ha 1 anno, a decorrere dal 1 novembre dell’annata di produzione delle uve
veneto
COLLI DI CONEGLIANO
Bianco
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano e Vidor Manzoni bianco (I. M. 6.0.13) min. 30%, Pinot Bianco e/o Chardonnay min. 30%, Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano) max 10% 12% vol 100q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 4, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve
veneto
COLLI DI CONEGLIANO
Rosso Riserva
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano e Vidor Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot min 10 per ciascuna varietà (nb: Merlot max 40%); max 20% Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco Peduncolo Rosso 13% vol 90q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 36 di cui 12 in botte, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve
veneto
COLLI DI CONEGLIANO
Rosso
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano e Vidor Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot min 10 per ciascuna varietà (nb: Merlot max 40%); max 20% Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco Peduncolo Rosso 12,5% vol 90q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 24 di cui 6 in botte, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve
veneto
COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO
Rosso
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
In tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto Marzemino minimo 95%, inoltre max 5% uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Treviso min 14,50%, 0,8&vol potenziale max 100q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 24 di cui 12 in botte, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento
veneto
COLLI DI CONEGLIANO REFRONTOLO
Rosso Passito
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
In tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto Marzemino minimo 95%, inoltre max 5% uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Treviso min 15% di cui svolto min 12%, res.pot.min 3% 100q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 4, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento
veneto
COLLI DI CONEGLIANO TORCHIATO DI FREGONA
Bianco
docg
GU n. 156 del 7-7-2011
In tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore. Glera min 30%, Verdiso min 20%, Boschera min 25%; inoltre max 15% uve a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso min 18%, di cui svolto almeno 14% 100q/ha Il vino può essere immesso al consumo solo dopo un periodo di affinamento e/o invecchiamento di mesi 24, a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. L’appassimento delle uve non deve essere in ogni caso inferiore alle 150 giornate dalla vendemmia. Le uve appassite non possono essere pigiate in data anteriore al 1° febbraio successivo alla vendemmia; la Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, può anticipare detta data
veneto
COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO
Bianco
docg
GU n. 242 del 15-10-2010
comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arqua’ Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vo’, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova. Moscato giallo min 95%; possono concorrere max 5% vitigni aromatici a bacca bianca presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei nella provincia di Padova svolto minimo 4,50%; totale minimo 10,50% 120q/ha
veneto
COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO
Bianco Spumante
docg
GU n. 242 del 15-10-2010
comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arqua’ Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vo’, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova. Moscato giallo min 95%; possono concorrere max 5% vitigni aromatici a bacca bianca presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei nella provincia di Padova svolto minimo 6%; totale minimo 10,50% 120q/ha
veneto
COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO
Bianco Passito
docg
GU n. 242 del 15-10-2010
comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Arqua’ Petrarca, Galzignano Terme, Torreglia ed in parte quello dei comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Due Carrare, Monselice, Baone, Este, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Vo’, Rovolon, Cervarese S. Croce, Teolo, Selvazzano Dentro, tutti in provincia di Padova. Moscato giallo min 95%; possono concorrere max 5% vitigni aromatici a bacca bianca presenti nei vigneti in ambito aziendale, idonei nella provincia di Padova svolto minimo 11%; totale minimo 15,50% 120q/ha
veneto
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO
Bianco
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Territorio comuni di Cison di Valmarino (TV), Colle Umberto (TV), Conegliano (TV), Farra di Soligo (TV), Follina (TV), Miane (TV), Pieve di Soligo (TV), Refrontolo (TV), San Pietro di Feletto (TV), San Vendemiano (TV), Susegana (TV), Tarzo (TV), Valdobbiadene (TV), Vidor (TV), Vittorio Veneto (TV) Glera min 85%, ammesse max 15% varietà sole o congiunte Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga. 10,5 135q/ha nd Uso menzione "rive" seguita dal nome del Comune o frazione dal quale derivano le uve.
veneto
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO
Bianco Spumante Superiore
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Territorio comuni di Cison di Valmarino (TV), Colle Umberto (TV), Conegliano (TV), Farra di Soligo (TV), Follina (TV), Miane (TV), Pieve di Soligo (TV), Refrontolo (TV), San Pietro di Feletto (TV), San Vendemiano (TV), Susegana (TV), Tarzo (TV), Valdobbiadene (TV), Vidor (TV), Vittorio Veneto (TV) Glera min 85%, altre varietà ammesse max 15%, da sole o congiuntamente, Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga. Ammessi max 15% Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente, per pratica tradizionale. 11 130q/ha nd Uso delle menzioni "Prosecco" e "Superiore" facoltative. Permesso uso menzione "rive" seguita dal nome del Comune o frazione dal quale derivano le uve. I vini elaborati nella versione spumante possono essere messi in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce». Si può riportare il termine "millesimato" purché’ il prodotto sia ottenuto con min 85% vino annata di riferimento, che va indicata in etichetta.
veneto
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DI CARTIZZE
Bianco Spumante Superiore sottozona CARTIZZE
docg
GU n.87 del 15-04-2009
Comune di Valdobbiadene Glera min 85%, altre varietà ammesse max 15%, da sole o congiuntamente, Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera e Glera lunga. Ammessi max 15% Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente, per pratica tradizionale. 11,5 120q/ha nd Uso delle menzioni "Prosecco" e "Superiore" facoltative. Permesso uso menzione "rive" seguita dal nome del Comune o frazione dal quale derivano le uve. I vini elaborati nella versione spumante possono essere messi in commercio in tutte le tipologie ammesse dalla normativa vigente, con esclusione dei tipi «extra-brut» e «dolce». Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate entro il territorio del Comune di Valdobbiadene. Il vino della sottozona deve riportare in etichetta la dizione «Conegliano Valdobbiadene» Superiore di Cartizze o «Valdobbiadene» Superiore di Cartizze. Si può riportare il termine "millesimato" purché’ il prodotto sia ottenuto con min 85% vino annata di riferimento, che va indicata in etichetta.
veneto
LISON
Bianco
docg
GU n. 242 del 15-10-2010
Provincia di Venezia: Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto, e parte del territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza; Provincia di Treviso: Meduna di Livenza e parte del territorio di Motta di Livenza; Provincia di Pordenone: Chions, Cordovado, Pravisdomini e parte dei territori di Azzano Decimo, Morsano al Tagliamento, Sesto al Reghena. Tai (Tocai Friulano) min 85%; possono concorrere da sole o congiuntamente altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle provincie di Venezia, Treviso e Pordenone 12% 110q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia
veneto
LISON
Bianco Classico
docg
GU n. 242 del 15-10-2010
La zona di produzione del vino comprende le seguenti frazioni: - Lison, Pradipozzo e Summaga, in comune di Portogruaro; - Belfiore, Blessaglia e Salvarolo, in comune di Pramaggiore; - Carline e Loncon, in comune di Annone Veneto, e parte del territorio amministrativo dei comuni di S. Stino di Livenza e Cinto Caomaggiore. Tai (Tocai Friulano) min 85%; possono concorrere da sole o congiuntamente altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nelle provincie di Venezia, Treviso e Pordenone 12,5% 110q/ha I vini non possono essere immessi al consumo prima del 1° marzo dell’anno successivo alla vendemmia
veneto
MONTELLO
Rosso Superiore
docg
GU n. 194 del 22-8-2011
Intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello. Cabernet Sauvignon 40-70%, Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère 30-60%, uve a bacca rossa max 15% esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. 13% vol 100q/ha Almeno 24 mesi di cui min. 12 in botti di rovere e min. 6 in bottiglie. L’affinamento decorre dal primo novembre dell’anno di produzione delle uve.
veneto
MONTELLO
Rosso
docg
GU n. 194 del 22-8-2011
Intero territorio dei comuni di Castelcucco, Cornuda e Monfumo e parte del territorio dei comuni di: Asolo, Borso del Grappa, Caerano S. Marco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa Pederobba, Possagno, S. Zenone degli Ezzelini e Volpago del Montello. Cabernet Sauvignon 40-70%, Merlot e/o Cabernet Franc e/o Carmenère 30-60%, uve a bacca rossa max 15% esclusi gli aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso. 12,50% vol 100q/ha Almeno 18 mesi di cui min. 9 in botti di rovere e min. 6 in bottiglie. L’affinamento decorre dal primo novembre dell’anno di produzione delle uve.
veneto
PIAVE MALANOTTE / MALANOTTE DEL PIAVE
Rosso
docg
GU n. 4 del 7-1-2011
Intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l’esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e di pregio previsti dal presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende la Provincia di Treviso ..., la Provincia di Venezia ...; Parte del territorio dei comuni di Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto. Raboso Piave per almeno il 70%; Raboso veronese fino al 30%; il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le provincie di Treviso e Venezia. 12,50% 120 q/ha
veneto
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA
Rosso
docg
GU n. 85 del 13-4-2010
Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar,S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno,Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina,Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Corsara Corvina Veronese (Cruina o Corvina) 45%-95%, ammesso Corvinone max 50% in sostituzione della Corvina; Rondinella 5%-30%, ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici provincia di Verona max 15%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa max 10% 12% vol. 120q/ha max Designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”. Appassimento delle uve almeno fino al 1°dicembre
veneto
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA
Rosso Spumante
docg
GU n. 85 del 13-4-2010
Comprende in tutto o in parte i territori dei Comuni di: Marano, Fumane, Negrar,S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno,Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina,Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Corsara Corvina Veronese (Cruina o Corvina) 45%-95%, ammesso Corvinone max 50% in sostituzione della Corvina; Rondinella 5%-30%, ammessi altri vitigni a bacca rossa non aromatici provincia di Verona max 15%, altri vitigni autoctoni a bacca rossa max 10% 12% vol. 120q/ha max Designabile anche con i riferimenti “classico” e “Valpantena”. Appassimento delle uve almeno fino al 1°dicembre
veneto
RECIOTO DI GAMBELLARA
Bianco Classico
docg
GU 134 del 10/06/2008
Territorio di Gambellara Garganega 100% 14% vol. di cui 11,3% effettivo svolto 62,5q/ha Non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia. Può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
veneto
RECIOTO DI GAMBELLARA
Bianco Spumante
docg
GU 134 del 10/06/2008
Territorio di Gambellara Garganega 100% 14% di cui 11% effettivo svolto 62,5q/ha - Può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
veneto
RECIOTO DI SOAVE
Bianco
docg
14-5-1998 19-3-1999 DM 19-9-2001 GU n.228 1-10-20
Cazzano di Tramigna (VR), Colognola ai Colli (VR), Illasi (VR), Lavagno (VR), Mezzane di Sotto (VR), Montecchia di Crosara (VR), Monteforte d’Alpone (VR), Ronca’ (VR), San Giovanni Ilarione (VR), San Martino Buon Albergo (VR), Soave (VR). Garganega 70-100% Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Trebbiano di Soave e/o altre varieta’ di Trebbiano raccomandate e/o autorizzate in provincia di Verona 0-30% 12% 90q/ha Non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia. L’appassimento delle uve può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Deve essere obbligatoriamente indicata l’annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
veneto
RECIOTO DI SOAVE
Bianco Spumante
docg
14-5-1998 19-3-1999 DM 19-9-2001 GU n.228 1-10-20
Cazzano di Tramigna (VR), Colognola ai Colli (VR), Illasi (VR), Lavagno (VR), Mezzane di Sotto (VR), Montecchia di Crosara (VR), Monteforte d’Alpone (VR), Ronca’ (VR), San Giovanni Ilarione (VR), San Martino Buon Albergo (VR), Soave (VR). Garganega 70-100% Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Trebbiano di Soave e/o altre varieta’ di Trebbiano raccomandate e/o autorizzate in provincia di Verona 0-30% 11,5% 90q/ha Non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia. L’appassimento delle uve può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Deve essere obbligatoriamente indicata l’annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
veneto
RECIOTO DI SOAVE
Bianco Classico
docg
14-5-1998 19-3-1999 DM 19-9-2001 GU n.228 1-10-20
Cazzano di Tramigna (VR), Colognola ai Colli (VR), Illasi (VR), Lavagno (VR), Mezzane di Sotto (VR), Montecchia di Crosara (VR), Monteforte d’Alpone (VR), Ronca’ (VR), San Giovanni Ilarione (VR), San Martino Buon Albergo (VR), Soave (VR). Per questa versione le uve sono provenienti dalla zona corrispondente delimitata dall’art. 3 che è compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata «Soave classico» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968. Garganega 70-100% Pinot bianco e/o Chardonnay e/o Trebbiano di Soave e/o altre varieta’ di Trebbiano raccomandate e/o autorizzate in provincia di Verona 0-30% 12% 90q/ha Non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell’anno successivo alla vendemmia. L’appassimento delle uve può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Deve essere obbligatoriamente indicata l’annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
veneto
SOAVE SUPERIORE
Bianco Riserva
docg
G.U. n.162 14/7/2001 - 14-11-2001
La zona di produzione comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona Garganega 70 - 100% Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Trebbiano di Soave e/o altri vitigni non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona (max 5%), 0-30% 12,5% 100q/ha Il vino con la qualificazione «Riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno 3 mesi in bottiglia, a partire dal 1° novembre dell’annata
veneto
SOAVE SUPERIORE
Bianco Classico
docg
G.U. n.162 14/7/2001 - 14-11-2001
L’uso della specificazione «Classico», in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Soave Superiore» è riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte nella zona di origine più antica, indicata all’art.3, lett. b) del disciplinare. La zona di produzione comprende il territorio di Soave e Monteforte d’Alpone. Garganega 70 - 100% Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Trebbiano di Soave e/o altri vitigni non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona (max 5%), 0-30% 12% 100q/ha I vini «Soave Superiore Classico» debbono essere immessi al consumo dopo un affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi, comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia.
veneto
SOAVE SUPERIORE
Bianco
docg
G.U. n.162 14/7/2001 - 14-11-2001
La zona di produzione comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d’Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona Garganega 70 - 100% Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Trebbiano di Soave e/o altri vitigni non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Verona (max 5%), 0-30% 12% 100q/ha I vini «Soave Superiore» debbono essere immessi al consumo dopo un affinamento in bottiglia di almeno 3 mesi, comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia.